{"id":231,"date":"2012-03-30T08:35:45","date_gmt":"2012-03-30T08:35:45","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/procedura-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento\/"},"modified":"2012-03-30T08:35:45","modified_gmt":"2012-03-30T08:35:45","slug":"procedura-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=231","title":{"rendered":"PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-230\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/fallimento.jpg\" border=\"0\" width=\"254\" height=\"182\" \/><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 27.01.2012 n. 3 capo II \u2013 artt. 6 \u2013 20) \u2013 ex D.L.\u00a0212\/2011<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito la sintesi delle disposizioni concernenti il tema della composizione della crisi da sovraindebitamento. Un tema di stretta attualit\u00e0, uno strumento studiato per fornire al debitore (impresa non soggetta al fallimento, consumatore) che sia \u201cscivolato\u201d modi e termini per riprendersi, senza cadere nel baratro del fallimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di offrire uno strumento per la ristrutturazione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti \u201cnon fallibili\u201d (ivi compresi i non imprenditori), il Legislatore \u00e8 intervenuto, in rapida successione, dapprima con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 e, in un secondo momento, con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Poich\u00e9 i predetti provvedimenti contenevano una disciplina in gran parte sovrapponibile, in sede di conversione del D.L. 212\/2011 sono stati stralciati tutti gli articoli relativi all\u2019argomento in esame. Di conseguenza, <strong>allo stato, la normativa di riferimento per la gestione del sovraindebitamento dei soggetti \u201cnon fallibili\u201d \u00e8 contenuta unicamente nella legge n. 3\/2012, che\u00a0\u00e8 entrata in vigore il 29 febbraio 2012<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 nel dettaglio, l\u2019art. 6 della Legge 3\/2012 espressamente prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, <strong>il debitore pu\u00f2 concludere un accordo con i suoi creditori<\/strong>, avvalendosi della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre l\u2019art. 6 precisa, altres\u00ec, che per \u201c<em>sovraindebitamento<\/em>\u201d si intende una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonch\u00e9, la definitiva incapacit\u00e0 del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 dunque possibile accedere alla procedura in esame sia in caso di perdurante (ancorch\u00e9 non definitiva) illiquidit\u00e0, che comunque si rifletta nell\u2019incapacit\u00e0 di pagare i propri debiti, sia nel caso in cui la situazione di illiquidit\u00e0 sia insanabile, con conseguente \u201ccronicit\u00e0\u201d della situazione di insolvenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 3\/2012 precisa poi che il debitore \u201cnon fallibile\u201d, in stato di \u201csovraindebitamento\u201d (come sopra precisato) e che non abbia gi\u00e0 fatto ricorso alla procedura in esame nei tre anni precedenti, pu\u00f2 &#8211; con l&#8217;ausilio di un organismo di composizione della crisi (di cui dir\u00e0 oltre) &#8211; proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che deve:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>assicurare il regolare      pagamento dei creditori che non aderiscono all\u2019accordo stesso (salva      l\u2019eventuale moratoria, di cui <em>infra<\/em>);<\/li>\n<li>consentire l&#8217;integrale      pagamento dei creditori privilegiati (che non abbiano rinunciato neppure      parzialmente);<\/li>\n<li>prevedere le scadenze e le      modalit\u00e0 di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate, le      modalit\u00e0 per l&#8217;eventuale liquidazione dei beni;<\/li>\n<li>nei casi in cui i beni o i      redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilit\u00e0 del      piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o pi\u00f9 terzi che      conferiscano, anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per      l&#8217;attuabilit\u00e0 dell&#8217;accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il piano pu\u00f2 anche prevedere:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l&#8217;affidamento del patrimonio      del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la      distribuzione del ricavato ai creditori;<\/li>\n<li><strong>la ristrutturazione dei debiti      e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante      cessione di redditi futuri<\/strong>;<\/li>\n<li>al ricorrere di determinate      condizioni, una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori      che non aderiscono all\u2019accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore <\/strong>con l&#8217;elenco di tutti i creditori e l&#8217;indicazione delle somme ad essi dovute, l\u2019attestazione della fattibilit\u00e0 del piano rilasciata dell\u2019organismo di composizione della crisi e con l\u2019ulteriore documentazione richiesta dall\u2019art. 9 Legge 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, il giudice fissa immediatamente un\u2019udienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organismo di composizione della crisi deve quindi dare avviso ai creditori della proposta del debitore e del provvedimento del giudice (tali atti devono anche essere pubblicizzati a cura dell\u2019organismo medesimo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se non rileva iniziative o atti in frode ai creditori, <strong>all\u2019udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonch\u00e9 il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore<\/strong>. Tale provvedimento, contro cui i creditori possono proporre reclamo, non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (come, ad esempio, i crediti alimentari).