Legislazione riferimento Nazionale ed Europea per la Disabilità

 

 

Legislazione di riferimento – Disabilità

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica.

 

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

Normativa statale

Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Scuola – mutilati ed invalidi civili – soggetti portatori di handicap – diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori”

 

Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Forme di integrazione e di sostegno [   ] portatori di handicap da realizzare con i docenti di ruolo in servizio nella scuola media comune”

 

Legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”

 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

 

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”

 

D.P.R. 12 febbraio 1985 n. 104 “Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria (Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione dei soggetti portatori di handicap)”

 

Legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici private”

 

Legge 15 dicembre 1990, n. 385 “Disposizioni in materia di trasporti (art. 7)”

 

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”

 

Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” dalla quale alcune note importanti:

Certificazione dell’Handicap ex L. 104/92

 

La legge 104/92 ha contribuito a superare i limiti delle normative regionali, eliminando la frammentarietà e la settorialità dell’attuale assetto normativo, migliorando e superando così l’erogazione di interventi socio-assistenziali anche se può sembrare fondata la paura di sviluppare nuove sovrapposizioni di interventi multipli e scollegati fra loro, sulla competenza e sulle deleghe della attività, sia a livello centrale (Governo, Regioni) che locale (Comuni, Asl). Presso ogni Azienda Sanitaria è istituita, secondo la L. 104/92, una commissione medico legale di accertamento dell’handicap, di cui, diversamente dalle commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile fa parte l’assistente sociale. Compito della suddetta commissione è quello di individuare e di constatare lo stato di handicap (attestazione di handicap). E’ importante sottolineare come tale legge si applichi anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati od anche aventi semplicemente stabile dimora sul territorio nazionale (come extracomunitari, popolazione rom, ecc). Il legislatore ha previsto che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzino con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate fra di loro, il cui fine è rappresentato dalla valorizzazione delle abilità di ogni persona handicappata attraverso un intervento che agisca sulla globalità della situazione di handicap (coinvolgendo la famiglia e la stessa comunità).

 

Soggetti aventi diritto

 

La legge 104/92 art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:

 

Certificato di handicap comma 1:

 

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

Certificato di handicap in situazione di gravità comma 3

 

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Il certificato di handicap, da non confondersi con il certificato di invalidità civile, è uno dei requisiti necessari per accedere ad alcune agevolazioni tributarie e fiscali come, ad esempio la detraibilità dei sussidi tecnico informatici e la deducibilità delle spese di assistenza specifica. Inoltre se allo stato di handicap si aggiunge la connotazione di gravità la persona può usufruire di ulteriori agevolazioni fiscali applicabili all’acquisto di un’autovettura e all’esenzione del bollo auto. La persona con handicap grave che lavora, può usufruire inoltre di permessi di lavoro, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa; anche il parente della persona disabile grave può usufruirne ma solo nella misura di tre giorni mensili.

Per ottenere il certificato di handicap, è necessario richiedere alla propria azienda Usl all’ufficio invalidi, il modulo prestampato barrando l’apposita casella con dicitura “Stato di handicap Legge 104”. A tale modulo è necessario allegare il certificato medico con la descrizione della diagnosi in maniera chiara e completa, copia della documentazione sanitaria (certificati, esami recenti), lo stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza contestuale in carta semplice o con autocertificazione ed infine copia del proprio codice fiscale.

L’accertamento dell’handicap è effettuato dalla stessa commissione che accerta l’invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (Commissione 104/92).

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la commissione medica deve fissare la data della visita medica ed entro altri sei mesi l’iter deve essere concluso.

 

Legge 14 luglio 1993, n.2 35 “Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate”

 

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”

 

Legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

 

Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizione per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

 

Legge 21 maggio 1998, n. 162 Modifiche alla Legge 104/1992

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili”

 

Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi per l’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino degli Enti Previdenziali”

 

Legge 22 marzo 2000, n. 69 “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (art, 1 e 2)”

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”

 

D.P:C.M. 1 dicembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione”

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

 

D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”

 

D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maniera edilizia”

 

Legge 15 luglio 2003, n. 189 “Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”

 

Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

 

Legge 9 gennaio 2004, “n. 6 Amministratore di sostegno Modifiche al codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione”

 

D.P.C.M 8 aprile 2004 “Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport Disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico”

 

 

Normativa europea

Conclusioni del Consiglio europeo del 6 febbraio 2003 “eAccessibility” – Migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi.

 

Risoluzione del Consiglio europeo del 25 marzo 2002 (2002/c 86/02) sul piano d’azione eEurope 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto.

 

Decisione del Consiglio europeo del del 3 dicembre 2001 (Dec. 2001/903/CE) relativa all’anno europeo dei disabili 2003.

 

Risoluzione del Consiglio europeo dell’ 8 ottobre 2001 “e-Partecipazione” – Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell’informazione ai fini dell’inclusione sociale.

 

Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio del 2000 (COM(2000) 284 def.) “Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili”.

 

Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web elaborate dal progetto WAI del Consorzio World Wide Web (W3C).