Class Action o Azione Collettiva è uno strumento giudiziario che permette la tutela ed il risarcimento dei consumatori danneggiati da un’impresa commerciale. La sentenza emessa in seguito ad un’azione collettiva, produce i suoi effetti a favore di tutti coloro che vantano lo stesso diritto nei confronti della medesima impresa, anche se non hanno partecipato al procedimento giudiziario. Ad esempio, in seguito ad un’azione collettiva, il gestore telefonico XY viene condannato a risarcire i consumatori danneggiati da una pratica commerciale scorretta: anche i consumatori che non hanno citato in giudizio l’impresa, ma che hanno comunque subito dei danni derivanti da quello specifico comportamento, possono avvalersi di quella sentenza per ottenere il risarcimento.
L’ordinamento italiano prevede l’azione collettiva risarcitoria, che accerta il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori. Si può agire tramite l’azione collettiva risarcitoria contro un’impresa, quando il danno è causato:
- in seguito alla stipula di un contratto (per lo più stipulati sulla base di moduli o formulari prestampati), cioè ad alcuni o a tutti i propri clienti;
- in seguito a comportamenti extracontrattuali (l’impresa causa un danno non necessariamente ai propri clienti, ma ad una generico gruppo di consumatori);
- in seguito a pratiche commerciali scorrette e comportamenti che ledono la concorrenza.
In Italia l’azione collettiva o di classe è stata introdotta solo recentemente, grazie all’art. 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore l’1 gennaio 2010. Essa trova applicazione esclusivamente per gli illeciti compiuti successivamente al 15 agosto 2009, prima data supposta di entrata in vigore della legge, differita poi all’1.1.2010 dall’art. 23 della legge n. 102 del 3 agosto 2009. La legge, quindi, non è retroattiva. Legittimato ad agire, per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno, è “ciascun componente della classe”, cioè ogni consumatore o utente, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipi. L’azione, perciò, può essere intentata anche da singoli consumatori, purché in grado di aggregare intorno alla propria domanda gli interessi della “classe” (del gruppo). Il testo non definisce il concetto di “classe”, ma lascia intendere che i consumatori e gli utenti possono considerarsi parti di una medesima classe, meritevole di tutela collettiva, in quanto siano omogenei i diritti individuali lesi e siano identiche le fonti da cui scaturisce l’obbligazione risarcitoria (contratto, atto illecito, pratiche commerciali scorrette, comportamenti anticoncorrenziali). L’azione di classe può essere proposta contro soggetti privati (Imprese). La domanda deve essere presentata con atto di citazione al tribunale ordinario (che tratta la causa in composizione collegiale) avente sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa convenuta in giudizio. Il Tribunale, in prima udienza, decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda. In detta ordinanza si definiscono, da una parte, i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio (specificando i criteri in base ai quali i soggetti richiedenti sono inclusi o esclusi), dall’altra vengono fissati i termini e le modalità della pubblicità più opportuna per sollecitare altre adesioni. Con la stessa ordinanza il Tribunale fissa un termine perentorio, di massimo 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità, entro il quale gli atti di adesione (contenenti l’elezione di domicilio e l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria) dovranno essere depositati in Cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa dalla Cancelleria al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche informatiche. Alla scadenza di questo termine di adesione, non saranno proponibili altre azioni di classe per i medesimi fatti e verso la stessa Impresa. I consumatori e gli utenti che vogliano avvalersi di detto strumento, aderiscono all’azione di classe senza un difensore, rinunciando ad ogni altra azione restituria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo (fatti salvi i diritti degli aderenti che non abbiano espressamente consentito la transazione o nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo).
Altra cosa sono le azioni cumulative, nelle quali più soggetti possono agire cumulativamente in giudizio nei confronti della medesima controparte (cioè, più soggetti danno mandato ad un avvocato per agire nel medesimo procedimento).
Gli effetti della sentenza, in questo caso, si producono solo nei confronti delle parti del procedimento e non di quei soggetti che, pur avendo gli stessi diritti ed avendo subito lo stesso danno dalla medesima controparte, non si sono costituiti in giudizio.
Se la sentenza sarà favorevole, gli altri potranno, tutt’al più, intentare un’altra causa nei confronti della stessa controparte, sperando di ottenere una sentenza analoga.