GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA DEL VEICOLO

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7526/2019 si pronuncia in merito alla confiscabilità del mezzo nell’ipotesi in cui il conducente sia dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Il caso: Il Tribunale di Brescia condannava G.G. alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 2, lettera c)); la sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale riteneva che l’imputato fosse non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., ed disponeva la restituzione al G.G. del velocipede utilizzato per commettere il reato.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello ricorre in Cassazione, deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 186 C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall’imputato al momento del fatto, siccome in proprietà del medesimo.

La Corte, nel rigettare il ricorso, chiarisce quanto segue:

a) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore quale “sanzione amministrativa accessoria”; in tali casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente;

b) peraltro, la disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate, come ad es: nell’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

c) in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria; in tale ipotesi è necessario, ma anche sufficiente, l’accertamento del fatto;

d) al contrario, per la confisca l’articolo 186, comma 2, lettera c), richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti; l’osservanza del principio di legalità impone pertanto di ritenere che la confisca non sia ammessa.

Fonte: https://news.avvocatoandreani.it – Pubblicato 01 Aprile 2019 – A cura della Redazione