Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale Ratifica di Lanzarote

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Dopo tre anni di discussioni e votazioni il Senato approva, in via definitiva il ddl di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
Il testo, approvato in sesta lettura dopo un ping pong tra Camera e Senato da guiness dei primati cominciato alla Camera il 19 gennaio del 2010, è finalmente legge. La ratifica riveste una particolare importanza perchè contrasta un tipo di reato.

Ecco, in sintesi, i punti centrali della nuova legge che inasprisce le pene per la prostituzione minorile e che prevede pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni e più rigore anche contro i maltrattamenti su familiari e conviventi. Sono stati inoltre introdotti due nuovi reati: l’adescamento di minorenni e l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

E’ prevista la reclusione da tre a cinque anni e multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Pene aumentate se si tratta di minori in stato di infermità o minorazione. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.
Viene previsto il carcere (fino a tre anni) anche chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori.

Punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni chiunque pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. Non possono essere invocate, a propria scusa, “ragioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume”. Inoltre la pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica attraverso internet (il cosidetto grooming) o con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i social network e i giochi on line.

IGNORANZA ETÀ PERSONA OFFESA. Il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa qualora si tratti di un minore di anni 18 “salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”.

Convenzione di Lanzarote in Italiano.