MoCAM è un modello tramite il quale è possibile calcolare l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli nei casi di separazione, divorzio o rottura di una unione di fatto e, quando ne esistano i presupposti, del contributo a favore del coniuge
Il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla scissione della coppia di avere lo stesso “tenore di vita”. In questo modo, il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria verrebbe equamente ripartito tra i due coniugi. A partire da questa situazione di riferimento, si presenteranno alcuni scenari corrispondenti a diversi valori dell’assegno. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio. Spetta alle parti o al giudice decidere quale degli scenari prospettati sia più appropriato per il caso in esame, tenendo conto delle conseguenze che si hanno sul tenore di vita dei due coniugi.
I risultati del modello, relativi a un caso specifico, sono presentati sotto forma di una relazione che può essere utilizzata come perizia nell’ambito di procedimenti giudiziali o consensuali.
Le soluzioni di MoCAM sono differenti a seconda che siano presenti o meno figli e, in presenza di figli, se i genitori siano separati, divorziati ovvero ex-conviventi.
I casi che possono presentarsi sono:
1) Coniugi che si separano con figli. Si richiede l’assegno sia per i figli che per il coniuge
2) Coniugi che divorziano con figli. Si richiede l’assegno sia per i figli che per il coniuge
3) Coniugi che si separano con figli. Si richiede l’assegno solo per i figli
4) Coniugi che divorziano con figli. Si richiede l’assegno solo per i figli
5) Cessazione di unione di fatto con figli. Si richiede l’assegno per i figli
6) Coniugi che si separano senza figli. Si richiede l’assegno per il coniuge
7) Coniugi che divorziano senza figli. Si richiede l’assegno per il coniuge
1) Coniugi che si separano con figli. Si richiede l’assegno sia per i figli che per il coniuge
Il calcolo è effettuato in funzione di un obiettivo preciso: l’ammontare complessivo degli assegni deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l’uno o l’altro dei due genitori. Un obiettivo che si giustifica per il fatto che, secondo il legislatore, la separazione non comporta la fine della famiglia e il vincolo di solidarietà economica fra i coniugi rimane in essere. A partire da questa situazione di riferimento, si presentano alcuni scenari corrispondenti a diversi valori degli assegni di mantenimento. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio).
2) Coniugi che divorziano con figli. Si richiede l’assegno sia per i figli che per il coniuge
Il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dal divorzio di avere lo stesso “tenore di vita”. In questo modo, il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria verrebbe equamente ripartito tra i due genitori e ai figli si garantirebbe un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l’uno o l’altro dei due genitori. A partire da questa situazione di riferimento, si presentano alcuni scenari corrispondenti a diversi valori degli assegni di mantenimento. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio).
3) Coniugi che si separano con figli. Si richiede l’assegno solo per i figli
Il calcolo è effettuato in corrispondenza di due ipotesi alternative:
a) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l’uno o l’altro dei due genitori;
b) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da ripartire tra i due genitori le spese per il mantenimento dei figli in proporzione alle risorse economiche dei genitori stessi.
In generale gli assegni corrispondenti alle due ipotesi non coincidono. Se i genitori si assumono le spese di mantenimento per i figli in proporzione alle loro risorse economiche, siamo forse più vicini al cosiddetto “principio di proporzionalità” rispetto al reddito (richiamato dalla legge sull’affidamento condiviso n°54/2006), ma ciò può comportare che la prole abbia un tenore di vita (anche molto) differente quando convive con l’uno o con l’altro genitore; viceversa, se il genitore economicamente “forte” corrisponde un assegno che garantisca ai due nuclei lo stesso tenore di vita, si permetterà ai figli di avere un tenore di vita equilibrato, ma si avrà che la ripartizione dell’onere per il mantenimento dei figli tra i due genitori non sarà generalmente proporzionale ai redditi. Spetta alle parti o al giudice decidere quale delle due ipotesi sia più appropriata per il caso in esame. A questo fine MoCAM fornisce un ausilio, indicando quali conseguenze hanno sul tenore di vita dei due nuclei gli importi calcolati in base alle due ipotesi.
