Legge 285/97 – come migliorare la vita dei bambini

 

Il Parlamento Italiano nel 1997 ha approvato una legge per migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi italiani: La legge 285

Grazie a questa legge, tutti i Comuni italiani hanno avuto a disposizione dei finanziamenti per realizzare progetti a vantaggio dei ragazzi che abitano nelle loro città.

“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” Testo integrale della legge 285/97

 

SCOPO E OBIETTIVO

La legge 1997 n. 285 prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del c.d. Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Scopo ed obiettivo della legge in esame, attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

SOGGETTI DESTINATARI

La legge concerne disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. I destinatari, implicitamente, sono quindi i bambini e gli adolescenti.

Con riferimento alla realizzazione delle disposizioni in esame i soggetti che concretamente si attivano sono gli enti locali compresi negli ambiti territoriali d’intervento.

Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

 

BENEFICI

Con la presente legge gli enti locali possono ottenere un finanziamento dietro presentazione di un progetto.

Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti presentati che perseguono le seguenti finalità:

Le finalità, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;

a)erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l’accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;

e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

Sostegno e sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell’ambito dell’attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 5 1996, n. 567.

Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della  fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

a) Interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli  adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

 

COMMENTO ALLA LEGGE

La Legge 28 agosto 1997 n. 285 ‘Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza’ prevede precise linee d’intervento per la promozione dei  diritti e del benessere dei minori, un mondo che non aveva avuto fino ad allora piena cittadinanza politica e amministrativa.

La Legge 285/97 si colloca, infatti, nello scenario di attenzione al tema dei minori avviato a livello internazionale con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e rappresenta uno degli atti normativi più significativi del Piano nazionale d’azione.

 

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