{"id":204,"date":"2011-06-22T06:31:30","date_gmt":"2011-06-22T06:31:30","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/utility\/documentazione-giuridica\/legge-28597-come-migliorare-la-vitadei-bambini\/"},"modified":"2011-06-22T06:31:30","modified_gmt":"2011-06-22T06:31:30","slug":"legge-28597-come-migliorare-la-vitadei-bambini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=204","title":{"rendered":"Legge 285\/97 &#8211; come migliorare la vita dei bambini"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-202\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/ricordo%20d%27infanzia.jpg\" border=\"0\" width=\"237\" height=\"285\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il Parlamento Italiano nel 1997 ha approvato una legge per migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi italiani: La legge 285 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Grazie a questa legge, tutti i Comuni italiani hanno avuto a disposizione dei finanziamenti per realizzare progetti a vantaggio dei ragazzi che abitano nelle loro citt\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunit\u00e0 per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza&#8221; <a href=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/legge_1997_n_285.pdf\">Testo integrale della legge 285\/97<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SCOPO E OBIETTIVO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge 1997 n. 285 prevede l\u2019istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del c.d. <strong>Fondo nazionale per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza <\/strong>finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale<strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scopo ed obiettivo della legge in esame, attraverso la concretizzazione del fondo, \u00e8 quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualit\u00e0 della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza, privilegiando l&#8217;ambiente ad esse pi\u00f9 confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SOGGETTI DESTINATARI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge concerne disposizioni per la promozione di diritti e di opportunit\u00e0 per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza.\u00a0I destinatari, implicitamente, sono quindi i bambini e gli adolescenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alla realizzazione delle disposizioni in esame i soggetti che concretamente si attivano sono gli enti locali compresi negli ambiti territoriali d&#8217;intervento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunit\u00e0 montane e province.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>BENEFICI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la presente legge gli enti locali possono ottenere un finanziamento dietro presentazione di un progetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti presentati che perseguono le seguenti finalit\u00e0<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le finalit\u00e0, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povert\u00e0 e della violenza, nonch\u00e9 di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altres\u00ed della condizione dei minori stranieri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a)erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) l&#8217;attivit\u00e0 di informazione e di sostegno alle scelte di maternit\u00e0 e paternit\u00e0, facilitando l&#8217;accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternit\u00e0 di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un&#8217;efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) l&#8217;accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunit\u00e0 educativo-riabilitative;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f) l&#8217;attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall&#8217;articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altres\u00ed accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolt\u00e0 con figli minori, o in stato di gravidanza, nonch\u00e9 la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potest\u00e0 con figli minori al seguito;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficolt\u00e0 relazionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l&#8217;assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivit\u00e0 didattiche;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sostegno e sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonch\u00e9 occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacit\u00e0 di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivit\u00e0 integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 5 1996, n. 567.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza, per l&#8217;esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della \u00a0fruizione dell&#8217;ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualit\u00e0 della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversit\u00e0, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Interventi che facilitano l&#8217;uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilit\u00e0, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli \u00a0adolescenti alla vita della comunit\u00e0 locale, anche amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o pi\u00fa minori con handicap al fine di migliorare la qualit\u00e0 del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>COMMENTO ALLA LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 28 agosto 1997 n. 285 <strong>&#8216;Disposizioni per la promozione di diritti e opportunit\u00e0 per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza&#8217; <\/strong>prevede precise linee d&#8217;intervento per la promozione dei \u00a0diritti e del benessere dei minori, un mondo che non aveva avuto fino ad allora piena cittadinanza politica e amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 285\/97 si colloca, infatti, nello scenario di attenzione al tema dei minori avviato a livello internazionale con la Convenzione ONU sui diritti dell&#8217;infanzia e rappresenta uno degli atti normativi pi\u00f9 significativi del Piano nazionale d&#8217;azione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vuoi saperne di pi\u00f9? Vai su <a href=\"http:\/\/www.minori.it\/\" target=\"_blank\">www.minori.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Il Parlamento Italiano nel 1997 ha approvato una legge per migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi italiani: La legge 285 Grazie a questa legge, tutti i Comuni italiani hanno avuto a disposizione dei finanziamenti per realizzare progetti a vantaggio dei ragazzi che abitano nelle loro citt\u00e0. &#8220;Disposizioni per la promozione di diritti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}