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo l\u2019udienza, i creditori che vogliono aderire all\u2019accordo devono far pervenire all&#8217;organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019accordo potr\u00e0 essere omologato solo se viene cos\u00ec prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se tale percentuale viene raggiunta, l&#8217;organismo di composizione della crisi informa tutti i creditori con l\u2019invio di una relazione cui \u00e8 allegato anche il testo dell&#8217;accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei dieci giorni successivi al ricevimento di tale relazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l&#8217;organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonch\u00e9 una sua attestazione definitiva sulla fattibilit\u00e0 del piano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Previa verifica del raggiungimento della percentuale sopra indicata e verificata altres\u00ec l&#8217;idoneit\u00e0 del piano stesso ad assicurare il pagamento dei creditori che non hanno aderito, il giudice omologa l&#8217;accordo e ne dispone l&#8217;immediata pubblicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro il provvedimento di omologa o contro l\u2019eventuale suo diniego, pu\u00f2 essere proposto reclamo al tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dalla data dell\u2019omologazione dell\u2019accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatter\u00e0 un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonch\u00e9 il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore<\/strong>. Anche in questo caso, peraltro, il provvedimento non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019organismo di composizione della crisi \u00e8 demandato il compito di risolvere le difficolt\u00e0 che dovessero insorgere nell&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo e di vigilare sull&#8217;esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni irregolarit\u00e0. Sulle eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi decide il giudice investito della procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il piano prevede l\u2019utilizzo di beni pignorati, il giudice deve nominare un liquidatore, che dispone di tali beni e delle somme incassate dalla loro vendita (il cui svincolo dovr\u00e0 comunque essere autorizzato dal giudice che dovr\u00e0 altres\u00ec ordinare la cancellazione del pignoramento e di ogni altro vincolo pregiudizievole).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di mancato corretto adempimento di quanto previsto nel piano, ovvero in di sopravvenuta impossibilit\u00e0 di eseguirlo, o ancora se dovessero emergere condotte fraudolente del debitore, su iniziativa di ciascun creditore l\u2019accordo pu\u00f2 essere annullato o risolto dal tribunale. L&#8217;accordo, inoltre, \u00e8 revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonch\u00e9, ovviamente, se il debitore viene dichiarato fallito (ad es. in qualit\u00e0 di socio illimitatamente responsabile di una societ\u00e0 di persone fallibile).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I comportamenti fraudolenti del debitore comportano anche sanzioni penali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec delineati i tratti essenziali del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (dei \u201cnon fallibili\u201d), deve infine segnalarsi il ruolo particolarmente rilevante svolto, in tale ambito, dall\u2019organismo di composizione della crisi, su cui vale pertanto la pena spendere qualche parola, anche in ragione della novit\u00e0 dell\u2019istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organismo &#8211; che deve avere sede nel circondario del tribunale competente ad esaminare la proposta di accordo &#8211; \u00e8 scelto dal debitore e ha il compito di curare, oltre alle importanti incombenze sopra delineate, la predisposizione del piano di ristrutturazione, il raggiungimento dell&#8217;accordo e la buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento; a tal fine l\u2019organismo collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 3\/2012 prevede che gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalit\u00e0 deputati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Detti organismi dovranno avere un apposito regolamento e dovranno essere iscritti in un registro <em>ad hoc <\/em>che dovr\u00e0 essere tenuto presso il Ministero della giustizia. I criteri e le modalit\u00e0 di iscrizione, cancellazione, ecc., dal registro, nonch\u00e9 la stessa formazione dell\u2019elenco, dovranno peraltro essere determinati dal Ministro della giustizia entro 90 giorni dall\u2019entrata in vigore della L. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel predetto registro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono inoltre essere anche svolti da un professionista che potrebbe svolgere l\u2019incarico di curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne i costi del procedimento, infine, \u00e8 previsto che con decreto del Ministro della giustizia saranno stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalit\u00e0 sociali della medesima, le tariffe applicabili all&#8217;attivit\u00e0 svolta dai professionisti da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Procedura<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>LEGGE\u00a0 27.01.2012 n. 3 CAPO II\u00a0(artt. 6 \u2013 20)<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PRESUPPOSTO: SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Il debitore versa in una situazione, non assoggettabile a fallimento, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonch\u00e9 la definitiva incapacit\u00e0 del debitore ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PROCEDURA TECNICA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)\u00a0\u00a0\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI <\/span>(art. 7 \u2013 8)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI realizzato CON L\u2019AUSILIO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE (organismi iscritti in apposito elenco da parte del Ministero della giustizia ex art. 15 \u2013 di diritto gli ordini professionali degli avvocati, commercialisti, contabili, notai) che si deve basare su UN PIANO che preveda i tempi tecnici di pagamento, la suddivisione dei creditori anche in classi, i tempi tecnici e la liquidazione dei singoli assets, affidamento a terzi della gestione \u2013 liquidazione del patrimonio, cessione crediti futuri etc., ed \u00e8 volto ad ASSICURARE IL PAGAMENTO DI TUTTI I CREDITORI ANCHE ESTRANEI ALL\u2019ACCORDO E SOPRATTUTTO\u00a0<strong>L\u2019INTEGRALE PAGAMENTO DEI TITOLARI DI CREDITI PRIVILEGIATI <\/strong>(es. Banche \u2013 mutui fondiari, creditori ipotecari etc.) \u2013 salvo espressa rinuncia da parte degli stessi \u2013 e non deve in alcun modo pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (art. 11) ed in alcun caso determina novazione della obbligazione originaria (art. 11).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fattibilit\u00e0 del piano in caso di insufficienza dei beni del debitore a garantire la soddisfazione dei crediti deve essere garantita da uno o terzi, anche con fideiussioni ovvero conferimenti di beni o redditi (art. 8).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">PRIMA BOCCATA D\u2019OSSIGENO<\/span> &#8211; Il piano pu\u00f2 prevedere una\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">MORATORIA FINO A 1 ANNO<\/span><\/strong>, per il pagamento dei creditori estranei al ricorrere dei presupposti ex art. 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0DEPOSITO PROPOSTA DI ACCORDO IN TRIBUNALE (art. 9)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposta \u00e8 depositata nel Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza ovvero la dove ha la sede principale l\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In allegato alla proposta il debitore deve depositare: (art. 9)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Elenco atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi 5 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Scritture contabili ultimi 3 esercizi ovvero in alternativa gli estratti conto bancari con attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Attestazione fattibilit\u00e0 del piano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Stato di famiglia e composizione nucleo familiar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Elenco spese corrente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3)\u00a0ATTIVITA\u2019 SUCCESSIVE AL DEPOSITO DELLA PROPOSTA:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PRIMO LIVELLO. CONTROLLO \u2013 FILTRO DEL TRIBUNALE AI FINI DELLA AMMISSIBILIITA\u2019 DELLA PROPOSTA (art. 10)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Vaglio del giudice sull\u2019ammissibilit\u00e0 della proposta e fissazione udienza con decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Comunicazione a tutti i creditori dell\u2019udienza e pubblicit\u00e0 della proposta e del decreto nel registro delle Imprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Prima udienza di trattazione \u2013 discussione della proposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; SECONDA \u201cBOCCATA D\u2019OSSIGENO\u201d &#8211;\u00a0<strong>SOSPESE FINO A 120 GIORNI DALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE<\/strong>, SOTTO PENA DI NULLITA\u2019, TUTTE LE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, TUTTI I SEQUESTRI CONSERVATIVI E NON E\u2019 CONSENTITA L\u2019ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI PRELAZIONE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE, salvo non si tratti chi crediti impignorabili (es. alimenti). DURANTE TALE PERIODO SONO SOSPESE LE PRESCRIZIONI E DECADENZE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione opera una sola volta anche in luogo di successive proposte d\u2019accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019udienza