{"id":708,"date":"2019-07-08T08:05:04","date_gmt":"2019-07-08T07:05:04","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=708"},"modified":"2019-07-08T08:05:04","modified_gmt":"2019-07-08T07:05:04","slug":"opposizione-a-decreto-ingiuntivo-a-chi-spetta-lonere-di-attivare-la-procedura-di-mediazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=708","title":{"rendered":"OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: A CHI SPETTA L&#8217;ONERE DI ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-682\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mediazione-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mediazione-300x150.jpg 300w, https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mediazione.jpg 317w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h2><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si segnala la sentenza n. 2014\/2019 della Corte d&#8217;Appello di Palermo che torna sulla questione del soggetto onerato ad attivare la procedura di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il caso:\u00a0<\/strong>il Tribunale\u00a0<strong>dichiarava improcedibile\u00a0<\/strong>per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all&#8217;art.\u00a05 D.Lgs. 28\/2010 l&#8217;opposizione proposta dal legale rappresentante della societ\u00e0 opposta avverso il decreto ingiuntivo dell&#8217;importo di Euro 50.119,11 emesso su istanza di un Istituto di credito per il pagamento del saldo del conto corrente; dichiarava quindi il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo a termine dell&#8217;art.\u00a0653 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legale rappresentante della societ\u00e0 opposta propone appello, rilevando che il mancato rispetto della condizione di procedibilit\u00e0 incide non sul giudizio di opposizione, ma sul decreto monitorio, rendendo solo quest&#8217;ultimo privo di effetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte territoriale, nell&#8217;accogliere il ricorso, in merito alla problematica connessa alla mediazione nel giudizio di opposizione a D.I., osserva quanto segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) l&#8217;art.\u00a05 del D.Lgs. 28\/2010\u00a0prevede che <em>&#8220;chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa a una controversia in materia di &#8230; bancari e finanziari, \u00e8 tenuto, assistito dall&#8217;avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione &#8230;i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#8217;opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione\u201d;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) nella sentenza impugnata, il Tribunale pone l&#8217;onere di avviare il procedimento di mediazione sul debitore opponente, osservando che alcun interesse potrebbe muovere in creditore opposto all&#8217;avvio della procedura di mediazione, posto al suo difetto conseguirebbe la declaratoria di improcedibilit\u00e0 dell&#8217;opposizione e con essa la definitiva esecutoriet\u00e0 del decreto ingiuntivo in precedenza richiesto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) il ragionamento non appare persuasivo: infatti, a termini dell&#8217;art. 5 comma 1 bis d.lvo 28\/2010, la mediazione deve essere avviata da &#8220;<em>chi intende esercitare in giudizio\u00a0<\/em><em>un&#8217;azione<\/em>&#8220;: \u00e8 argomento di ordine letterale che impone di correlare tale intenzione all&#8217;attore in senso sostanziale, ovvero all&#8217;opposto, atteso che, nell&#8217;avviare il giudizio a cognizione piena, l&#8217;opponente precipuamente prepone eccezioni dirette a paralizzare l&#8217;altrui pretesa in ci\u00f2 esaurendosi il suo interesse e potere ad iniziare il giudizio, si&#8217; che non pu\u00f2 considerarsi soggetto che\u00a0<em>&#8220;intende esercitare in giudizio un&#8217;azione&#8221;;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) la costruzione dell&#8217;opposizione quale strumento volto ad introdurne un ordinario giudizio di cognizione, luogo in cui accettare esistenza e consistenza del credito fetta valere con il ricorso d&#8217;ingiunzione, tale per cui il creditore ricorrente (opposto) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l&#8217;opponente (debitore ingiunto) quella di convenuto, depone nel senso che\u00a0<strong>all&#8217;attore (sostanziale) compete l&#8217;onere di attivare il procedimento di mediazione<\/strong>, posto che \u00e8 sulla sua domanda che si controverte, e sulla quale dovr\u00e0 intervenire l&#8217;eventuale accordo.<\/p>\n<p>La soluzione prospettata, peraltro:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">parifica la posizione dell&#8217;opponente, convenuto in senso sostanziale, a quella di mera attesa delle determinazione e della condotta dell&#8217;attore propria di ogni altro convenuto, senza creare il rischio della irrazionale premiazione della passivit\u00e0 dell&#8217;opponente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">parifica altres\u00ec le conseguenze dell&#8217;inottemperanza a quelle che connotano qualsivoglia altra domanda introdotta con rito ordinario, nel quale l&#8217;attore che rimanga inerte anche dopo la concessione da parte del giudice del termine per l&#8217;avvio del procedimento di mediazione registrer\u00e0 e subir\u00e0 la declaratoria di improcedibilit\u00e0 della domanda, ma non vedr\u00e0 preclusa la possibilit\u00e0 di far valere il proprio diritto mediante introduzione di un nuovo giudizio;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">parifica, quanto agli oneri da affrontare per il riconoscimento giudiziale delle proprie pretese, la posizione dei creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, a quella di ogni altro attore, senza alcun paventato irrazionale accrescimento degli oneri della parte creditrice la quale beneficia dall&#8217;esonero della mediazione fin tanto che l&#8217;ingiunto non abbia manifestato la propria contrapposizione, dovendo invece in caso di opposizione ottemperare all&#8217;onere imposto a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto discendente dai rapporti espressamente presi in considerazione del legislatore;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esito: <\/strong>in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di improcedibilit\u00e0 della domanda veicolata dal ricorso monitorio, dovendo individuarsi nella banca opposta il soggetto che non ha attivato la procedura di mediazione: il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca deve dunque essere revocato.<\/p>\n<p><em>Fonte: https:\/\/news.avvocatoandreani.it \u2013 Pubblicato il 1 Luglio 2019 | di Avv. Anna Andreani<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si segnala la sentenza n. 2014\/2019 della Corte d&#8217;Appello di Palermo che torna sulla questione del soggetto onerato ad attivare la procedura di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. 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