{"id":188,"date":"2011-05-06T10:39:31","date_gmt":"2011-05-06T10:39:31","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/il-principio-di-eguaglianza\/"},"modified":"2011-05-06T10:39:31","modified_gmt":"2011-05-06T10:39:31","slug":"il-principio-di-eguaglianza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=188","title":{"rendered":"Il  Principio di Eguaglianza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-187\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/imagesuguaglianza.jpg\" border=\"0\" width=\"202\" height=\"185\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline;\">P<\/span>rincipio di Eguaglianza costituisce la base della democrazia, dunque la sua affermazione oltre a completare e qualificare la garanzia dei diritti fondamentali<em> <\/em>rende ragione<em> <\/em>del regime politico che dovrebbe esistere in Italia. L\u2019eguaglianza, dunque \u00e8 un principio fondamentale della Costituzione, considerato tale anche dalla giurisprudenza della Corte Cost. ( <em> sent. 25\/66)<\/em> e rappresenta il <strong>criterio principale che determina la capacit\u00e0 dei cittadini.<\/strong> L\u2019 eguaglianza, peraltro, come noi qui vorremmo intenderla, non\u00a0 si esaurisce nella pari capacit\u00e0 giuridica, ma implica una relativa parit\u00e0 di disciplina delle situazioni e dei rapporti. <em>&#8211; ( Rivoluzione francese: gli uomini nascono uguali nei diritti e la legge consacra questo principio naturale \/ Cristianesimo: tutti liberi ed uguali nei diritti in quanto l\u2019uomo, costituito essenzialmente da un\u2019anima, \u00e8 capace di determinarsi liberamente secondo una legge morale \/ Antropologia materialistica: non avendo alcun motivo per affermare questa uguale dignit\u00e0, non ne avrebbe altres\u00ec alcuno per negare valore decisivo a quelle evidenti differenze fra uomo e uomo che l\u2019esperienza empirica indubbiamente attesta, n\u00e9 quindi impedire che su di esse si costituisca un regime di privilegi) &#8211; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella Costituzione italiana il principio \u00e8 espresso nell\u2019art.3, il quale afferma: \u201c Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E\u2019 compito della Repubblica\u00a0 rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del paese\u201d. L\u2019espressione \u201c i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale\u201d \u00e8 stata interpretata dalla Corte Cost. <em>( sent. 3\/57 etc)<\/em> nel senso che il principio impone di riconoscere ad ogni cittadino eguale dignit\u00e0, pur nella variet\u00e0 delle occupazioni e professioni, anche se collegate a differenti condizioni sociali, con la conseguenza <em>( sent. 101\/67)<\/em> che sarebbero illegittime tutte le norme legislative le quali collegassero particolari distinzioni, aventi rilievo sociale, a circostanze indipendenti dalla capacit\u00e0 e dal merito. Per intendere le disposizioni dell\u2019art.3 occorre dire che esse, trovandosi in una\u00a0 costituzione rigida, con penetrante controllo di legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi, si rivolgono anzitutto al legislatore. Nel senso non gi\u00e0 di dare contenuto diverso alle norme che egli detta, ma di non consentire che queste abbiano <span style=\"text-decoration: underline;\">diversa efficacia,<\/span> secondo le persone alle quali si applicano, ossia di ammettere che vi siano nello Stato autorit\u00e0 dotate del potere di dispensare dalla osservanza della legge, quindi superiori alla legge, cio\u00e8 arbitrarie.