filtro concernente l\u2019ammissibilit\u00e0 \u2013 fattibilit\u00e0 della proposta avviene in Camera di Consiglio. Si procede a norma degli artt. 737 e ss. Cpc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale si pronuncia in composizione monocratica con\u00a0decreto motivato impugnabile\u00a0\u2013 (nel silenzio della legge si applica il cpc e pertanto \u2013 entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento (739 comma 2) \u2013 innanzi al medesimo Tribunale che si pronuncia in composizione collegiale \u2013 del collegio non fa parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SECONDO LIVELLO. DISCUSSIONE E TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEI SINGOLI CREDITORI E QUORUM RICHIESTO PER L\u2019APPROVAZIONE (art. 11)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta dichiarata ammissibile la proposta da parte del Tribunale, inizia la vera e propria trattazione della stessa in capo ai singoli creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le dichiarazioni di consenso e dissenso da parte dei creditori sono inviate all\u2019organismo di composizione della crisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precisamente: IN RIFERIMENTO AL QUORUM DI APPROVAZIONE NECESSARIO AI FINI DELLA OMOLOGAZIONE DELL\u2019ACCORDO (art. 11)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Se il debitore \u00e8 una impresa non soggetta a fallimento: Ai fini della omologazione dell\u2019accordo \u00e8 necessario che venga raggiunta la percentuale del\u00a0<strong>70% dei creditori favorevoli.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se tale percentuale viene raggiunta, l\u2019organismo di composizione della crisi trasmette una relazione ai creditori con in allegato il testo dell\u2019accordo. I creditori hanno 10 giorni dal ricevimento per sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l\u2019organismo di composizione della crisi, trasmette al Tribunale la relazione, l\u2019accordo raggiunto, le eventuali contestazioni ricevute e una attestazione definitiva sulla fattibilit\u00e0 del piano (art. 12).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">TERZO LIVELLO. OMOLOGAZIONE DELL\u2019ACCORDO DA PARTE DEL TRIBUNALE (art.\u00a012)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verificati i predetti presupposti il Tribunale in composizione monocratica omologa con decreto motivato ex 737 cpc l\u2019accordo raggiunto disponendo la pubblicazione presso il Registro delle Imprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avverso il decreto di omologa \u00e8 possibile proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale del quale non pu\u00f2 far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (quanto al termine per proporre reclamo\u00a0nel silenzio del decreto si applica il cpc e pertanto \u2013 entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento ex 739 comma 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Svincolo somme e cancellazione della eventuale trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni pregiudizievoli e relative ai diritti di prelazione nonch\u00e9 ogni altro vincolo a fronte della omologa dell\u2019accordo di ristrutturazione del debito (art. 13)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0PATOLOGIE NEL CORSO DELL\u2019ATTUAZIONE DELL\u2019ACCORDO.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Risoluzione dell\u2019accordo per mancato pagamento in generale da parte del debitore o prestazione che diviene impossibile\u00a0(art. 14) \u2013 l\u2019azione deve essere proposta a pena di decadenza entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l\u2019ultimo adempimento previsto dall\u2019accordo (art.14)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Revoca dell\u2019accordo per mancato pagamento nei termini di legge della PA ed enti previdenziali : l\u2019accordo e\u2019 revocato di diritto se il debitore non provvede al pagamento integrale, entro 90 giorni dalle scadenze, dei crediti della pubblica amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. (art.11)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Risoluzione dell\u2019accordo per mancato pagamento dei creditori esterni all\u2019accordo (art. 12)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Risoluzione dell\u2019accordo per fallimento del debitore (art. 12)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0Annullamento dell\u2019accordo per dolo preordinato del debitore (art. 14, rilievi penali \u2013 19)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le predette azioni vengano esercitate a norma del 737 e ss. Cpc innanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 12, 14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessun pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art.14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estratto e rielaborato da http:\/\/professionistiperilcittadino.wordpress.com\/<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">{jumi  [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 27.01.2012 n. 3 capo II \u2013 artt. 6 \u2013 20) \u2013 ex D.L.\u00a0212\/2011 Di seguito la sintesi delle disposizioni concernenti il tema della composizione della crisi da sovraindebitamento. 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