Diritti dei Bagnanti

Diritti dei Bagnanti

1. L’accesso alla spiaggia è libero e gratuito. È fatto obbligo agli stabilimenti di consentire il transito alla battigia. L’impedimento o la richiesta di un costo rappresenta una violazione della legge e va denunciato alle Autorità.

2. Sulla battigia, cioè la striscia di sabbia di 5 metri da dove arriva l’onda (questa misura è indicativa poiché sono le varie Capitanerie di Porto che stabiliscono i metri demaniali, anche perchè non tutte le spiagge sono grandi) è al servizio di tutti. La battigia è un’area esclusa dalla concessione. Il concessionario non può quindi vantare alcun diritto su di essa. Tutti vi possono fare il bagno, appoggiare gli abiti, stendersi.

Non vi possono essere collocati oggetti ingombranti quali ombrelloni, sdraio, ecc., poiché deve essere garantito il passaggio.

3. La pulizia delle spiagge libere. Anche le spiagge libere devono essere pulite. Questa incombenza è a carico del Comune; in assenza la legge fa obbligo agli stabilimenti confinanti di provvedere.

4. Recuperare un equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere. Questo equilibrio è previsto dalla legge. In troppe realtà non è rispettato; occorre quindi indirizzare le nostre proteste ai Sindaci e alle Regioni. Chi paga le tasse ha diritto ad una spiaggia libera e gratuita. Le spiagge libere e gratuite devono essere intercalate tra uno stabilimento e l’altro e non collocate nelle aree più lontane e disagiate.

5. Prezzi equi e non speculativi. I prezzi sono liberi e dovrebbero essere rapportati alla qualità dei servizi ma spesso accordi taciti fra i gestori mantengono i prezzi ben al di sopra di quello che dovrebbe essere un giusto riconoscimento per il servizio. L’unica possibilità per contrastare i prezzi elevati è decidere di non usufruire dello stabilimento, ma spesso non esiste alternativa.

6. Revoca delle concessioni. Per le violazioni più gravi, quali la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi reltivi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti in concessione comprime in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia ed al mare (Consiglio di Stato).

Cosa Fare in caso di Violazione

A chi rivolgersi per segnalare o denunciare la violazione dei diritti:

1. Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Capitaneria di Porto nei casi in cui vi è una violazione del diritto di accesso o la richiesta di un costo per il transito all’arenile.

2. Al Sindaco del Comune ed al Presidente della Regione per denunciare l’eccessiva privatizzazione della spiaggia o le cementificazioni abusive.

3. Al Comando dei Carabinieri per una eventuale denuncia formale, supportata da adeguate testimonianze.

• La legge Finanziaria del 2007, art. 1, c. 251, fa chiarezza in merito al diritto di accesso e prevede: “È fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione”.

• Il comma 254 prevede che spetta ai piani dei Comuni e delle Regioni “un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili direttamente fruibili”.

Alcune leggi regionali usano l’aggettivo “significativo” per indicare le spiagge libere.

• La Finanziaria 2007 ha previsto inoltre nuove disposizioni per quanto riguarda i canoni di concessione che restano tuttavia irrisori. I costi rilevanti per l’accesso agli stabilimenti non possono essere giustificati dai costi del canone.

• La concessione può essere revocata a partire da gennaio 2007 per gravi violazioni edilizie e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa