Con l’approvazione definitiva del disegno di legge S.2631, avvenuta il 22 giugno 2011, la Repubblica Italiana ha finalmente scelto di dotarsi di quello che è considerato, a livello internazionale, uno degli strumenti più importanti per la protezione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età: l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’istituzione di questa figura può senz’altro essere vista anche come un atto d’attuazione delle prescrizioni contenute nella nostra Carta Costituzionale la quale, al secondo comma dell’art. 31, stabilisce che la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”; tuttavia, la stessa deve soprattutto essere vista come un atto di esecuzione degli obblighi gravanti sul nostro paese a livello internazionale. Infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo (stipulata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) all’art. 18 comma 2, prevede che “al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo”; mentre, a livello europeo, deve essere ricordato l’art. 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77) che chiede agli Stati parti di incoraggiare la promozione e l’esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso organi aventi, tra l’altro, funzioni di formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all’esercizio dei diritti dei fanciulli, e pareri sui progetti legislativi relativi alla stessa materia. Così, con la legge in commento, l’Italia – che pur negli anni ha dimostrato di essere uno Stato sollecito e sensibile alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche competenze in materia** – va a colmare una lacuna legislativa che solo parzialmente un nutrito gruppo di Regioni aveva coperto, nei limiti delle loro competenze, istituendo delle figure preposte a tutelare i diritti dell’infanzia a livello locale.
Venendo all’analisi della nuova legge deve essere posto in rilievo che il legislatore – dopo aver evidenziato la necessità di adottare misure urgenti ma non emergenziali per l’attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia – si è chiaramente ispirato, nello scrivere il testo della legge, al superamento della convinzione secondo cui, nelle tematiche minorili lo Stato deve entrare in gioco solo (o quasi solo) quando il minore si trova senza una famiglia. Infatti tale legge, oltre a creare una figura che vigili sul rispetto delle norme all’interno delle strutture pubbliche e private nelle quali sono presenti dei minori, ha anche affidato al Garante il compito di difendere a tutto tondo i diritti dei minori intervenendo sui grandi temi dell’infanzia e dell’adolescenza con uno sguardo particolarmente attento ai tristi fenomeni di cui oggi tanto si parla (il bullismo, l’anoressia, la bulimia, il dramma delle droghe, delle violenze perpetrate o subite, dalla pedopornografia a forme di sfruttamento nel lavoro).
La legge in commento disegna la nuova Autorità garante come un organo monocratico nominato d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato e scelto “tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e specifiche e comprovate personalità nel campo dei diritti dei minori nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età”. Il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta e, durante lo stesso la persona chiamata a rivestirlo non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività che interferisca con l’esercizio delle funzioni e dei compiti che gli sono stati assegnati. Come tutte le “autority” il garante per l’infanzia e l’adolescenza “esercita le funzioni e i compiti assegnati, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica” e, a questo fine, la legge istituisce anche l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alle dipendenze dell’Autorità, con un numero massimo di dieci unità.
La legge poi si sofferma specificatamente sulle competenze della nuova figura assegnando sia funzioni a favore dei minori di carattere generale che più specifiche. Così, all’Autorità garante, è attribuito un potere di proposta legislativa attraverso il parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ma anche la funzione di offrire pareri ad altri organi istituzionali, quella di ascoltare i minori, e quella di collaborare con organismi internazionali ed europei al fine di promuovere l’attuazione delle convenzioni internazionali e della normativa europea vigente. L’Autorità Garante è chiamata a collaborare, oltre che con le reti internazionali dei Garanti anche con i garanti per l’infanzia istituiti nelle regioni, o con figure analoghe che le regioni stesse possono istituire, con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità garante, al fine di adottare linee comuni in modo da poterle promuovere anche in sede internazionale. Lo stesso promuove anche, a livello nazionale, studi e ricerche sulle tematiche minorili, avvalendosi dei dati e delle informazioni degli Osservatori che si occupano di studiare e monitorare la condizione afferente l’infanzia e l’adolescenza (in particolare, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) e, inoltre, riceve segnalazioni relative a violazioni dei diritti dei minori, effettua segnalazioni agli uffici competenti in merito a situazioni pregiudizievoli o di abbandono prendendo in esame, “anche d’ufficio”, situazioni delle quali è venuto a conoscenza in qualsiasi modo, nelle quali è possibile ravvisare la violazione (o il rischio di violazione) dei diritti dei minori. In tali casi, assunte le dovute informazioni e fatte le conseguenti valutazioni, può segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni le situazioni di disagio delle persone di minore età e, alla procura della Repubblica competente, gli abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
Infine, la legge in commento prevede che sia l’Autorità garante a presiedere la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza composta dai garanti regionali per l’infanzia al fine di collaborare e promuovere l’adozione di linee d’azione comuni per un costante scambio di dati e di informazioni ponendosi, in questo modo, come uno snodo essenziale tra i territori regionali italiani che presentano una variegata realtà di normative. Adesso, perché l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza inizi concretamente ad operare nel nostro Paese, non resta che il Governo stabilisca dove avrà sede la nuova figura (lo farà entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge) e che i Presidenti della Camera e del Senato provvedano, concordemente, alla nomina di una persona che abbia i requisiti richiesti dalla legge.
Di Tessa Onida
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