Risarcimento del danno e la Scuola

 

 

Risarcimento del danno e la Scuola

 

L’esperienza di questi ultimi anni ha evidenziato un progressivo ricorso ad azioni legali, anche in sede giudiziaria, nei confronti dell’istituzione scolastica in generale e, più in particolare, di insegnanti e dirigenti (Presidi).

Possiamo citare a titolo di esempio le richieste risarcitorie, formulate in sede civile e penale, per infortuni subiti dagli alunni, per danni arrecati a terzi, procedimenti penali per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, vertenze di lavoro…

Il costante aumento del contenzioso comporta come prima ed essenziale conseguenza la necessità per gli operatori scolastici di acquisire una maggiore capacità di interloquire con i Legali e di conoscere il linguaggio giuridico, per sua natura considerato estraneo e tale da creare diffidenza, al fine di essere consapevoli dei propri diritti e di potersi difendere dagli eventuali addebiti.

Esaminiamo il caso in cui gli alunni subiscano danni causati da altri allievi, ad esempio in occasione di gite collettive o attività ricreative. A fronte di tale situazione, il genitore del danneggiato (se minorenne) potrà agire non solo in sede civile, ma penale nei confronti dei presunti responsabili, proponendo querela per lesioni, nei confronti dell’insegnante per non avere adottato tutte le opportune cautele necessarie ad evitare tali comportamenti.

Un altro esempio può riferirsi ai danni causati a terze persone da ragazzi che giocano a palla durante l’intervallo.

Inoltre fattori quali il progressivo sviluppo delle attività di laboratorio, le carenze strutturali degli edifici, hanno reso più frequente il verificarsi di infortuni da parte di alunni.

Pensiamo ai rischi connessi alle attività ginniche, ad esercitazioni di falegnameria, di cucina, di chimica… o, più semplicemente, alla possibilità di cadere urtando contro una porta a vetri, o addirittura ai casi di distacco di intonaco…

Tutte queste situazioni possono comportare gravi conseguenze penali sugli insegnanti, ma anche e soprattutto sul Dirigente.

Assistiamo ultimamente ad una particolare attenzione e rigore da parte degli organi competenti al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

La situazione in molti casi di vetustà delle strutture, carenze di bilancio, difficoltà nel reperire le necessarie informazioni, comportano onerose sanzioni nei confronti del Dirigente (pensiamo ad esempio al mancato rispetto della normativa per la prevenzione incendi).

E’ quindi estremamente utile la certezza di potersi affidare a Compagnie che garantiscano il pagamento delle spese non solo del Legale di fiducia, ma anche di Periti (tecnici, ingegneri, medici legali…) per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Le Compagnie di Tutela Giudiziaria possono esercitare un ruolo essenziale di consulenza, sin dalla notifica della contestazione degli addebiti, circa le iniziative urgenti da assumere.

In concreto, provvedono all’esame del verbale di accertamento, contattano l’interessato per conoscere quali iniziative intenda assumere rispetto alle prescrizioni, informandolo sulle modalità per definire la vertenza e sulle conseguenze del tardato o mancato adempimento.

Nell’ipotesi in cui venga intrapreso procedimento penale, l’insegnante o il Dirigente scolastico assicurati potranno incaricare un Legale ed un Perito di propria fiducia, i cui onorari, spese e competenze saranno assunti dalla Compagnia.

 

Infortuni a scuola: di chi è la colpa?

 

La Corte di Cassazione (III Sez. Civile, sentenza numero 12501/2000) ha stabilito che i genitori rispondono in solido con gli insegnanti dei danni causati a terze persone da scolari minorenni, in quanto “l’altrui vigilanza non esonera dalla cosiddetta “culpa in educando”.

Le Compagnie che operano nel ramo Spese Legali e Peritali hanno predisposto prodotti assicurativi che prevedono l’intervento per gli eventi che attengono la vita privata.

Mentre nell’articolo precedente si è messa in evidenza l’utilità della polizza di TG dal punto di vista degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, uno degli aspetti che interessano le famiglie è rappresentato dall’assistenza prestata a favore di coloro che agiscono nei confronti dell’istituzione scolastica.

Per esempio in caso di lesioni causate da un alunno ad un compagno di scuola

Si pone in primo luogo l’esigenza di affiancare l’Assicurato fornendo una consulenza circa le possibili iniziative da intraprendere, in sede civile o penale, motivando i vantaggi e gli inconvenienti dell’una o dell’altra azione.

In base alla sentenza sopra citata, esiste una responsabilità solidale dell’insegnante e del genitore per i danni causati dal figlio minorenne.

Più precisamente, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata al docente, in quanto tenuto a rispondere per non aver prestato la vigilanza adeguata. Poiché, tuttavia, la Legge 312/1980 ha limitato la responsabilità del personale scolastico nei confronti di terzi ai soli casi di dolo (volontarietà) o colpa grave, prevedendo che negli altri casi l’obbligo al risarcimento sussista in capo all’amministrazione, è importante agire anche nei confronti dell’Istituto, in persona del legale rappresentante.

Ricordiamo a tal proposito l’importanza di questa norma, in quanto gli allievi sono fra loro considerati terzi.

 

La Cassazione ha altresì previsto una corresponsabilità dei genitori per la “culpa in educando”. Di conseguenza, gli stessi dovranno dimostrare di avere impartito al minore un’educazione idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione ed a prevenire comportamenti illegittimi.

A fronte di tale complessità nell’individuare i soggetti nei confronti dei quali agire, le Compagnie provvedono direttamente ad inoltrare le necessarie diffide e ad intraprendere un tentativo di soluzione bonaria.

Al fine di quantificare il danno, vengono quindi assunti gli oneri relativi alla perizia medico – legale, effettuata dal Professionista liberamente prescelto dall’Assicurato. In tutti i casi in cui non sia possibile ottenere una definizione soddisfacente, la Compagnia incaricherà il Legale di fiducia dell’Assicurato, per intraprendere le opportune azioni in sede giudiziaria.

In alternativa, l’interessato potrà nominare un Avvocato per procedere in sede penale, presentando querela e la conseguente costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento.

A loro volta, i genitori del minore che ha causato il danno, coinvolti quali imputati nel procedimento penale, saranno tutelati nella loro difesa dalla Polizza di assistenza legale e peritale.

L’esempio citato è riferito a lesioni fra alunni, ma analoga assistenza é prestata nel caso in cui i danni siano subiti da estranei. Possiamo citare, fra gli altri, il caso di atti di vandalismo nel corso di una gita d’istruzione. A tal proposito, aggiungiamo che, in base alle norme sulla dirigenza e sull’autonomia scolastica, secondo parte della giurisprudenza (vd. Sent. 457/2000 Giudice di Pace di Afragola) il Preside è tenuto in solido con l’Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni causati dagli alunni.

 

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