{"id":226,"date":"2012-03-27T10:04:59","date_gmt":"2012-03-27T10:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/breve-rassegna-giurisprudenziale-2012-diritto-di-famiglia-separazione-e-mantenimento\/"},"modified":"2012-03-27T10:04:59","modified_gmt":"2012-03-27T10:04:59","slug":"breve-rassegna-giurisprudenziale-2012-diritto-di-famiglia-separazione-e-mantenimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=226","title":{"rendered":"Breve Rassegna Giurisprudenziale 2012 &#8211; Diritto di Famiglia &#8211; Separazione e Mantenimento"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/divorzio.jpg\" border=\"0\" width=\"321\" height=\"157\" \/><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"left\">Tribunale di Roma, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 198<\/p>\n<p>Divorzio \u2010 Figli \u2010 Comportamento del coniuge \u2010 Mancata corresponsione assegno \u2010 Mancato esercizio diritto<\/p>\n<p>di visita \u2010 Affidamento condiviso \u2010 Applicabilit\u00e0 \u2010 Esclusione. (Cc, artt. 155, 155 bis; L. 01.12.1970 n. 898)<\/p>\n<p>La perdurante violazione, da parte di uno dei coniugi, all&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;assegno di<\/p>\n<p>mantenimento in favore dei figli \u00e8 fortemente sintomatica dell&#8217;insussistenza di qualsivoglia volont\u00e0 da parte<\/p>\n<p>di costui di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli in quanto l&#8217;obbligo di un genitore di provvedere al<\/p>\n<p>mantenimento della prole implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi<\/p>\n<p>di anteporre le loro esigenze alle proprie. Tale inadempienza, unitamente al discontinuo esercizio del diritto<\/p>\n<p>di visita da parte dello stesso genitore, implicano una condotta altamente sintomatica della sua inidoneit\u00e0<\/p>\n<p>ad affrontare quelle maggiori responsabilit\u00e0 che l&#8217;affido condiviso comporta, cui \u00e8 tenuto in ugual misura<\/p>\n<p>anche il genitore con il quale il figlio non conviva stabilmente, tale da determinare una situazione di<\/p>\n<p>contrariet\u00e0 all&#8217;interesse del minore, ostativa per legge all&#8217;applicazione della regola dell&#8217;affido congiunto<\/p>\n<p align=\"left\">Tribunale di Roma, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 198<\/p>\n<p align=\"left\">Assegno divorzile \u2010 Funzione assistenziale \u2010 Condizione necessaria \u2010 Mancanza di mezzi adeguati in capo al<\/p>\n<p align=\"left\">richiedente \u2010 Valutazione \u2010 Criteri \u2010 Specificazione legislativa \u2010 Caso concreto. (L. 01.12.1970, n. 898, art. 5)<\/p>\n<p align=\"left\">L&#8217;assegno divorzile ha un funzione esclusivamente assistenziale ed \u00e8 condizionato alla mancanza di mezzi<\/p>\n<p align=\"left\">adeguati in capo al coniuge richiedente, con valutazione da effettuarsi avuto riguardo a quanto necessario<\/p>\n<p align=\"left\">per mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o un tenore analogo. In merito alla<\/p>\n<p align=\"left\">determinazione in concreto del quantum dovuto dall&#8217;un coniuge all&#8217;altro a titolo di assegno divorzile, si<\/p>\n<p align=\"left\">rivela necessario tenere conto dei vari criteri di legge operanti quali fattori di moderazione e di diminuzione<\/p>\n<p align=\"left\">delle somme considerate in astratto, tale da potersi pervenire anche alla negazione del diritto all&#8217;assegno.<\/p>\n<p align=\"left\">Siffatti criteri, in ogni caso, sono individuati dal legislatore nell&#8217;art. 5, comma sesto, L. n. 898 del 1970, ove<\/p>\n<p align=\"left\">si fa riferimento alle condizioni personali ed al reddito dei coniugi, alle ragioni della decisione, ovvero alla<\/p>\n<p align=\"left\">complessiva condotta dei coniugi per tutta la durata del vincolo matrimoniale, al contributo personale ed<\/p>\n<p align=\"left\">economico da ciascuno di essi fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di<\/p>\n<p align=\"left\">ciascuno e comune. Tali elementi, inoltre, devono essere valutati alla stregua della durata del matrimonio,<\/p>\n<p align=\"left\">quale parametro fondamentale di filtro attraverso il quale devono essere esaminati e considerati gli altri<\/p>\n<p align=\"left\">fattori. (Fattispecie avente ad oggetto la ritenuta legittima attribuzione dell&#8217;assegno divorzile in favore del<\/p>\n<p align=\"left\">coniuge convivente con i figli, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo personale dato dal<\/p>\n<p align=\"left\">medesimo alla conduzione familiare).