{"id":192,"date":"2011-05-17T21:46:23","date_gmt":"2011-05-17T21:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/utility\/documentazione-giuridica\/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare\/"},"modified":"2011-05-17T21:46:23","modified_gmt":"2011-05-17T21:46:23","slug":"violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=192","title":{"rendered":"Violazione degli obblighi di assistenza familiare"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-191\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/famiglia12.jpg\" border=\"0\" width=\"185\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/famiglia12.jpg 339w, https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/famiglia12-238x300.jpg 238w\" sizes=\"auto, (max-width: 185px) 100vw, 185px\" \/><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 570 <\/strong>Violazione degli obblighi di assistenza familiare<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all\u2019ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potest\u00e0 dei genitori, alla tutela legale, o alla qualit\u00e0 di coniuge,\u00a0\u00e8 punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di et\u00e0 minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Il delitto\u00a0\u00e8 punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato\u00a0\u00e8 commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto\u00a0\u00e8 preveduto come pi\u00f9 grave reato da un\u2019altra disposizione di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 570 c.p. prevede due diverse autonome fattispecie, la prima relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda alla mancata assistenza materiale. <br \/> Peraltro le diverse ipotesi (distinte tra loro e comprendenti una pluralit\u00e0 di reati distinti e una variet\u00e0 di fatti delittuosi) si riferiscono ad un unico titolo di reato, e cio\u00e8 l&#8217;inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela: in altri termini, tali ipotesi rappresentano lo stesso reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 l&#8217;agente che compie fatti previsti sia dal 1\u00b0 che dal 2\u00b0 comma, commette un solo reato ed \u00e8 punibile con la sanzione prevista per la pi\u00f9 grave forma dell&#8217;unico reato. <br \/> I fatti previsti nel 1\u00b0 comma non costituiscono neppure una circostanza aggravante, rispetto all&#8217;ipotesi prevista dal 2\u00b0 comma.<\/p>\n<p> <strong>PRIMO COMMA DELL\u2019ART. 570 c.p.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il reato di violazione degli obblighi di assistenza<\/strong><\/p>\n<p><strong> L\u2019evento dannoso<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;evento dannoso consiste nella sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potest\u00e0 dei genitori ed alla qualit\u00e0 di coniuge. Il semplice abbandono del domicilio domestico non integra tale reato se non \u00e8 accompagnato dalla inosservanza degli obblighi di assistenza morale e materiale. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il contenuto degli obblighi di assistenza coniugale non si esaurisce in esigenze di carattere materiale ed economico, ma tocca anche la sfera degli interessi morali e di solidariet\u00e0, che stanno alla base del rapporto di convivenza coniugale (Cass. pen., 90620\/85). <br \/> Pertanto, risponde di tale delitto anche chi, allontanatosi dal domicilio familiare, si sia disinteressato totalmente della moglie e dei figli, non rispettando gli obblighi di assistenza morale inerenti alla sua qualit\u00e0 di coniuge e padre, anche se abbia provveduto a corrispondere i mezzi di sussistenza.<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> L&#8217;ingiustificato allontanamento dal domicilio domestico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per rispondere del delitto di cui all&#8217;art. 570, primo comma, non \u00e8 sufficiente il solo fatto materiale della sottrazione alla coabitazione, ma \u00e8 necessario che l&#8217;allontanamento sia ingiustificato e costituisca deliberatamente l&#8217;inadempimento degli obblighi di assistenza (Cass. pen., 90620\/85). Ricordiamo che gli artt. 145 e 146 c.c., cos\u00ec come modificati dalla l. 11 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, consentono ai coniugi di scegliere una residenza diversa: in mancanza di comune domicilio domestico, manca l\u2019elemento materiale del reato. Manca altres\u00ec detto elemento materiale quando sussiste una giusta causa di allontanamento del coniuge: ricordiamo che l\u2019art. 146 c.c. prevede espressamente che la proposizione di una domanda di separazione personale (o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) costituisce giusta causa di allontanamento. In tale ipotesi cessa l\u2019obbligo di permanere nella casa familiare e di conseguenza vengono a cessare gli obblighi di assistenza penalmente sanzionati dall&#8217;art. 570 comma 1\u00b0: \u00e8 la stessa legge a giustificare l\u2019allontanamento.