\u00a0 Ma\u00a0 vi \u00e8 di pi\u00f9, l\u2019origine storica della affermazione sul principio di eguaglianza non esige soltanto la soppressione del potere di dispensare dall\u2019osservanza delle leggi, ma esclude anche le leggi personali e di classe ( <span style=\"text-decoration: underline;\">generalit\u00e0 e astrattezza della legge<\/span>). Questo \u00e8 il senso che diedero all\u2019uguaglianza quelli che la proclamarono in antitesi con un ordinamento che si fondava sul principio opposto, quale era l\u2019ordinamento delle monarchie assolute, cos\u00ec come esso si presentava, con i suoi relitti di feudalesimo. E tale \u00e8 il significato che esso conserva tuttora, anche nella nostra costituzione che, connettendolo con l\u2019affermazione della pari dignit\u00e0 sociale di tutti i cittadini e con il divieto di discriminazioni fondate sulle loro condizioni personali, esclude la possibilit\u00e0 che il legislatore riconosca che singoli cittadini o loro gruppi possano avere diritto o essere soggetti ad un trattamento sociale privilegiato, in senso odioso, per effetto di una loro maggiore o minore dignit\u00e0 rispetto ad altri (<span style=\"text-decoration: underline;\">diverso contenuto<\/span>) ( <em>Sent. Corte Cost. 3\/57, 101\/67, 53\/57, 159\/73, 99\/80). <\/em>Il principio di eguaglianza implica, quindi, <span style=\"text-decoration: underline;\">l\u2019universalit\u00e0 soggettiva della legge<\/span>, ossia la sua idoneit\u00e0 a dirigersi a tutti i cittadini. Per escludere regimi di privilegio non sarebbe, per\u00f2, possibile dichiarare genericamente che il legislatore non pu\u00f2 istituire discriminazioni fra i cittadini, poich\u00e9 una tale statuizione, rigorosamente intesa, significherebbe che la legge deve avere un identico contenuto per tutti, ed equivarrebbe quindi a negare l\u2019esistenza stessa di un ordinamento giuridico. Resta la via di dichiarare che il legislatore pu\u00f2 stabilire solo quelle discriminazioni che hanno di mira il bene comune, e non l\u2019utile privato(o il danno) di singoli o di gruppi, e che non presuppongono perci\u00f2 il riconoscimento di alcuna superiorit\u00e0 o inferiorit\u00e0 in coloro che risultano avvantaggiati o pregiudicati rispetto ad altri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Molte costituzioni, fra cui la nostra, si preoccupano tuttavia di indicare che certe qualit\u00e0 o caratteristiche o situazioni dei cittadini non possono essere assunte dal legislatore a criteri\u00a0 di discriminazioni tra loro. Nella nostra esse sono il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Queste indicazioni non sostituiscono il principio che ogni discriminazione o distinzione sociale deve essere fondata sull\u2019utilit\u00e0 comune, ma servono a garantire meglio l\u2019osservanza di tale principio, rispetto a quelle qualit\u00e0 o situazioni dei soggetti dell\u2019ordinamento che, secondo la coscienza sociale del nostro tempo, appaiono particolarmente insuscettibili di essere assunti a ragione di discriminazioni giuridiche. Occorre precisare che l\u2019art.3 non esige che siano attribuiti a tutti i cittadini, senza discriminazioni fondate sulla qualit\u00e0 che esso indica, gli stessi diritti, ma che siano attribuiti loro, senza le dette discriminazioni, quei diritti fondamentali che la costituzione garantisce, perch\u00e8 li considera condizioni necessarie per lo sviluppo della persona. L\u2019obbligo di non dare rilievo alle condizioni personali dei cittadini\u00a0 non pu\u00f2 essere inteso nel senso che la legge debba attribuire a tutti, indipendentemente da tali condizioni, gli stessi diritti, dato che da quelle condizioni, ad esempio la salute fisica, pu\u00f2 dipendere l\u2019attitudine ad esercitarli; analogamente, il sesso, l\u2019appartenenza ad un gruppo sociale e quantaltro, possono, in certi casi, essere considerati dalla legge come presupposti per svolgere determinate funzioni; in una espressione, cara al Pontefice Giovanni Paolo II rivolta nel caso specifico ai portatori di handicap, considerare tutti i cittadini come <span style=\"text-decoration: underline;\">\u201cportatori di un\u2019abilit\u00e0 differente<\/span>\u201d. L\u2019art. 2 ci aiuta a comprendere meglio; tale articolo sinteticamente accenna ai diritti inviolabili ed ai doveri inderogabili che la costituzione regola e garantisce. L\u2019art.3 affermando subito dopo il principio di eguaglianza, chiarisce che, per quanto riguarda i cittadini, il legislatore non pu\u00f2 far dipendere il godimento di questi