LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA LEGISLAZIONE VIGENTE NELL’AMBITO DEL CONDOMINIO – MODULO PER LA DOMANDA AL SINDACO.
La normativa di cui alla presente trattazione è la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 che, con carattere innovativo, ha contribuito a modificare ed ad integrare la legislazione fino ad allora vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Prima di addentrarci nel significato letterale di “barriera architettonica”, è utile percorrere un breve excursus della normativa che ha regolamentato tale materia.
La differenza sistematica tra la legislazione vigente sino all’89 e la legge n.13 è ravvisabile nei soggetti destinatari di tali provvedimenti. Nel primo caso, il legislatore si riferiva alle situazioni esistenti negli edifici pubblici, aperti al pubblico ed al settore dei trasporti pubblici, creando, in tal modo, un’evidente disparità per tutti gli altri soggetti, non meno bisognosi. Pertanto, il primo intervento radicale del legislatore dell’89 è stato quello di rivolgere la propria attenzione finanche alle situazioni presenti negli edifici privati ed a quelli destinati ad uso abitativo. In particolare, la nuova disciplina fa riferimento agli edifici privati di nuova costruzione, agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione, alla loro ristrutturazione, compresi gli spazi ad essi pertinenti.
Con l’eliminazione della discrasia che si era venuta a creare tra le differenti situazioni tutelate, dunque, la legge dell’89 si pone l’obiettivo di garantire ai soggetti fisicamente offesi l’accesso alle parti comuni dello stabile e, conseguentemente, a quelle di proprietà esclusiva.
Tra i destinatari della legge e i soggetti c.d. “portatori di handicap” rientrano i minorati fisici, psichici, soggetti affetti da menomazioni che rendono difficoltoso il raggiungimento della propria abitazione o posto di lavoro per difficoltà di apprendimento, di relazione o per altre patologie.
La legge n. 13 ha operato una estensione analogica ad altre categorie di soggetti, in specie gli anziani, che pur non essendo necessariamente soggetti con difficoltà deambulatorie, tuttavia sono in condizioni fisiche inferiori; agli ultrasessantacinquenni che hanno difficoltà nel compimento delle loro attività quotidiane; agli invalidi civili; a chi, portatore di handicap, occupa l’immobile a titolo diverso da quello di proprietà, ovvero gli inquilini o soggetti esterni frequentatori dello stabile condominiale.
Venendo all’oggetto tutelato dalla normativa in esame, l’obiettivo è il superamento delle c.d. “barriere architettoniche”. Con tale espressione devono intendersi gli ostacoli fisici che rendono disagevole la mobilità di chiunque ed in modo particolare di coloro che possiedono ridotte capacità
motorie o gli ostacoli che comunque impediscono o limitano di fatto l’utilizzazione di parti od attrezzature comuni all’edificio, nonché l’assenza di segnalazioni che provvedano ad assicurare l’orientamento che una determinata categoria di soggetti (ciechi, sordomuti) per indisposizione naturale non possiede.
Gli unici limiti previsti dalla legge n. 13/89 alla realizzazione delle misure volte a tutelare i soggetti più “deboli” consistono nel divieto di porre in pericolo la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato e nella garanzia dell’utilizzo in modo paritetico del bene comune da parte di ciascun condomino.
A mò di esempio, si citano due pronunce giurisprudenziali (Cass. 25 giugno 1994 n. 6109 e Pretura Milano 18 aprile 1989) che hanno escluso la legittimità di determinate misure volte al superamento delle barriere architettoniche con precise motivazioni. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla opportunità dell’installazione di un ascensore in un condominio per le esigenze di un portatore di handicap, aveva ritenuto nulla la delibera assembleare adottata a sostegno di tale misura in quanto in modo notevole avrebbe comportato “un sensibile deprezzamento dell’unità immobiliare di altro condomino sita al piano terra”. Il giudice meneghino, invece, non aveva autorizzato la collocazione di una rampa d’accesso al portone d’ingresso di uno stabile richiesta da un portatore di handicap in quanto gli interventi strutturali che tale innovazione avrebbe comportato andavano a modificare in modo incisivo l’estetica dell’immobile medesimo, sottraendo, altresì, una parte di cosa comune al godimento di tutti i condomini.