<br \/> L\u2019allontanamento deve essere ritenuto legittimo anche in caso di sussistenza di ragioni di carattere interpersonale che (indipendentemente dalla proposizione di un ricorso di separazione) non consentano la prosecuzione della vita in comune (Cass. pen., 145989\/80 e 159662\/83), in quanto le ipotesi espressamente considerate dall\u2019art. 146 c.c. non sono tassative, e ben si possono aggiungere le formule della \u00abintollerabilit\u00e0 della prosecuzione della convivenza\u00bb e del \u00abgrave pregiudizio per l&#8217;educazione della prole\u00bb previste nell\u2019art. 151 c.c. (Cass. pen., 208987\/95). In particolare, se l\u2019imputato sia stato costretto ad abbandonare il domicilio per la necessit\u00e0 (effettiva o meramente supposta), di salvare s\u00e8 o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, deve essere assolto in quanto non punibile per avere egli agito in stato di necessit\u00e0 (effettiva o putativa).\u00a0<\/p>\n<p> <strong>Il concetto di assistenza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di assistenza deve essere definito dal giudice, in quanto la norma non chiarisce detto concetto: peraltro nell\u2019espressione, pur formulata genericamente non rientra ogni comportamento che possa comunque turbare la pace e la tranquillit\u00e0 della famiglia. <br \/> La norma penale tiene conto del dovere, stabilito dalla norma civile, di fornire all&#8217;altro coniuge, in tutti i casi della vita, concreta ed adeguata assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva. Pertanto la condotta penalmente rilevante deve aver necessariamente prodotto una violazione degli obblighi di assistenza (Cass. pen., 159661\/83). <br \/> Non \u00e8 quindi sufficiente una condotta contraria all&#8217;ordine o alla morale della famiglia, n\u00e9 l\u2019adulterio (ossia la violazione dell&#8217;obbligo di fedelt\u00e0 tra i coniugi, art. 143 c.c., che si estrinseca nel dovere di astenersi da rapporti amorosi con o senza contatti sessuali &#8211; come l\u2019adulterio puramente sentimentale &#8211; con persona diversa dall&#8217;altro coniuge). <\/p>\n<p> <strong>Il soggetto passivo<\/strong><\/p>\n<p>Soggetto passivo, secondo il testo della norma, \u00e8 solo il figlio o il coniuge.<\/p>\n<p><strong>SECONDO COMMA DELL\u2019ART. 570 c.p.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019omessa prestazione dei mezzi di sussistenza<\/strong><\/p>\n<p><strong>La sussistenza del reato <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai fini della sussistenza di tale reato devono concorrere due condizioni:<br \/> 1) la disponibilit\u00e0 di risorse sufficienti da parte dell&#8217;obbligato, <br \/> 2) lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo (Cass. pen., 165984\/84). <br \/> L&#8217;accertamento del primo presupposto non pu\u00f2 essere meno rigoroso rispetto a quello del secondo, poich\u00e8 solo la prova certa della presenza di tale disponibilit\u00e0, o del fatto che essa sia venuta meno per effetto di una volontaria determinazione del colpevole, pu\u00f2 giustificare un&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0 (Cass. pen., 184257\/89). <\/p>\n<p> <strong>Il concetto dei mezzi di sussistenza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di mezzi di sussistenza comprende il soddisfacimento di tutte le esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto ecc.) da valutarsi in relazione alle reali capacit\u00e0 economiche della persona obbligata (Cass. pen., 146490\/80) e non \u00e8 quindi limitato al solo vitto e alloggio.<\/p>\n<p><strong>I mezzi di sussistenza e l\u2019assegno di mantenimento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I \u201cmezzi di sussistenza\u201d sono del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile, quando stabilisce un assegno di mantenimento (alla moglie o ai figli) oppure un assegno divorzile (alla ex moglie divorziata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nozione penalistica dei mezzi di sussistenza \u00e8 limitata alla soddisfazione delle esigenze elementari di vita, a quanto insomma \u00e8 necessario per la sopravvivenza, come vitto, medicinali ed alloggio, v. Cass. pen., 162996\/84, da considerare nel momento storico in cui il fatto \u00e8 commesso, v. Cass. pen., 157487\/28. Peraltro, per costante giurisprudenza (Cass. pen., 11503\/80), i mezzi di sussistenza non sono limitati al solo vitto e alloggio ma comprendono anche il soddisfacimento di altre esigenze, come vestiti, libri e mezzi di trasporto: tale nozione dei mezzi di sussistenza ha comunque un contenuto ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di mantenimento, fondata sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio economiche dei coniugi. <\/p>\n<p> L&#8217;ipotesi di reato prevista dal n. 2 del secondo comma dell&#8217;art. 570 c.p., pur avendo come presupposto l&#8217;esistenza di un&#8217;obbligazione alimentare, tuttavia non costituisce una mera presa d\u2019atto dell&#8217;inadempimento del provvedimento del giudice civile, che ha determinato l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;obbligazione. <br \/> Pertanto quando il coniuge obbligato non provvede (o provvede parzialmente) alla corresponsione dell&#8217;assegno alimentare, il giudice penale deve indagare se, per effetto di tale comportamento, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza (Cass. pen., 162995\/84): \u00e8 infatti compito del giudice penale accertare lo stato di bisogno dell&#8217;avente diritto ai mezzi di sussistenza (Cass. pen., 161331\/83 e 163476\/84).