Nelle “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” 2011, l’articolo 39 del Decreto Legislativo 98/2001, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, prevede l’accesso dei contribuenti al Condono Fiscale 2011, disponendo che:
“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e’ presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”.
Il valore della lite fiscale, non superiore ai 20.000 euro, identifica solo il valore del tributo conteso, nelle forme di accertato, contestato, con sanzioni non collegate al tributo, fatta eccezione degli interessi di mora, pertanto, al valore del tributo dovranno essere poi sommate le imposte dovute dal contribuente, come l’Iva, l’Irpef, le addizionali, sarà proprio la somma complessiva di tali tributi, che andrà a fissare il limite per l’accesso al “condono”, per cui il valore dovrà essere calcolato al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Importante:
- nel caso in cui, nello stesso ricorso vengano impugnati vari provvedimenti, il valore della lite verrà calcolata su ogni singolo tributo.
- In caso di coeredi, la definizione della lite fiscale da parte di uno degli eredi produrrà automaticamente l’estinzione della controversia anche per tutti i coeredi.
Le liti definibili sono le liti fiscali non superiori ai 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 che abbiano come controparte, in modo esclusivo, l’Agenzia delle Entrate, non rientrano pertanto, i tributi di competenza di altri Enti.
Rientreranno nel Condono Fiscale 2011 le liti con tributi contesi riguardanti:
- avvisi di accertamento
- l’ingiunzione ed il ruolo, in quanto già orientati alla riscossione del tributo
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione.
Una lite si definisce pendente, se alla data fissata al 1° Maggio 2011:
- sia stato proposto il ricorso anche se non ancora depositato nella segreteria della Commissione Tributaria provinciale competente
- sia intervenuta una pronuncia dell’organo giurisdizionale, anche di inammissibilità e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa
- liti pendenti sospese entro il termine del 30 giugno 2012, per l’impugnazione della pronuncia di merito, o ancora non è stata depositata la sentenza dei giudici di legittimità, salvo si tratti di cassazione con rinvio, nella quale ultima ipotesi anche il deposito non è preclusivo del “condono”.
Il pagamento delle somme relative alle liti fiscali, dovranno essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, ovvero, bisognerà pagare:
- 150 €: per un importo massimo del valore della lite pari a 2.000 euro
- se superiore ai 2.000 euro: a) Il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate con ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; b) Il 50% in caso di soccombenza del contribuente; c) Il 30% nel caso in cui la lite penda ancora in I° grado e non ci sia stata ancora pronuncia sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Il Pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2011 con il modello F24 e singolarmente per ogni cartella di pagamento. Si indicherà il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71.
La domanda di Condono fiscale della lite dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, dal soggetto interessato, e dovrà contenere gli elementi necessari per individuare la controversia. Il modello andrà inviato telematicamente, ricordandovi che i soggetti incaricati all’invio telematico sono sempre commercialisti, CAF e soggetti abilitati al servizio ENTRATEL o fisco online. Tuttavia è stata prevista anche la possibilità di presentarlo in formato cartaceo presso qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Vi ricordo che in questa ultima ipotesi dovrà essere vostra premura richiedere un numero di protocollo di entrata dell’istanza di definizione.
Le liti fiscali, per le quali si fa domanda di condono, verranno sospese dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012.
Importante: Per le liti, la cui data di trattazione è stata fissata prima del 6 luglio 2011, la sospensione potrà essere richiesta direttamente dal contribuente durante l’udienza o per iscritto.
La sospensione dei giudizi sarà limitata al 30 giugno 2012, mentre per quelle la cui domanda di condono fiscale è stata presentata entro i termini di trasmissione fino al 30 settembre 2012, è previsto l’ulteriore sospensione fissato al 15 luglio successivo, comporta che il processo sospeso potrà essere riattivato dal primo luglio 2012.
La chiusura della lite fiscale avviene a seguito della comunicazione degli uffici competenti della regolarità della domanda e la sua successiva definizione ed il pagamento integrale della somma dovuta, l’autorità giudiziaria dichiarerà, pertanto, l’estinzione del giudizio e quindi la chiusura del contenzioso, in base all’articolo 46 decreto legislativo 546/1992.
In caso di rigetto della domanda da parte degli organi competenti, l’interessato potrà impugnare l’atto entro il termine di 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Riferimenti Normativi: Manovra di stabilizzazione finanziaria 2011 del Decreto Legge n. 98 del 2011 gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; Art. 16 Legge 27 dicembre 2002, n. 289.