COME DIFENDERSI DAI VERBALI COVID-19

COME DIFENDERSI DAI VERBALI COVID-19

Con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU n.79 del 25-3-2020), in merito alle sanzioni relative al mancato rispetto delle misure di contenimento attualmente in vigore, il Legislatore ha modificato la precedente normativa in maniera sostanziale.

In primo luogo deve rilevarsi che le sanzioni erogate prima di tale Decreto Legge sono sostituite con le sanzioni in esso contenute, derubricando quindi precedenti sanzioni penali in sanzioni amministrative.

In secondo luogo il Legislatore ha previsto che le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed irrogate dal Prefetto.

Tali sanzioni sono (in sintesi):

  1. a) Per il mancato rispetto delle misure di contenimento (di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, ossia le misure relative alla c.d. “quarantena”) il soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  2. b) Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, [lettere i), m), p), u), v), z) e aa) in sintesi il divieto di apertura delle attività commerciali – somministrazione al pubblico di bevande e alimenti – centri sportivi – cinema teatri nonché tutte le altre attività non ritenute essenziali e necessarie], si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

E ‘previsto il pagamento in misura ridotta come per le sanzioni del Codice della Strada.

Attualmente le fattispecie sanzionabili sono quelle previste dai Decreti e dalle Ordinanze emanate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 pertanto quelle previste nei noti Dpcm dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per quanto ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’Ordinanza – Ingiunzione

Si ricorda che ai sensi dell’art. 18 della richiamata Legge 24 novembre 1981, n. 689:

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Tale termine , in virtù della sospensione dei termini procedurali prevista sino all’11.05.2020, scadranno il 10.06.2020.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’Ordinanza-Ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

L’Opposizione all’Ordinanza-Ingiunzione è invece regolata dall’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L’Opposizione si propone, quindi, davanti al Giudice di Pace competente per territorio. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

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