Sicurezza dei prodotti , Tutela dei consumatori e Risarcimento del danno.
Un prodotto è considerato sicuro se è conforme alle disposizioni specifiche relative alla sicurezza. Esiste infatti tutta una serie di norme che riguardano alcune categorie di prodotti specifici, come i giocattoli, gli ascensori, gli esplosivi per uso civile, i dispositivi medici ecc.
In mancanza di tali regolamentazioni, un prodotto è sicuro quando risponde ad una legittima attesa di sicurezza del consumatore, che utilizza il prodotto in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, in particolare in occasione dell’utilizzo, dell’impianto, della messa in servizio o della manutenzione del prodotto. Alcuni criteri permettono di verificare se questa condizione è soddisfatta.
Per sapere se un prodotto è conforme agli obblighi di sicurezza, occorre basarsi su:
- le norme tecniche sulla fabbricazione dei prodotti;
- le raccomandazioni della Commissione europea;
- i codici di buona condotta in vigore nei diversi settori interessati;
- lo stato attuale delle conoscenze e della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
Anche i prodotti utilizzati nell’ambito di una prestazione di servizi devono essere sicuri, e devono rispettare le medesime norme di sicurezza dei prodotti commercializzati (ad esempio, i macchinari utilizzati dall’estetista, il tagliaerba preso a noleggio ecc.).
L’obbligo generale di sicurezza
Tutti i prodotti commercializzati sul mercato nell’Unione europea devono essere sicuri. Quest’obbligo è applicato a tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori o anche solo messi a loro disposizione in modo indiretto, ad esempio nell’ambito di una prestazione di servizi. Qualsiasi prodotto che sia, comunque, suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, fornito o reso disponibile a titolo gratuito o oneroso nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo, deve essere sicuro.
L’obbligo della sicurezza di un prodotto si impone tanto ai produttori che ai distributori:
- i produttori devono adottare le misure adeguate per eliminare i rischi legati ad un utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile dei prodotti commercializzati. Nel caso non sia possibile un’eliminazione totale dei rischi connessi all’utilizzo del prodotto, occorre ridurli al minimo e informare adeguatamente i consumatori del rischio e delle precauzioni da osservare nell’ utilizzo.
Le misure che i produttori devono adottare possono assumere forme molto variabili: dall’adeguata informazione al consumatore circa l’utilizzo e le precauzioni, ai controlli a campione sui vari prodotti per testarne la sicurezza, dal ritiro dal mercato del prodotto rivelatosi pericoloso, al richiamo del prodotto (che prevede, cioè, la restituzione del prodotto pericoloso già fornito al consumatore); - i distributori non possono vendere dei prodotti sapendo (o dovendo sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso) che quest’ultimi non soddisfano l’obbligo di sicurezza. Essi devono, inoltre, collaborare ai suddetti controlli a campione sui prodotti in vendita ed all’adozione delle altre misure nel caso in cui il prodotto si riveli pericoloso.
. Le informazioni da fornire
I produttori devono trasmettere ai consumatori tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi inerenti all’utilizzo del prodotto.
Queste informazioni permettono ai consumatori di prendere determinate precauzioni.
Per essere complete, le informazioni fornite dai produttori devono riguardare:
- la descrizione delle precauzioni d’uso che il consumatore deve osservare al fine di evitare qualsiasi rischio;
- la descrizione dei rischi inerenti un prodotto durante la sua normale durata di utilizzo, che deve essere chiara e comprensibile, in maniera tale che l’eventuale rischio sia facilmente riconoscibile da parte del consumatore;
- la menzione dei rischi ragionevolmente prevedibili, quando non sono immediatamente rilevabili;
- la tracciabilità del prodotto, le informazioni, cioè, circa la sua composizione e le norme osservate durante la fabbricazione;
- la riconducibilità del prodotto al produttore (devono essere indicati gli estremi di identificazione del produttore).
Un prodotto sicuro,in base all’art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), è un qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta nessun rischio o soltanto rischi ridotti, compatibili con il suo utilizzo e considerati accettabili secondo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Oltre ad una normativa sulla sicurezza dei prodotti in generale, vi è anche tutta una serie di norme specifiche che disciplinano la sicurezza di determinati prodotti, più a rischio di altri a causa delle loro particolari caratteristiche (ad esempio gli alimenti) o perché destinati a particolari categorie di soggetti (ad esempio i giocattoli, in quanto destinati ai bambini).
