{"id":716,"date":"2019-10-10T11:59:40","date_gmt":"2019-10-10T10:59:40","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=716"},"modified":"2019-10-10T11:59:40","modified_gmt":"2019-10-10T10:59:40","slug":"responsabile-il-pedone-che-attraversa-sulle-strisce-di-corsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=716","title":{"rendered":"RESPONSABILE IL PEDONE CHE ATTRAVERSA SULLE STRISCE DI CORSA"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-717\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Strisce-pedonali.jpg\" alt=\"\" width=\"242\" height=\"208\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>La colpa \u00e8 tutta del pedone se attraversa la strada in modo improvviso. Il conducente dell\u2019auto non ha alcuna possibilit\u00e0 di manovra per evitare lo scontro.\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino a ieri, si diceva che il pedone ha sempre ragione e perci\u00f2 ha diritto ad ottenere il risarcimento. Era un\u2019affermazione un po\u2019 approssimativa ma in molti casi vera. Ora, questo principio sta tramontando: la discesa \u00e8 iniziata due mesi fa, quando un tribunale ha detto che il pedone che\u00a0attraversa la strada guardando il cellulare\u00a0ha un concorso di colpa che lo rende corresponsabile dell\u2019incidente. Adesso la giurisprudenza rincara la dose e la Cassazione con una sentenza di oggi (Cass. sent. n. 25027\/2019 del 8 ottobre 2019) ritiene\u00a0<strong>responsabile il pedone che attraversa sulle strisce di corsa<\/strong>. Non solo corresponsabile, ma addirittura unico responsabile del sinistro che \u00e8 avvenuto, stando alla pronuncia dei giudici, tutto per colpa sua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso deciso riguardava un pedone che aveva\u00a0<strong>attraversato correndo<\/strong>; si era immesso\u00a0<strong>all\u2019improvviso<\/strong>\u00a0nella strada e cos\u00ec l\u2019automobile che sopraggiungeva non era riuscita a evitarlo. La persona a piedi gli era comparsa davanti all\u2019ultimo momento, non dandogli tempo e modo di effettuare una manovra d\u2019emergenza per non colpirlo, come una frenata o una sterzata. Il pedone \u00e8 morto a causa dell\u2019investimento. La strada era a scorrimento veloce, con uno spartitraffico centrale. Si trattava della via Salaria, nel Comune di Roma. Al momento dello scontro, l\u2019autovettura viaggiava a 77 km\/h in un tratto ove vigeva il limite di 70 km\/h consentiti. L\u2019incidente \u00e8 avvenuto di notte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli\u00a0<strong>eredi<\/strong>\u00a0avevano instaurato la causa per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla morte della persona loro congiunta. Il conducente dell\u2019auto aveva subito per il medesimo fatto anche un processo penale per omicidio colposo, che si era concluso con l\u2019assoluzione. Il punto essenziale che i giudici hanno affrontato \u00e8 stato questo:\u00a0<strong>l\u2019attraversamento era prevedibile?<\/strong>\u00a0Quesito che rientra nella domanda pi\u00f9 ampia:\u00a0quando ha torto il pedone investito?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha ritenuto che il pedone abbia agito con estrema\u00a0<strong>imprudenza<\/strong>, rendendo impossibile al conducente in quelle concrete circostanze evitare l\u2019investimento. Oltretutto in quel punto non vi erano<strong>\u00a0strisce pedonali<\/strong>\u00a0(si trovavano a 100 metri di distanza) e il pedone aveva addirittura scavalcato lo\u00a0<strong>spartitraffico<\/strong>\u00a0centrale cio\u00e8 una barriera insuperabile e dotata di apposite siepi. Ma per la Cassazione anche se l\u2019attraversamento fosse stato compiuto proprio\u00a0<strong>sulle strisce<\/strong>\u00a0le conclusioni raggiunte sarebbero state le medesime ed \u00e8 questo il punto di maggior interesse della sentenza per tutti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti \u2013 osservano i giudici \u2013 \u00abil pedone che\u00a0<strong>attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali<\/strong>\u00a0immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocit\u00e0 imposta dalla legge pone in essere un comportamento colposo che pu\u00f2 costituire\u00a0<strong>causa esclusiva del suo investimento<\/strong>\u00a0da parte di un veicolo ove il conducente dimostri che l\u2019improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso\u00a0<strong>inevitabile<\/strong>\u00a0l\u2019evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un\u2019idonea manovra di emergenza\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque l<strong>\u2019automobilista<\/strong>\u00a0\u00e8 riuscito ad andare\u00a0<strong>esente da colpa<\/strong>\u00a0dimostrando l\u2019eccezionale anormalit\u00e0 della condotta del pedone e cos\u00ec fornendo la prova liberatoria (Art. 2054 Cod. civ.)\u00a0necessaria per superare la presunzione di corresponsabilit\u00e0 (altrimenti, di regola, ci sarebbe stato il\u00a0concorso di colpa del pedone investito). Lo ha fatto, per\u00f2, in un modo diverso da quello consueto: non dimostrando di aver tenuto egli stesso un comportamento prudente alla guida e ligio alle regole del Codice della strada, bens\u00ec evidenziando che l\u2019evento si era verificato esclusivamente per il comportamento imprevisto e imprevedibile della vittima, sopraggiunto all\u2019ultimo momento e che non poteva essere evitato in nessuna maniera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo punto, anche il lieve\u00a0<strong>superamento del limite massimo di velocit\u00e0<\/strong>\u00a0\u00e8 risultato ininfluente (i periti hanno stabilito che l\u2019incidente si sarebbe verificato, con le stesse conseguenze mortali, anche se la velocit\u00e0 fosse stata contenuta entro i 70 km\/h).<\/p>\n<p><em>Fonte: https:\/\/www.laleggepertutti.it \u2013 Pubblicato il 08 Ottobre 2019 | di Paolo Remer<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La colpa \u00e8 tutta del pedone se attraversa la strada in modo improvviso. 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