LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RISARCITORIA

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RISARCITORIA

Alla base della normativa che ascrive la responsabilità risarcitoria in capo ai dipendenti dello Stato vi è la Costituzione la quale nell’art. 28 recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

La Cassazione con pronuncia n. 1890 del 18 febbraio 2000 ha affermato che “l’art. 28 Cost. si applica anche ai soggetti come i Sindaci dei Comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all’ente da un rapporto di servizio”.  A tale proposito la dottrina ha precisato che “Se vi è stata una cattiva gestione dei poteri pubblici, è l’ente pubblico titolare di quei poteri che deve rispondere dei danni cagionati, con successiva eventuale rivalsa nei confronti del titolare dell’organo, in forza delle norme sulla responsabilità amministrativa”.

Ogni qualvolta il modus operandi del funzionario pubblico lede diritti individuali, il privato può pretendere di essere risarcito, e può scegliere se agire contro la P.A. ovvero contro lo stesso dipendente che ha materialmente assunto la condotta dannosa. È bene precisare che la possibilità di agire direttamente contro il funzionario è limitata all’ipotesi di ascrivibilità del fatto, in capo a quest’ultimo, a titolo di dolo o colpa grave. In caso contrario l’azione risarcitoria è esperibile esclusivamente a carico della Pubblica Amministrazione. Tuttavia nella prassi il privato tende ad agire contro l’ente pubblico e questo per una moltitudine di ragioni: in primis per la sicura solvibilità dello Stato ma anche per la difficile individuazione del funzionario responsabile del comportamento lesivo.

È possibile quindi affermare che tra la responsabilità della P.A. e quella del dipendente vi è un rapporto di solidarietà e concorrenza alternativa, ferma restando la possibilità che la P.A. chiamata a risarcire il danno agisca in rivalsa sul funzionario. L’ente pubblico può agire contro un suo dipendente ogni qualvolta risulti danneggiato da questo e ricorrano i seguenti presupposti che debbono essere considerati indefettibili:

–         l’esistenza di un rapporto d’ufficio tra il soggetto e la P.A.;

–         la commissione di un illecito da parte del dipendente nell’ambito delle mansioni svolte;

–         un elemento soggettivo che sia il dolo o la colpa grave.

L’organo preposto all’accertamento è la Corte dei Conti territorialmente competente, la quale opera a fronte di una denuncia al Procuratore Regionale. L’accertamento avviene mediante un giudizio ex ante ovvero ponendosi nella stessa situazione in cui versava il funzionario al momento della commissione del fatto. L’emanazione di una sentenza di condanna, che è immediatamente esecutiva, comporta il sorgere di un credito in capo alla Pubblica Amministrazione la quale può ottenere la somma stabilita anche coattivamente mediante procedura esecutiva.

Trattasi di una responsabilità personale che non si estende in via ereditaria, salvo il caso d’indebito arricchimento del dante causa e quindi degli stessi eredi. Qualora l’illecito sia commesso da più dipendenti pubblici, questi saranno responsabili e perseguibili limitatamente alla loro personale partecipazione al fatto e quindi limitatamente alla loro quota di debito, vi è dunque un’esclusione di solidarietà tra i debitori.

L’art. 3 comma 59 della legge n. 244/07 “finanziaria del 2008” ha sancito la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

È bene precisare che l’illiceità non sta nel contratto di assicurazione ma nel fatto che il relativo premio sia a carico dell’ente pubblico. È dunque possibile che siano gli stessi dirigenti o dipendenti pubblici, individualmente o collegialmente, a decidere di sottoscrivere la polizza e ad accollarsi il pagamento del relativo premio.

Dalla responsabilità amministrativa si differenzia la c.d. responsabilità contabile, la quale si configura in capo a coloro che in forza del rapporto che li lega alla Pubblica Amministrazione sono abilitati a maneggiare denaro o altri valori pubblici. In questo caso l’illecito è determinato dall’inadempienza del funzionario all’obbligo di restituzione.

 

 

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