diritti e l\u2019adempimento di questi doveri n\u00e9 dal sesso, n\u00e9 dalla razza, n\u00e9 dalle altre qualit\u00e0 che esso enumera. L\u2019effetto congiunto dei due articoli \u00e8 dunque quello di attribuire ai cittadini, in condizioni di eguaglianza, i diritti ed i doveri fondamentali, secondo le specifiche norme della costituzione, cio\u00e8 nel creare, quanto a tale nucleo sostanziale di diritti e doveri, uno status giuridico eguale di tutti i cittadini, che presuppone una capacit\u00e0 giuridica fondamentalmente uguale. Se poi trattasi di qualit\u00e0 diverse da quelle indicate nell\u2019art.3, il legislatore \u00e8 libero &#8211; salvo il limite della non arbitrariet\u00e0 della legge &#8211; non solo per quanto riguarda l\u2019attribuzione o la limitazione o la negazione di diritti non costituzionalmente garantiti, ma altres\u00ec per quanto concerne gli stessi diritti fondamentali. Cos\u00ec, non \u00e8 proibito al legislatore di dare rilievo alle condizioni di mente o pi\u00f9 in generale alle condizioni personali dei soggetti, di conseguenza lo stesso potr\u00e0 limitare la capacit\u00e0 giuridica di questi o intervenire per l\u2019agevolazione degli stessi nell\u2019ambito del mercato del lavoro con regole che li favoriscano. Non potr\u00e0 per\u00f2 privare alcuno della capacit\u00e0 per motivi politici, perch\u00e8 questo gli \u00e8 proibito dalla costituzione. In termini pi\u00f9 precisi si pu\u00f2 dire che <span style=\"text-decoration: underline;\">il principio di eguaglianza impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo non arbitrariamente diverso.<\/span> E\u2019 ci\u00f2 che la corte costituzionale ha chiaramente espresso, affermando che l\u2019eguaglianza vieta al legislatore di porre in essere \u201c una disciplina che, direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparit\u00e0 di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate\u201d (<em>sent.25\/66).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conviene ora esaminare alcune questioni che derivano dagli specifici divieti di discriminazione contenuti dall\u2019art.3 ed in particolare quello che vieta discriminazioni fondate sulle \u201ccondizioni personali e sociali\u201d dei cittadini. Questa norma era stata originariamente interpretata nel senso che essa vietasse di dare rilievo giuridico alle distinzioni sociali e di classe e di emanare leggi personali o del caso concreto. Ma la giurisprudenza della corte costituzionale \u00e8 andata in senso diverso. In linea di principio la corte ha affermato che non sono vietati trattamenti differenziati fondati sulla condizioni personali e sociali, se riguardano categorie di persone e non singoli soggetti ed obbediscono a criteri di razionalit\u00e0 <em>(sent.70\/60; 42\/61;114\/70;134\/78<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa giurisprudenza assume rilievo il principio della ragionevolezza nel senso che, se il contenuto di questo principio deve desumersi dai principi del sistema, \u00e8 da reputare irragionevole ogni disciplina dalla cui applicazione derivino discriminazioni nel godimento dei diritti fondamentali. Ma \u00e8 evidente che, quando l\u2019esistenza della discriminazione si desuma non dall\u2019esame della disciplina in se stessa, ma da quello degli effetti che essa produce, si scende ad una analisi delle situazioni concrete, dalla quale si pu\u00f2 dedurre l\u2019esigenza di rimediare alle sperequazioni eventualmente accertate attraverso una legislazione sociale o di gruppo. Nel senso dato dalla giurisprudenza della corte, l\u2019ultima specificazione dell\u2019art. 3,comma 1 pu\u00f2 dunque considerarsi, non certo come una riaffermazione del principio di generalit\u00e0 ed astrattezza, connaturato alla eguaglianza giuridica, ma piuttosto come un passaggio al secondo comma, relativo all\u2019eguaglianza sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio della <em>eguale dignit\u00e0 sociale<\/em> dei cittadini non esige soltanto l\u2019eguaglianza di fronte alla legge, che costituisce