Legge 31.12.2012 n° 247 , G.U. 18.01.2013
Riforma forense: la nuova legge professionale in Gazzetta.
Dopo 79 anni il Legislatore provvede finalmente a riformare la disciplina della professione forense, varando un vero e proprio Statuto degli Avvocati che da un lato si adegua ai principi generali elaborati dal Governo per tutte le professioni ma dall’altro interviene con opportuni aggiustamenti miranti ad evidenziare la specificità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta.
Un provvedimento complesso, suddiviso in 67 articoli contenenti numerose e importanti innovazioni, riguardanti fra l’altro: Doveri e deontologia – Associazioni tra professionisti – Specializzazioni – Pubblicità informativa – Assicurazione per la responsabilità civile – Conferimento dell’incarico, domicilio e segreto professionale – Tenuta e aggiornamento albi, elenchi e registri – Iscrizione e trasferimento – Obbligo di esercizio effettivo della professione – Incompatibilità e status degli avvocati degli enti pubblici – Organi e funzioni degli ordini forensi – Tirocinio ed esame di Stato – Procedimento disciplinare.
Le principali novità previste dalla riforma riguardano:
- specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
- accesso alla professione: tre prove scritte ed una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (Esame di avvocato senza codici commentati);
- assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;
- illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
- pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, nè comparativa;
- società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
- specializzazioni: contano l’importante apporto delle associazioni specialistiche forensi;
- tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
- torna il divieto del patto di quota lite;
- tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio;
- difesa d’uffico: assume un ruolo centrale;
- permanenza dell’albo: la prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito.
Legge 31.12.2012 n° 247 , G.U. 18.01.2013 – Testo Integrale della Riforma in Pdf
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Fonti: Altalex e LeggiOggi.it