La Mediazione Civile e Commerciale
Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, in recepimento di una direttiva europea, hanno introdotto in Italia l’istituto della mediazione civile e commerciale.
Si tratta di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali (l’acronimo A.D.R. vuol dire proprio Alternative Dispute Resolution) che si distingue dall’ordinaria amministrazione della Giustizia per diversi aspetti.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
l mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioé scelta dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il c.d. Decreto Milleproroghe ha sancito il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria solo per le controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali e le liti condominiali.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Dal 21 marzo 2011, quindi, prima di iniziare un procedimento giudiziario, qualunque sia il valore della controversia, nei casi di dispute sulle succitate materie, in cui la mediazione obbligatoria, sarà necessario produrre domanda di mediazione presso un ente di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
E’ oramai noto in tutto il mondo che la mediazione delle controversie è un procedimento molto favorevole e vantaggioso di risoluzione delle controversie, sia quelle B2B (business to business) che quelle B2C (business to consumer). RISPARMIO DI TEMPI (solo 4 mesi per la soluzione della propria controversia, anche la più ostica); RISPARMIO DI COSTI (che oltretutto sono fissi e predeterminabili, in base a tariffari chiari ed accreditati dal Ministero della Giustizia); SOLUZIONI CONDIVISE DALLE PARTI (che si riappropriano della possibilità di trovare loro stessi una soluzione vantaggiosa e satisfattoria per la loro controversia); VANTAGGI FISCALI (previsto un credito di imposta fino a 500 euro se la mediazione riesce); EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE DI AVVENUTA CONCILIAZIONE (previa verifica di regolarità anche formale da parte del presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’ente di mediazione); GRATUITA’ ASSOLUTA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE PER I NON ABBIENTI (stesso regime previsto per il gratuito patrocinio); COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DEL MEDIATORE (che è un esperto nelle tecniche di problem solving ed oltretutto è un esperto della materia oggetto del contendere); POSSIBILITA’ DI FARSI ASSISTERE DA AVVOCATI O DA ALTRI PROFESSIONISTI (le parti sono libere di farsi assistere da quanti professionisti vogliano); SEMPLICITA’, INFORMALITA’, RISERVATEZZA ASSOLUTA completano il quadro dei vantaggi di un istituto, quello della mediazione, che ha già ottenuto in tutto il mondo ampi consensi per la effettività della soluzione dei problemi dei consociati. La mediazione è una procedura snella, veloce, informale, che si fonda sulla volontà effettiva delle parti. Per incentivare l’accesso alla procedura il legislatore offre, a chi se ne avvarrà, vantaggi di tipo fiscale, quali il credito d’imposta (fino ad € 500,00) e l’esenzione dalle imposte di registro (Il verbale di accord è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente).
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Spese di avvio del procedimento
Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a 40,00 euro per ciascuna parte
, e sono versate dall’istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.
Spese di mediazione
Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
Sono previsti importi in misura ridotta delle spese di mediazione per le materie di cui all’art. 5 c. 1 del D.Lgs 28/2010 (“mediazione obbligatoria”) e nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento.
Maggiorazioni
Le maggiorazioni indicate nella Tabella delle indennità di cui all’art. 7.1 si applicano:
- nel caso di successo della mediazione;
- nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore.
La stessa maggiorazione può essere applicata da Mediazioni e Arbitrati nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e importanza.
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