l\u2019oggetto essenziale dell\u2019art.3, comma 1, ma, in quanto si oppone ai privilegi, esige che l\u2019azione dei pubblici poteri si svolga in modo da impedire che certi gruppi di cittadini possano essere privati in fatto del godimento di quel nucleo sostanziale dei diritti che la costituzione garantisce egualmente a tutti, e si trovino quindi in una posizione di inferiorit\u00e0 sociale rispetto agli altri. L\u2019espressione \u201crimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona\u201d, mostra che la norma non intende attribuire ai governanti la funzione di dirigere i cittadini verso delle mete designate, ma di dare ai cittadini la pi\u00f9 ampia sfera di autonomia, affinch\u00e9 essi stessi possano operare ed elevarsi. Non si mira dunque ad un livellamento della societ\u00e0, ma all\u2019opposto, alla massima espansione della personalit\u00e0 individuale, cio\u00e8 alla massima differenziazione fra essere umano ed essere umano, sul fondamento per\u00f2 della eguale dignit\u00e0 per tutti. Gli ostacoli economico-sociali da rimuovere sono quelli che impediscono il pieno sviluppo della persona perch\u00e8 limitano \u201cdi fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini\u201d. Una societ\u00e0 solidale \u00e8 possibile, quindi se s\u2019impara a riconoscere ed incontrare nell\u2019altro prima di tutto e sempre la persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La costituzione non parla,dunque, di eguaglianza di fatto, n\u00e9 impone il compito di creare una tale eguaglianza tra i cittadini, ma semplicemente dice che, se esistono certe condizioni economiche e sociali, le quali di fatto limitino la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza, queste condizioni debbono essere rimosse. E poich\u00e9 libert\u00e0 ed eguaglianza, per la costituzione, non sono astratte e generiche, ma sono quella libert\u00e0 ed eguaglianza che essa garantisce e determina con le sue norme, ne deriva che l\u2019azione riformatrice deve essere rivolta ad eliminare quelle condizioni che privino \u201cdi fatto\u201d i cittadini, o parte di essi, dell\u2019esercizio di quei diritti fondamentali che essa garantisce e che considera necessari e sufficienti per un adeguato sviluppo della personalit\u00e0 (art.2: \u201c La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo; sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale). Gli ostacoli da rimuovere sono ulteriormente qualificati dalla disposizione secondo cui essi debbono essere tali da impedire \u201cl\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica,economica e sociale del paese\u201d. Dove la parola lavoratori deve essere intesa come equivalente a quella di cittadini che svolgono un\u2019attivit\u00e0 utile per il paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, il principio ispiratore dell\u2019art.3,comma 2 \u00e8 che sia compito della repubblica assicurare a tutti i cittadini la possibilit\u00e0 di partecipare, in condizioni di pari opportunit\u00e0, ai benefici derivanti dalla vita associata, intendendo per tali quelli che la stessa costituzione indica con i vari diritti fondamentali che essa garantisce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne deriva che la costituzione considera conforme al bene o utilit\u00e0 comune che tutti i cittadini possano godere di questi diritti. Ora, poich\u00e9 il principio di eguaglianza consente, come abbiamo visto, quelle distinzioni e discriminazioni che sono conformi al bene comune, ne segue che non si viola questo principio quando la legge distingue e discrimina, allo scopo di attuare il principio posto dal comma 2 dell\u2019art.3. Di qui la legittimit\u00e0 di tutte quelle disposizioni che, creando condizioni di vantaggio per certe categorie di cittadini, poterebbero altrimenti essere considerate in contrasto con il principio di eguaglianza, rigidamente inteso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli stessi articoli della costituzione che riguardano il diritto del lavoro e il diritto sindacale sono forme