L.R. 06 Novembre 2006, n. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOMMARIO
Art. 1 1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’articolo 174 del trattato della Comunità europea e dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l’ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM. Art. 2 1. Nelle more della valutazione dell’impatto degli OGM sui sistemi agrari e sino a diversa disposizione regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, sono vietati su tutto il territorio regionale la coltivazione e l’allevamento a qualsiasi titolo di OGM. Art. 3 1. In deroga al divieto di cui all’articolo 2, comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in “ambiente chiuso e confinato” espressamente autorizzato ed al di fuori: Art. 4
(Marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”) 1. Al fine d’incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM, è istituito il marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”, ferme restando le norme comunitarie e nazionali in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti OGM. Art. 5 1. Chiunque vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in appositi scomparti, tali da non consentire la loro mescolanza con prodotti privi di OGM e in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione. Art. 6 1. Salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 13, comma 2, nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle province e dei comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti è vietata la somministrazione di prodotti OGM. Art. 7 1. La Regione informa le province ed i comuni interessati in relazione alle autorizzazioni per l’emissione di OGM a fini sperimentali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del territorio regionale. Art. 8 1. La Regione promuove ricerche finalizzate allo sviluppo delle filiere produttive totalmente esenti da OGM nonché alla valutazione dell’impatto delle coltivazioni di OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali. A tal fine si avvale della collaborazione degli enti di ricerca pubblica. Art. 9 1. La Regione, al fine di tutelare le risorse genetiche del proprio territorio, con particolare riferimento alla qualità ed alla originalità della propria produzione agricola, istituisce il Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive, di seguito denominato Comitato. Art. 10 1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita dalla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge. Art. 11 1. Chiunque contravviene al divieto di coltivazione ed allevamento, a qualsiasi titolo, di OGM previsto dall’articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 5 mila ed un massimo di euro 50 mila. Art. 12 1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni, in particolare, per: Art. 13 1. 1. Il comma 2 dell’articolo 2 si applica decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 12. Il comma 3 dell’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013. (2) Art. 14 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: Art. 15
(Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie del capitolo B11508. Art. 16 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2006, n. 31 |
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