Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

All’accertamento delle violazioni alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, commesse dagli Stati, presiede la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11.5.1994, aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, prevede una radicale riforma della procedura contenziosa davanti agli organi giurisdizionali del Consiglio d’Europa, con la soppressione della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo e con la facoltà del ricorso individuale diretto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tale riforma è entrata in vigore il primo novembre 1998(novantotto). Con la nuova procedura il ricorso individuale (scritto in lingua italiana) deve essere inviato per posta raccomandata al seguente INDIRIZZO: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO presso il Consiglio d’Europa, 67075- STRASBOURG-CEDEX – FRANCIA. (telefono 0033388 412018, telefax 0033388 412730, sito INTERNET http://www.echr.coe.in ).

Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo può essere presentato da una persona fisica o giuridica che sia stata parte (attrice o convenuta o imputata) in una controversia davanti ai giudici nazionali (civili, penali o amministrativi) e solo dopo che siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali davanti agli stessi giudici nazionali, cioè di regola fino alla sentenza definitiva in Cassazione e, comunque, non oltre il termine perentorio di sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione di tale sentenza.

Nel ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo vanno indicate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950 che si pretendono violate da parte dello Stato italiano, poiché solo quest’ultimo assume il ruolo di controparte nella procedura europea, anche se davanti ai giudici nazionali la causa si era celebrata in contraddittorio con altri soggetti privati o pubblici.

Il ricorso non va notificato allo Stato italiano poiché a ciò provvederà la cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che indicherà al ricorrente le successive regole di procedura, fissando i termini per l’invio di ulteriori memorie difensive scritte.

Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso. Nella prima fase della procedura non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma soltanto nella fase successiva alla declaratoria di ricevibilità del ricorso. Di regola la ricevibilità del ricorso viene dichiarata in modo definitivo da un Comitato formato da tre giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In difetto di tale preliminare pronuncia, la ricevibilità del ricorso , come anche la decisione di merito viene adottata da una singola Camera formata da sette giudici .

La trattazione orale si svolge in un unica pubblica udienza, che però è fissata a discrezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, salvo che una delle parti ne faccia espressa richiesta; tale richiesta potrebbe, però, essere disattesa se la stessa Corte ritenesse sufficienti le difese scritte.

A certe condizioni il ricorso può essere deciso da una Grande Camera formata da diciassette giudici.

Se il caso, per la sua originalità presenta “gravi questioni” circa l’interpretazione della Convenzione, oppure per evitare possibili contrasti di giurisprudenza, la singola Camera può deferire immediatamente l’esame del caso alla Grande Camera . Di regola le sentenze emesse dalla singola Camera sono definitive a meno che una delle parti non richieda entro i tre mesi successivi il riesame da parte della Grande Camera, deducendo che il caso per la sua originalità presenta gravi questioni circa l’interpretazione della Convenzione, oppure di carattere generale. A fronte di tale richiesta un collegio ristretto di cinque giudici della Grande Camera valuta l’ammissibilità dell’istanza di riesame.

Le lingue ufficiali della procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sono il francese e l’inglese, ma il ricorrente può essere autorizzato a far uso della propria lingua nazionale negli scritti difensivi, ottenendo -senza alcun suo onere- la traduzione degli scritti avversari. In udienza davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è garantita la traduzione simultanea dell’arringa del difensore del ricorrente che facesse uso della propria lingua nazionale, ma egli deve essere in grado di conoscere almeno una delle due lingue ufficiali usate nel dibattimento (francese ed inglese).

Al termine della procedura la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo emette una condanna, a carico dello Stato responsabile della violazione dei diritti dell’uomo ed a beneficio del cittadino-vittima, a titolo di risarcimento di quei danni che non siano stati riconosciuti in base alla sentenza emessa dai giudici nazionali. Ad esempio, entro tre mesi dalla condanna emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il Governo italiano provvede al pagamento, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del cittadino.

Ricordando che la Repubblica Italiana deve rendere conto dell’applicazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo anche agli altri 14 paesi membri dell’Unione Europea (Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia, Austria), con riferimento all’art. F.2 (delle disposizioni comuni) del Trattato sull’Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992) ed agli artt. 6 e 7 nel testo consolidato del Trattato sull’Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997), pubblichiamo anche un formulario di denuncia dell’eccessiva durata dei processi in Italia, indirizzata alla Commissione delle Comunità Europee, per l’avvio di una procedura a carico dello Stato Italiano davanti alla CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE e/o davanti al CONSIGLIO EUROPEO dell’Unione Europea.