Altro limite previsto dal legislatore riguarda le formalità richieste per avanzare domanda di innovazioni finalizzate al superamento delle barriere. La richiesta va fatta direttamente dal portatore di handicap per iscritto all’assemblea condominiale che ha l’obbligo di deliberare entro tre mesi con la maggioranza prevista dal 2° e 3° comma dell’art.1136 c.c. (numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, che si riducono ad un terzo se l’assemblea delibera in seconda convocazione).
Qualora l’assemblea non rispetti il termine previsto sopra od esprima parere negativo in ordine alle richieste di innovazioni, gli interessati potranno realizzare tali innovazioni direttamente a proprie spese. Questa forma di autotutela è, tuttavia, limitata alla sola installazione dei servoscala e di strutture mobili facilmente rimovibili.
Per quanto riguarda, invece, l’onere di ripartizione delle spese in ordine ad altri tipi di innovazioni, si distinguono tre situazioni. La prima concerne il portatore di handicap che è un condomino e la cui richiesta interessa le parti comuni dell’edificio: l’approvazione dell’assemblea fa sì che le spese vengano supportate da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; la seconda riguarda il portatore di handicap che sia conduttore e debba apportare
modifiche all’appartamento locato: egli deve ottenere il consenso del proprietario e caricarsi di tutte le spese relative; la terza situazione si riferisce al caso del portatore di handicap conduttore che deve eseguire delle modifiche sulle parti comuni. In assenza del consenso del proprietario, che dovrà in ogni caso richiedere, potrà procedere alla relativa realizzazione totalmente a proprie spese.
In alternativa alla esecuzione delle opere a proprie spese ed avendo ottenuto una risposta negativa dall’assemblea, il soggetto interessato può ottenere una tutela d’urgenza attraverso il procedimento cautelare di cui all’art.700 c.p.c.
Il provvedimento di cui sopra è volto a consentire al portatore di handicap di realizzare l’opera necessaria per l’eliminazione della barriera architettonica a proprie spese, in caso di rifiuto o ritardo della delibera assembleare; è rivolto e può, comunque, essere richiesto da un soggetto che risieda nel Comune in cui si trova l’immobile e non comporta una condanna ad un facere per il condominio coinvolto ma solo un’azione di accertamento che compete al portatore di handicap circa il proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere de quibus.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche, non lasciando i portatori di handicap in balia di loro stessi.
La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve concernere opere che elimino ostacoli alla sua mobilità. Non sono legittimati a presentare la domanda altri soggetti (es. amministratore del condominio); se l’opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere sottoscritta anche da questi per conferma del contenuto e per adesione.
La domanda si inoltra al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario un preventivo analitico redatto da un tecnico, essendo sufficiente l’indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.
Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare oltre ad una sola opera anche un insieme di opere funzionalmente connesse. Essa deve indicare, inoltre, la persona fisica che si identifica con il soggetto avente diritto al contributo; nel caso in cui le spese vengano eseguite dal condominio, deve indicarsi il nominativo dell’amministratore.
Il termine di presentazione è fissato all’1 marzo di ciascun anno e nella richiesta documentazione allegata sono compresi il certificato medico che deve precisare da quale patologia il soggetto è affetto e se questa consiste in una limitazione funzionale permanente o una menomazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’ubicazione della propria abitazione nonché le
difficoltà di accesso. Se il soggetto interessato è un invalido civile, occorrerà anche la certificazione dell’ASL.
I contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili. L’entità del contributo va determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.
Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, esso può così riassumersi: l’interessato presenta la domanda, come accennato, entro l’1 marzo di ciascun anno al sindaco del Comune dove è sito l’immobile. L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti richiesti per la concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera, al mancato inizio del lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco forma l’elenco delle domande che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.
Il sindaco comunica alla Regione, unitamente a tale elenco, il fabbisogno del Comune e trasmette la richiesta del Fondo al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Fondo viene assegnato alla Regione che lo ripartisce tra i Comuni interessati.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide negli anni successivi.
DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
AL SINDACO DEL COMUNE DI…..
