{"id":225,"date":"2012-03-23T11:11:35","date_gmt":"2012-03-23T11:11:35","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/il-modello-di-organizzazione-e-gestione-dlgs-n231\/"},"modified":"2012-03-23T11:11:35","modified_gmt":"2012-03-23T11:11:35","slug":"il-modello-di-organizzazione-e-gestione-dlgs-n231","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=225","title":{"rendered":"Il modello di organizzazione e gestione D.LGS. N.231"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-223\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/images231.jpg\" border=\"0\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/images231.jpg 225w, https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/images231-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il &#8220;<strong>modello di organizzazione e gestione<\/strong>&#8221; o &#8220;<strong>Modello ex D.Lgs. n. 231\/2001<\/strong>&#8221; \u00e8 un atto privato adottato da una persona giuridica, o associazione priva di personalit\u00e0 giuridica, volto a prevenire la responsabilit\u00e0 penale derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale normativa, avente ad oggetto la \u201c<em>Disciplina della responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u00e0 e delle associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica<\/em>\u201d, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell\u2019ordinamento italiano, in conformit\u00e0 a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di <span style=\"text-decoration: underline;\">responsabilit\u00e0<\/span> denominata \u201cda reato\u201d, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di <span style=\"text-decoration: underline;\">reato<\/span> nell\u2019interesse o a vantaggio degli enti stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito alla natura di tale responsabilit\u00e0 \u00e8 opportuno riportare quanto puntualizzato nella relazione governativa al predetto decreto: \u201c<em>Tale responsabilit\u00e0, poich\u00e9 conseguente da reato e legata (per espressa volont\u00e0 della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell&#8217;efficacia preventiva con quelle, ancor pi\u00f9 ineludibili, della massima garanzia<\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La responsabilit\u00e0 ex D. Lgs. n. 231 si affianca alla responsabilit\u00e0 penale della persona fisica che ha commesso il reato. L\u2019introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilit\u00e0 consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche, autori materiali dell\u2019illecito penalmente rilevante \u2013 che \u201cimpersonano\u201d la societ\u00e0 o che operano, comunque, nell\u2019interesse di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le fattispecie di reato che \u2013 in base al Decreto Legislativo n. 231\/2001 e sue integrazioni \u2013 possono configurare la responsabilit\u00e0 amministrativa della societ\u00e0 sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in tempi successivi e in via di ulteriore implementazione.<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Elenco%20reati%20presupposti%20231.PDF\"><strong>E<\/strong><strong>LENCO DEI REATI<\/strong><strong>&#8211;<\/strong><strong>PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILIT\u00c0 AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI <\/strong><strong><em>EX <\/em><\/strong><strong>D.L<\/strong><strong>GS<\/strong><strong>. <\/strong><strong>N<\/strong><strong>.<\/strong><\/a> <a href=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Elenco%20reati%20presupposti%20231.PDF\"><strong>231\/2001 <\/strong><em>(aggiornato al 26 ottobre 2011)<\/em><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il D.Lgs. n. 231\/2001, la societ\u00e0 \u00e8 responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 da \u201cpersone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell\u2019ente o di una sua unit\u00e0 organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonch\u00e9 da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell\u2019ente stesso\u201d (cosiddetti <em>soggetti in posizione apicale<\/em> o <em>apicali<\/em>);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti <em>soggetti sottoposti all&#8217;altrui direzione<\/em>);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231\/2001), se le persone indicate hanno agito nell\u2019interesse esclusivo proprio o di terzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sanzioni previste dalla legge a carico della societ\u00e0 in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231\/2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 sanzione pecuniaria, applicata secondo quote;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare, aventi a oggetto la specifica attivit\u00e0 alla quale si riferisce l\u2019illecito dell\u2019ente. Sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono consistere in: \u2022 interdizione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0; \u2022 in dipendenza dall\u2019interdizione all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell\u2019illecito, \u2022 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; \u2022 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; \u2022 divieto di pubblicizzare beni o servizi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 confisca del prezzo o del profitto che la societ\u00e0 ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 pubblicazione della sentenza di condanna, che pu\u00f2 essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sanzioni dell\u2019interdizione dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate \u2013 nei casi pi\u00f9 gravi \u2013 in via definitiva (art. 16 D.Lgs. N. 231\/2001).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 inoltre possibile il commissariamento dell\u2019ente, ai sensi dell\u2019art. 15 D.Lgs. n. 231\/2001: \u201cSe sussistono i presupposti per l&#8217;applicazione di una sanzione interdittiva che determina l&#8217;interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente, il giudice, in luogo dell&#8217;applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l&#8217;ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessit\u00e0 la cui interruzione pu\u00f2 provocare un grave pregiudizio alla collettivit\u00e0; b) l&#8217;interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente pu\u00f2 provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui \u00e8 situato, rilevanti ripercussioni sull&#8217;occupazione. \u2026(omissis)\u2026\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 6 del D.Lgs. n. 231\/2001 prevede che la societ\u00e0 possa essere esonerata dalla responsabilit\u00e0 conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) l\u2019organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, <strong>modelli di organizzazione e di gestione<\/strong> idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) il compito di vigilare sul funzionamento, l\u2019efficacia e l\u2019osservanza dei modelli nonch\u00e9 di curare il loro aggiornamento \u00e8 stato affidato ad un organismo dell\u2019ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il c.d. organismo di vigilanza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell\u2019organismo di cui alla precedente lettera b).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto Legislativo n. 231\/2001 definisce (art. 6, comma 2) il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere \u2013 in relazione all\u2019estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati \u2013 alle seguenti esigenze:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 individuare le attivit\u00e0 nel cui ambito possono essere commessi i reati; \u2022 predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l\u2019attuazione delle decisioni della societ\u00e0 in relazione ai reati da prevenire; \u2022 individuare modalit\u00e0 di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; \u2022 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell\u2019organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull\u2019osservanza del modello organizzativo; \u2022 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ipotesi particolare che il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all\u2019altrui direzione, la societ\u00e0 non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l\u2019inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, anche in questa ipotesi, la responsabilit\u00e0 \u00e8 esclusa se la societ\u00e0, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 opportuno in ogni caso precisare che l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 della societ\u00e0, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all\u2019apertura di un processo ad hoc nel quale l\u2019ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante: &#8211; la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0; &#8211; il sindacato di idoneit\u00e0 sui modelli organizzativi adottati.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">{jumi  [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il &#8220;modello di organizzazione e gestione&#8221; o &#8220;Modello ex D.Lgs. n. 231\/2001&#8221; \u00e8 un atto privato adottato da una persona giuridica, o associazione priva di personalit\u00e0 giuridica, volto a prevenire la responsabilit\u00e0 penale derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 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