di attuazione del principio, secondo cui l\u2019ordinamento deve creare condizioni tali che tutti possano godere dei diritti fondamentali, e che a tal fine, possono essere dettate speciali norme indifesa delle categorie pi\u00f9 deboli. Ma il diritto sociale di categoria o di classe trova in tale principio, insieme con il suo fondamento, anche il suo limite: e cio\u00e8 esso \u00e8 legittimo solo se mira ad assicurare il godimento in condizioni di eguaglianza, dei diritti fondamentali codificati dalla costituzione, mentre sarebbe illegittimo, se mirasse ad altri fini, per esempio ad assicurare l\u2019utile economico di certi gruppi, e ci\u00f2 anche se ne risultasse una maggiore eguaglianza di fatto che, come tale, non \u00e8 voluta dalla costituzione, ma appare piuttosto in contrasto con l\u2019esigenza di un pieno sviluppo della personalit\u00e0 di tutti i cittadini. Suggestiva appare l\u2019idea di interpretare i concetti quali \u201cpieno sviluppo della personalit\u00e0 umana\u201d ed \u201ceffettiva partecipazione di tutti i lavoratori\u201d come una sorta di concetti aperti o principi valvola, il cui contenuto andrebbe sviluppandosi nel tempo con l\u2019evoluzione della coscienza sociale, soprattutto in un tessuto collettivo come il nostro in cui dovrebbe, ed il condizionale \u00e8 d\u2019obbligo, essere matura una mentalit\u00e0 d\u2019integrazione per uno stile di convivenza in cui le persone si riconoscono sulla base della pari dignit\u00e0 senza pietismi ed assistenzialismi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fatto la produzione di leggi, in riferimento al contenuto, non pu\u00f2 che fare i conti con problematiche sempre pi\u00f9 precise e sempre pi\u00f9 caratterizzate da una esigenza ed una coscienza sociale in trasformazione. Ma la costituzione, per caratteristiche sue proprie, e per il suo contenuto limita il compito dei poteri pubblici alla \u201crimozione\u201d degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento dei fini anzidetti perch\u00e9 limitano di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza che la costituzione stessa codifica e garantisce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza i concetti di tale sviluppo e partecipazione secondo l\u2019art.3, comma 2, non sono affatto indefiniti, ma sono quelli che si desumono dalla costituzione stessa. Ci\u00f2 detto non si nega che con il passare del tempo il legislatore possa creare, nei limiti costituzionali, nuove forme di sviluppo e di partecipazione, ma in ogni caso bisognerebbe fare i conti con la conformit\u00e0 e l\u2019adempimento del dettato costituzionale per evitare di creare delle norme in contrasto con lo stesso<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 se si considera l\u2019art.3 nel suo complesso, appare evidente che il comma 2, \u00e8 norma strumentale rispetto al primo comma. Questo, riducendolo al significato essenziale, esige l\u2019abolizione di ogni discriminazione non fondata sull\u2019utilit\u00e0 sociale e, in via assoluta, di ogni discriminazione attinente al godimento dei diritti fondamentali basata sulle \u201cqualit\u00e0 soggettive\u201d che esso enumera; il secondo comma vuole che i pubblici poteri operino per eliminare certe condizioni che, di fatto, potrebbero opporsi alle piena attuazione del primo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 dell\u2019art.3 non \u00e8, comunque, l\u2019unica norma da tenere presente per valutare concetti come \u201cinteresse generale\u201d o \u201cfini sociali\u201d, n\u00e9 per giudicare della ragionevolezza delle leggi, ma una delle tante, costituzionali ed ordinarie, che l\u2019interprete deve tenere presente a questi fini. Tale comma, congiuntamente al primo e con altre norme costituzionali, ha svolto la funzione di rendere ragione della legittimit\u00e0 di norme che o attuavano fini o principi costituzionali, o proteggevano categorie sociali ritenute pi\u00f9 deboli, o miravano a rimediare a gravi squilibri sociali. Si pu\u00f2 ricordare come particolarmente