Il/La sottoscritto/a ….. nato/a a ….. Prov ….. il …..
residente in qualità di:
⊠ proprietario
⊠ conduttore
⊠ altro (1)
⊠ di esercente la potestà o tutela sulla persona disabile
Sig ….. nato/a a ….. Prov ….. il ….. residente a ….. C.A.P….. via/piazza ….. n. civico ….. piano ….. int. ….. tel. ……
dell’immobile (2) sito in ….. Prov ….. C.A.P ….. via/piazza ….. n. civico ….. piano ….. int ….. tel …..
CHIEDE
il contributo (3) previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di euro ….. (al netto dell’I.V.A.) (4)
per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (5), da realizzarsi nell’immobile sopra indicato, o nell’immobile nel quale trasferirà la residenza a lavori ultimati al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:
A: di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare:
1. rampa di accesso;
2. servo scala;
3. piattaforma o elevatore
4. ascensore adeguamento
installazione
5. ampliamento porte di ingresso;
6. adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
7. installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici;
8. installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
9. acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
10. altro (6) …..
B: di fruibilità e visitabilità dell’alloggio:
1. adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
2. adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio;
3. altro (6) …..
DICHIARA
che avente diritto (7) al contributo, in quanto onerato dalla spesa, è:
il/la sottoscritto/a richiedente
oppure:
il/la. sig. ….., in qualità di
⊠ avente a carico il sottoscritto portatore di handicap;
⊠ unico proprietario;
⊠ amministratore del condominio;
⊠ responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27.2.1989, n. 62;
⊠ altro (specificare) …..
Inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità, rilascia la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a ….. richiedente il contributo ex L. 13/89,
Il/La sottoscritto/a quale esercente la potestà o tutela sulla persona disabile Sig. ….. dichiara:
– di essere stato/a riconosciuto/a dalla competente commissione medico legale …..
– di aver presentato domanda di accertamento di invalidità in data …..
– che nell’immobile in cui è residente o nel quale si impegna a trasferire la residenza a lavori ultimati (cancellare la parte che non interessa)
sito in ….. C.A.P….. via/piazza ….. n. civico ….. piano ….. int. ….. tel …..
– esistono le seguenti barriere architettoniche
…..
…..
…..
– che gli comportano le seguenti difficoltà di
…..
…..
…..
– che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la/le seguenti opere
…..
…..
…..
– che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;
– che per la realizzazione di tali opere non gli è stato concesso altro contributo / gli è stato concesso altro contributo nella misura di euro ….., tale che, cumulato a quello richiesto ai sensi della legge 13/89, non supera la spesa preventivata (cancellare la parte che non interessa).
ALLEGA
alla presente domanda:
1. certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
2. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere;
3. copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
4. certificato o fotocopia autenticata attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione (da allegare unicamente qualora voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma IV dell’articolo 10 della legge 13/89), ovvero si riserva di presentarlo entro il………..……….
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal richiedente;
6. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
7. benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).
…… lì …..
IL RICHIEDENTE
…..
SOTTOSCRIZIONE PER CONFERMA ED ADESIONE DELL’AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO, QUALORA SOGGETTO DIVERSO DAL RICHIEDENTE
………………………………………
NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Specificare se si abita l’immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
(2) L’immobile deve essere già esistente.
(3) Il contributo:
– per costi fino a euro 2582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
– per costi da euro 2582,28 a euro 12911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di euro 7746,85 il contributo è pari euro 2582,28 più il 25% di euro 5164,57 cioè è di euro 3873,43);
– per costi da euro 12911,42 a euro 51645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di euro 41316,55 il contributo è pari a euro 2582,28 più il 25% di euro 10329,14 più il 5% di euro 28405,13 cioè è di euro 2582,28 + euro 2582,28 + euro 1420,26 ovvero ammonta a euro 6584,83).
(4) Si ricorda che l’I.V.A. deve essere calcolata al 4% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.
(5) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all’immobile; funzione di visitabilità dell’alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un’unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.
Parimenti, qualora di un’opera o di più opere funzionalmente connesse possono fruire più persone disabili, deve essere presentata una sola domanda da una delle persone disabili, in quanto uno solo è il contributo concesso.
Se invece le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l’istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.
Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
(6) Specificare l’opera da realizzare.
(7) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con la persona disabile qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.