<\/p>\n<p align=\"left\">Tribunale di Trento, Sentenza 16 gennaio 2012, n. 69<\/p>\n<p align=\"left\">Divorzio \u2010 Mantenimento dei figli \u2010 Assegno \u2010 Determinazione \u2010 Criteri \u2010 Fondamento. (Cc, art. 148)<\/p>\n<p align=\"left\">La valutazione delle condizioni economiche delle parti ai sensi dell&#8217;art 148 c.c., al fine della determinazione<\/p>\n<p align=\"left\">dell&#8217;assegno di mantenimento in favore dei figli, non richiede necessariamente l&#8217;accertamento dei redditi<\/p>\n<p align=\"left\">nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un&#8217;attendibile ricostruzione delle complessive situazioni<\/p>\n<p align=\"left\">patrimoniali reddituali dei coniugi. Pertanto il giudice non deve considerare soltanto il reddito emergente<\/p>\n<p align=\"left\">dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ma deve tenere conto anche di altri elementi,<\/p>\n<p align=\"left\">apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali le disponibilit\u00e0<\/p>\n<p align=\"left\">monetarie di qualsiasi natura, le capacit\u00e0 professionali e tutte le potenzialit\u00e0 in termini di redditivit\u00e0. Tanto<\/p>\n<p align=\"left\">in quanto il mantenimento deve essere quantificato non solo in considerazione delle esigenze dei figli, in<\/p>\n<p align=\"left\">relazione all&#8217;et\u00e0 e alle necessit\u00e0 di inserimento lavorativo e sociale, ma anche in rapporto al tenore di vita<\/p>\n<p align=\"left\">goduto in costanza di convivenza degli stessi con entrambi i genitori.<\/p>\n<p align=\"left\">Corte d&#8217;Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 187<\/p>\n<p align=\"left\">Separazione \u2010 Casa coniugale \u2010 Assegnazione \u2010 Funzione \u2010 Tutela dei figli \u2010 Fattispecie. (Cc, art. 155 quater)<\/p>\n<p align=\"left\">La funzione dell&#8217;assegnazione della casa coniugale \u00e8 esclusivamente quella di garantire ai figli minori o<\/p>\n<p align=\"left\">comunque conviventi, la salvaguardia del centro degli affetti e delle relazioni sociali costituito dal<\/p>\n<p align=\"left\">permanere degli stessi nella casa dove vivono, senza che il disfacimento dell&#8217;unit\u00e0 della famiglia comporti il<\/p>\n<p align=\"left\">totale stravolgimento della loro esistenza, anche dal punto di vista abitativo, e ci\u00f2 ad esclusiva tutela delle<\/p>\n<p align=\"left\">esigenze di equilibrio psicologico di questi ultimi. In ogni caso tale assegnazione non pu\u00f2 considerarsi<\/p>\n<p align=\"left\">funzionale ad esigenze di perequazione patrimoniale tra i coniugi, alle quali \u00e8 correlato, in sede di<\/p>\n<p align=\"left\">separazione, l&#8217;assegno di mantenimento ovvero, successivamente, l&#8217;assegno divorzile. (Nella fattispecie la<\/p>\n<p align=\"left\">Corte dopo aver rigettato la richiesta, formulata dal marito, di collocazione dei figli presso di lui, sulla base<\/p>\n<p align=\"left\">dell&#8217;esposto principio rigettava anche la richiesta dello stesso di assegnazione della casa coniugale).<\/p>\n<p align=\"left\">Corte d&#8217;Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 188<\/p>\n<p align=\"left\">Divorzio \u2010 Assegno \u2010 Determinazione \u2010 Miglioramento condizioni economiche \u2010 Rilevanza \u2010 Sussistenza \u2010<\/p>\n<p align=\"left\">Condizioni e limiti. (L. 01.12.1970, n. 898)<\/p>\n<p align=\"left\">Nel determinare l&#8217;assegno di divorzio, il giudice deve tenere conto degli eventuali miglioramenti della<\/p>\n<p align=\"left\">situazione economica del coniuge nei cui confronti viene richiesto il versamento, anche se successivi alla<\/p>\n<p align=\"left\">cessazione della convivenza, qualora costituiscano sviluppi naturali prevedibili dell&#8217;attivit\u00e0 svolta durante il<\/p>\n<p align=\"left\">matrimonio e trovino radice nell&#8217;attivit\u00e0 all&#8217;epoca svolta, nel tipo di qualificazione professionale e nella<\/p>\n<p align=\"left\">collocazione sociale dell&#8217;onerato.<\/p>\n<p align=\"left\">Corte d&#8217;Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 191<\/p>\n<p align=\"left\">Separazione personale \u2010 Comportamenti violenti \u2010 Pronuncia con addebito \u2010 Sufficienza. (Cc, art. 151)<\/p>\n<p align=\"left\">I fatti accertati a carico di un coniuge, che costituiscano violazioni di norme di condotta imperative ed<\/p>\n<p align=\"left\">inderogabili, come l&#8217;aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l&#8217;incolumit\u00e0 e l&#8217;integrit\u00e0<\/p>\n<p align=\"left\">fisica, morale e sociale dell&#8217;altro coniuge, costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio<\/p>\n<p align=\"left\">talmente gravi da fondare, di per s\u00e9 soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause<\/p>\n<p align=\"left\">determinanti di intollerabilit\u00e0 della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilit\u00e0 all&#8217;autore<\/p>\n<p align=\"left\">di esse. Sempre la gravit\u00e0 di tali condotte \u00e8 tale da esonerare il giudice di merito, che abbia accertato<\/p>\n<p align=\"left\">siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell&#8217;adozione delle relative pronunce, il<\/p>\n<p align=\"left\">comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro<\/p>\n<p align=\"left\">estrema gravit\u00e0, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.<\/p>\n<p>Corte d&#8217;Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 199<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">{jumi  [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Tribunale di Roma, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 198 Divorzio \u2010 Figli \u2010 Comportamento del coniuge \u2010 Mancata corresponsione assegno \u2010 Mancato esercizio diritto di visita \u2010 Affidamento condiviso \u2010 Applicabilit\u00e0 \u2010 Esclusione. 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