4) Coniugi che divorziano con figli. Si richiede l’assegno solo per i figli.
Il calcolo è effettuato in corrispondenza di due ipotesi alternative:
a) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l’uno o l’altro dei due genitori;
b) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da ripartire tra i due genitori le spese per il mantenimento dei figli in proporzione alle risorse economiche dei genitori stessi.
In generale gli assegni corrispondenti alle due ipotesi non coincidono. Se i genitori si assumono le spese di mantenimento per i figli in proporzione alle loro risorse economiche, siamo forse più vicini al cosiddetto “principio di proporzionalità” rispetto al reddito (richiamato dalla legge sull’affidamento condiviso n°54/2006), ma ciò può comportare che la prole abbia un tenore di vita (anche molto) differente quando convive con l’uno o con l’altro genitore; viceversa, se il genitore economicamente “forte” corrisponde un assegno che garantisca ai due nuclei lo stesso tenore di vita, si permetterà ai figli di avere un tenore di vita equilibrato, ma si avrà che la ripartizione dell’onere per il mantenimento dei figli tra i due genitori non sarà generalmente proporzionale ai redditi. Spetta alle parti o al giudice decidere quale delle due ipotesi sia più appropriata per il caso in esame. A questo fine MoCAM fornisce un ausilio, indicando quali conseguenze hanno sul tenore di vita dei due nuclei gli importi calcolati in base alle due ipotesi.
5) Cessazione di unione di fatto con figli. Si richiede l’assegno per i figli.
Il calcolo è effettuato in corrispondenza di due ipotesi alternative:
a) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l’uno o l’altro dei due genitori;
b) l’ammontare dell’assegno deve essere tale da ripartire tra i due genitori le spese per il mantenimento dei figli in proporzione alle risorse economiche dei genitori stessi.
In generale gli assegni corrispondenti alle due ipotesi non coincidono. Se i genitori si assumono le spese di mantenimento per i figli in proporzione alle loro risorse economiche, siamo forse più vicini al cosiddetto “principio di proporzionalità” rispetto al reddito (richiamato dalla legge sull’affidamento condiviso n°54/2006), ma ciò può comportare che la prole abbia un tenore di vita (anche molto) differente quando convive con l’uno o con l’altro genitore; viceversa, se il genitore economicamente “forte” corrisponde un assegno che garantisca ai due nuclei lo stesso tenore di vita, si permetterà ai figli di avere un tenore di vita equilibrato, ma si avrà che la ripartizione dell’onere per il mantenimento dei figli tra i due genitori non sarà generalmente proporzionale ai redditi. Spetta alle parti o al giudice decidere quale delle due ipotesi sia più appropriata per il caso in esame. A questo fine MoCAM fornisce un ausilio, indicando quali conseguenze hanno sul tenore di vita dei due nuclei gli importi calcolati in base alle due ipotesi.
6) Coniugi che si separano senza figli. Si richiede l’assegno per il coniuge.
Il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla scissione della coppia di avere lo stesso “tenore di vita”. In questo modo, il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria verrebbe equamente ripartito tra i due coniugi. A partire da questa situazione di riferimento, si presenteranno alcuni scenari corrispondenti a diversi valori dell’assegno. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio. Spetta alle parti o al giudice decidere quale degli scenari prospettati sia più appropriato per il caso in esame, tenendo conto delle conseguenze che si hanno sul tenore di vita dei due coniugi.
6) Coniugi che divorziano senza figli. Si richiede l’assegno per il coniuge.
Il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla scissione della coppia di avere lo stesso “tenore di vita”. In questo modo, il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria verrebbe equamente ripartito tra i due coniugi. A partire da questa situazione di riferimento, si presenteranno alcuni scenari corrispondenti a diversi valori dell’assegno. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio. Spetta alle parti o al giudice decidere quale degli scenari prospettati sia più appropriato per il caso in esame, tenendo conto delle conseguenze che si hanno sul tenore di vita dei due coniugi.
Per Ulteriori informazioni è possibile visionare il sito www.MoCam.net dove troverete anche la lista degli avvocati esperti di tale innovativo procedimento tra cui anche l’Avv Sergio D’Andrea.