espressiva di questa giurisprudenza, la sent. 106\/62, nella quale la corte ha affermato che \u00e8 propria \u201c dell\u2019applicazione del principio di eguaglianza, la configurazione di ipotesi legislative che, apparentemente discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella sostanza ristabiliscono l\u2019eguaglianza delle condizioni di queste categorie o gruppi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stretta connessione fra l\u2019art.3 ed il diritto al lavoro \u00e8 evidente alla luce del concetto di \u201cpieno sviluppo della personalit\u00e0 umana\u201d congiunto\u00a0 al riferimento diretto di \u201ceffettiva partecipazione di tutti i lavoratori\u201d.\u00a0\u00a0 In particolare uno degli aspetti principali dell\u2019obbligo di azione sociale che il comma 2 dell\u2019art. 3 impone ai pubblici poteri \u00e8 indubbiamente quello di consentire ai cittadini di lavorare, essendo il lavoro da una parte il mezzo per assicurare loro sussistenza e benessere, dall\u2019altro una delle <span style=\"text-decoration: underline;\">principali forme di estrinsecazione della personalit\u00e0 umana<\/span>. Il concetto di lavoro nell\u2019art.4 non \u00e8 univoco. La corte costituzionale ha da tempo riconosciuto (6\/56;14\/64;61\/65;7\/66;111\/67;41\/71) che questa norma garantisce anzitutto un fondamentale <span style=\"text-decoration: underline;\">diritto di libert\u00e0<\/span>, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e, in secondo luogo, impone ai pubblici poteri di adoperarsi per la creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l\u2019impiego di tutti i cittadini. L\u2019art 4, quindi, rivolgendosi a tutti i cittadini dimostra che esso si deve intendere sia come diritto di libert\u00e0 sia come <span style=\"text-decoration: underline;\">diritto sociale<\/span>, cio\u00e8 come pretesa ad ottenere lavoro. Sotto questo profilo la corte costituzionale \u00e8 stata chiara e precisa( 194\/76): \u201c Il diritto al lavoro, garantito dall\u2019art.4, si traduce non in una pretesa giuridica del singolo soggetto ad ottenere un determinato posto di lavoro, bens\u00ec nella generica possibilit\u00e0 di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti disponibili, e nell\u2019obbligo, pure genericamente imposto al legislatore, di realizzare un ordinamento che renda effettivo questo diritto, attraverso l\u2019adozione di concrete ed idonee misure per l\u2019assicurazione dell\u2019occupazione e la creazione di posti di lavoro\u201d.Quello che non dice la costituzione \u00e8 quali debbano essre tali misure; il legislatore quindi pu\u00f2 adottare la politica che crede per assicurare il pieno impiego, nei limiti della costituzione (norme sul collocamento). In uno stato libero( come il nostro) il giudizio se l\u2019attivit\u00e0 o la funzione\u00a0 scelta concorra (art.4 comma2) al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0, spetta al cittadino e non al potere pubblico. Il solo giudizio che lo stato possa dare riguarda la possibilit\u00e0 del soggetto di lavorare, perch\u00e8 dall\u2019esito dipende, quando il soggetto sia privo di mezzi, il riconoscimento o meno del diritto all\u2019assistenza ( art. 38: \u201c Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all\u2019assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0 e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all\u2019educazione e all\u2019avviamento professionale( L. 68\/99). Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato. L\u2019assistenza privata \u00e8 libera\u00a0 .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Il\u00a0 Principio di Eguaglianza costituisce la base della democrazia, dunque la sua affermazione oltre a completare e qualificare la garanzia dei diritti fondamentali rende ragione del regime politico che dovrebbe esistere in Italia. L\u2019eguaglianza, dunque \u00e8 un principio fondamentale della Costituzione, considerato tale anche dalla giurisprudenza della Corte Cost. 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