<br \/> Ai fini della configurabilit\u00e0 del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, il provvedimento del giudice civile (che ha fissato l&#8217;obbligo del versamento di un assegno e la sua misura), dimostrando la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari, costituisce solamente il punto di partenza per l&#8217;accertamento del reato (Cass. pen., 182094\/89): di conseguenza, non sempre integra gli estremi di detto reato il pagamento di una somma inferiore a quella stabilita dal giudice della separazione: infatti l&#8217;autoriduzione dell&#8217;assegno di mantenimento fissato dal giudice civile, pu\u00f2 o meno coincidere con la violazione di prestare i mezzi di sussistenza (Cass. pen., 153224\/81).<br \/> Invece nell\u2019ipotesi in cui vengano corrisposte somme irrisorie (o addirittura non venga corrisposta alcuna somma) \u00e8 evidente che l&#8217;obbligato non sostiene le necessit\u00e0 pi\u00f9 elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. pen., 188948\/91).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Con la recente sentenza n. 17843\/08, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della corte di Appello del 6 Marzo 2007,  ha statuito la configurabilit\u00e0 della fattispecie di reato di cui all\u2019art. 570, comma 2 c.p., anche in caso di separazione di fatto, in quanto sussiste un obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli gravante sui genitori.<\/strong><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al contrario del primo comma, che prevede come persone offese esclusivamente il figlio o il coniuge, come soggetto passivo del reato previsto al n. 2 del secondo comma dell\u2019art. 570 c.p. (e precisamente, secondo il testo della norma, i discendenti di et\u00e0 minore o inabili al lavoro, gli ascendenti o il coniuge non legalmente separato per propria colpa) si prevede una estesa gamma di persone offese, con l\u2019evidente scopo di assicurare l\u2019osservanza del principio di solidariet\u00e0 familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 concorso formale di reati quando pi\u00f9 familiari sono beneficiari dell\u2019assistenza e quindi persone offese, in quanto private dei mezzi di sussistenza.<br \/> In tal caso, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all&#8217; art. 81 c.p. (Cass. pen., 36070\/02).<\/p>\n<p> <strong>Lo stato di bisogno del minore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli effetti della separazione personale e del divorzio sono sempre circoscritti ai soli coniugi e non riguardano in alcun modo i figli, i quali conservano integri i loro diritti (Cass. pen., 145513\/80). <br \/> Lo scioglimento del matrimonio, infatti, non incidendo sullo status di genitore e di figli, non fa venir meno la tutela penale dell&#8217;obbligo di assistenza ai figli.<br \/> Lo stato di bisogno di un minore (che per definizione non \u00e8 in grado di procacciarsi un reddito proprio) \u00e8 un dato di fatto incontestabile, per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere in proposito (Cass. pen. 169513\/85). L&#8217;obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori grava su entrambi i genitori e sussiste anche dopo la sentenza di divorzio, indipendentemente dal provvedimento giudiziale che quantifichi la misura dell&#8217;assegno di mantenimento (Cass. pen., 171078\/85 e 210519\/98). <\/p>\n<p> <strong>Lo stato di bisogno del beneficiario<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reato \u00e8 escluso quando il soggetto passivo non versi in stato di bisogno, sempre che quest&#8217;ultimo possa provvedere da solo al proprio sostentamento (Cass. pen., 168857\/85). <br \/> Peraltro lo stato di bisogno del coniuge beneficiario non \u00e8 escluso dal fatto che questi disponga di altri introiti non idonei a soddisfare le esigenze minime della vita, come anche che debba lavorare per vivere o che goda di una pensione sociale (Cass. pen., 164267\/83), che non gli consenta di superare lo stato di bisogno, o che svolga saltuariamente un lavoro retribuito, se dalla attivit\u00e0 lavorativa egli non riesca a trarre quanto occorre per far fronte con dignit\u00e0 alle elementari necessit\u00e0 di vita (Cass. pen., 198531\/94). Insomma, il soggetto passivo non si deve trovare in stato di totale indigenza, essendo sufficiente che sia privo di mezzi economici sufficienti a provvedere alle esigenze della vita.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">{jumi  [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all\u2019ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potest\u00e0 dei genitori, alla tutela legale, o alla qualit\u00e0 di coniuge,\u00a0\u00e8 punito con la reclusione fino a un anno o con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}