IL GENITORE INADEMPIENTE E’ RESPONSABILE DELLA SCELTA DELLA FIGLIA DI INTERROMPERE GLI STUDI

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14382 del 27/05/2019 torna ad occuparsi della responsabilità del genitore per violazione degli obblighi di mantenimento ed assistenza e del  conseguente obbligo al risarcimento in favore del figlio.

Il caso: A.C. agiva in giudizio nei confronti del padre F.C. per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla assunta violazione, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi di genitore (in particolare, di quello di mantenere, istruire ed educare la figlia).

La domanda veniva accolta dal Tribunale, che liquidava l’importo di C 66.759,00 in favore dell’attrice, a titolo risarcitorio. La Corte di Appello di Messina confermava la decisione di primo grado.

Ricorre in Cassazione il padre, rilevando che il giudice di appello non avrebbe considerato alcuni fatti decisivi per il giudizio:

  1. la madre dell’attrice, avrebbe omesso di prendere atto delle problematiche comportamentali della figlia e porvi rimedio (quanto meno sollecitando l’intervento di esso ricorrente, che si de- finisce genitore “assente”);
  2. l’attrice non avrebbe provato di aver manifestato la volontà di proseguire gli studi universitari e di aver fatto inutilmente richiesta al padre del necessario supporto economico.

Per la Suprema Corte le censure del ricorrente sono infondate e nel rigettare il ricorso osserva quanto segue:

A) quanto alla prima censura:

– la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri;

– la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente “presente”, come sembrerebbe ritenere il ricorrente; di essi ciascun genitore risponde quindi integralmente delle conseguenze del suo inadempimento;

B) quanto alla seconda censura:

– i giudici di merito non hanno infatti imputato al padre di avere negato alla figlia il sostegno economico da questa richiesto al fine di proseguire gli studi universitari ma, in linea più generale, di non avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della stessa, il che ha determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità, tra le cui ulteriori conseguenze vi è stato anche quello della sua scelta di una anticipata interruzione degli studi;

– il convenuto non ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia, e il suddetto inadempimento ha causato un complessivo disagio materiale e morale per quest’ultima; da tale disagio sono derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la scelta dell’attrice di interrompere anzitempo gli studi, che le ha certamente precluso delle possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico.

Fonte: https://news.avvocatoandreani.it – Pubblicato il 06 Giugno 2019 | della Redazione