L.R. 12 Aprile 2007, n. 6 | |||||||||||||||||||||
Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia (1) | |||||||||||||||||||||
SOMMARIO
Art. 1 1. La Regione, in considerazione della grave situazione di degrado urbanistico ambientale ed igienico sanitario nel proprio territorio dovuta alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati negli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei nuclei stessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale ogni anno con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e avvalendosi del supporto dell’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, provvede all’individuazione degli ambiti territoriali d’intervento da ammettere a finanziamento e definisce il termine entro il quale i comuni, ricadenti negli ambiti stessi, provvedono alla presentazione alla Regione del relativo programma di interventi.
Art. 2
(Programma di interventi) 1. La Regione concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e degli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell’articolo 31 quinquies, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi stessi, sulla base di un programma di interventi approvato dai comuni ricadenti nell’ambito territoriale d’intervento individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2. 2. I comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici in una conferenza dei servizi appositamente indetta, approvano il programma di interventi, di durata triennale, relativamente a nuclei edilizi abusivi, comprendenti costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi, perimetrati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche e per i quali venga adottata la variante speciale ai sensi della medesima legge regionale. Il programma d’interventi è predisposto d’intesa con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti e, ove esistenti, con coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, l’approvazione del relativo programma da parte del comune, ai sensi del comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. 4. Il programma di interventi prevede, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione, in ordine di priorità, di: 5. Il programma di interventi prevede altresì la realizzazione di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell’articolo 31 quinquies, comma 2bis, della l.r. 24/1998 e successive modifiche. 6. Il programma di interventi contiene: 7. Il programma di interventi è trasmesso dai comuni alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, ne verifica la compatibilità con la presente legge indicando: 8. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 7: 9. Resta ferma, in quanto compatibile, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. 10. Resta fermo l’esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 28/1980 e successive modifiche. Art. 3 1. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, procedono all’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori relativi alle opere contenute nel programma di interventi ammesse al finanziamento regionale nonché alla relativa esecuzione attraverso procedura ad evidenza pubblica. 2. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, parere sui progetti redatti a seguito dell’affidamento di cui al comma 1. 3. Nel caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai sensi dell’articolo 39, comma 9 della l. 724/1994, le opere contenute nel programma di interventi ammesse a finanziamento sono realizzate: 4. Nei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la relativa adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Art. 4
(Comitato regionale di coordinamento) 1. Al fine di coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della presente legge, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte: 2. In relazione all’ambito territoriale interessato dal programma di interventi, il Comitato è di volta in volta integrato: 3. Il funzionamento del Comitato è definito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari. 4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso. Art. 5
(Opere di urbanizzazione a scomputo) 1. I comuni che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi dell’articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per sostenere la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, come previsto dall’articolo 39, comma 9 della l. 724/1994.
Art. 6
(Disposizione transitoria) 1. In fase di prima attuazione della presente legge, l’ambito territoriale interessato dall’intervento regionale è costituito dai Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione del grave ed elevato stato di degrado e di disagio abitativo che caratterizza i nuclei edilizi abusivi realizzati sul territorio medesimo. 2. I comuni di cui al comma 1, in conformità alla presente legge, approvano e trasmettono alla Giunta regionale il programma di interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7 1. È istituito il Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede attraverso la legge di bilancio regionale.
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