Disposizioni comunitarie specifiche impongono requisiti obbligatori sia per alcuni rischi particolari, sia per alcune categorie di prodotti o servizi. Esempio: la direttiva 88/378/CE prevede che “i giocattoli destinati all’utilizzo in acqua poco profonda e destinati a portare o supportare il bambino sull’acqua devono essere concepiti e fabbricati in modo da ridurre, per quanto possibile e tenuto conto delle raccomandazioni per l’utilizzo dei giocattoli, i rischi di perdita della galleggiabilità del giocattolo e di perdita dell’appoggio dato al bambino.”
I prodotti commercializzati all’interno dell’Unione devono essere sicuri e devono rispettare determinate norme tecniche riguardo la fabbricazione, l’informazione al consumatore circa l’utilizzo, i controlli sulla sicurezza. I giocattoli e gli elettrodomestici devono presentare il marchio CE, garanzia di sicurezza. Il marchio CE viene apposto dal produttore o dall’importatore che in questo modo garantisce, sotto la propria responsabilità, che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate ed alle norme nazionali e che è idoneo all’utilizzo da parte dei bambini della fascia d’età per cui è proposto. L’unico marchio obbligatorio per gli elettrodomestici è il marchio “Ce”, di conformità europea: è apposto dallo stesso fabbricante, che attesta così che l’apparecchio è stato costruito nel rispetto delle norme vigenti. Spetta alle autorità nazionali l’eventuale verifica dell’autenticità di questa dichiarazione. Lo troviamo su asciugacapelli e lavatrici, macchine da caffè e televisori, sulle scatole di lampadine e sui frigoriferi, fino ai comunissimi interruttori.
Ma è veramente una garanzia di sicurezza? Nasce più per aspetti legali e commerciali che di tutela dei consumatori, ma è una specie di “passaporto” autocertificato, che indica la conformità dei prodotti a tutte le disposizioni previste da 16 direttive europee in materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore.
L’organismo europeo di normalizzazione è il COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE (CEN).
In Italia, l’organismo di normalizzazione è l’ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE (UNI).
Per quanto riguarda le autorità amministrative competenti ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei prodotti, in Italia operano i ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
La responsabilità del danno da prodotti difettosi
Nel caso in cui si verifichi un danno al consumatore che abbia utilizzato un determinato prodotto, occorre innanzitutto verificare se il produttore abbia osservato tutte le norme previste per la sicurezza del prodotto stesso, sia durante la fabbricazione, sia con riguardo al dovere di informazione. Qualora il produttore non le abbia osservate o abbia, comunque, immesso sul mercato un prodotto pericoloso, è obbligato a risarcire i danni causati all’integrità fisica o ai beni di una persona. Va, comunque, sempre valutato l’eventuale concorso di colpa del consumatore, allorquando il danno sia ascrivibile anche o, solamente, al comportamento incauto del consumatore stesso.
Ai sensi dell’art. 114 del codice del consumo (d. lgs. 206 del 6 settembre 2005 n. 206) il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
E’ considerato produttore: ogni persona che partecipa al processo di fabbricazione o di produzione: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia.
Se il produttore non può essere identificato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
In alcune circostanze, il produttore non è ritenuto responsabile del danno. L’elenco delle cause di esenzioni figura all’articolo 118 del codice del consumo:
- qualora il produttore non abbia messo in circolazione il prodotto;
- quando il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto;
- se il produttore non ha prodotto o diffuso il bene per fini professionali o di lucro;
- se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative;
- se le conoscenze tecniche e scientifiche al momento della messa in circolazione del prodotto non consentivano di considerare il prodotto difettoso.
- nel caso di un produttore o fornitore di un componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui detta parte è stata incorporata o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’ha utilizzata.
Anche il comportamento del danneggiato può concorrere a causare il danno ed il codice del consumo prevede – art. 122 -, che in questo caso il risarcimento sarà diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato stesso e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (ai sensi dell’art. 1227 del cod. civile, che il codice del consumo richiama espressamente). Inoltre, il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
La vittima del danno deve intraprendere un’azione giudiziaria per fare valere i suoi diritti.
Quest’azione ha un termine di prescrizione ed un termine di decadenza:
- deve essere intentata entro 3 anni, a partire dal giorno in cui si ha conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore (prescrizione);
- non può più essere intentata 10 anni dopo l’immissione in circolazione del prodotto (decadenza).
Spetta alla vittima provare il danno, il difetto ed il nesso di causalità tra difetto e danno.