{"id":178,"date":"2011-04-27T14:43:59","date_gmt":"2011-04-27T14:43:59","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/affitti-la-cedolare-secca\/"},"modified":"2011-04-27T14:43:59","modified_gmt":"2011-04-27T14:43:59","slug":"affitti-la-cedolare-secca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=178","title":{"rendered":"Affitti La Cedolare Secca ."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-177\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/imagescasa.jpg\" border=\"0\" width=\"245\" height=\"206\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Modalit\u00e0 di esercizio dell&#8217;opzione per l&#8217;applicazione del regime della cedolare secca, modalit\u00e0 di versamento dell&#8217;imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l&#8217; esercizio dell&#8217; opzione (<strong>Pubblicato il 7\/04\/2011 <\/strong>ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n\u00b0 244).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La \u201cCedolare Secca\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stata introdotta a partire dal 2011 la &#8220;cedolare secca sugli affitti&#8221;. Si tratta di un\u2019imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23\/2011). E\u2019 un regime\u00a0 facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cedolare secca, in pratica, sostituisce:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> l\u2019Irpef e le relative addizionali<\/li>\n<li> l\u2019imposta di registro<\/li>\n<li> l\u2019imposta di bollo<\/li>\n<li> l\u2019imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione<\/li>\n<li> l\u2019imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata in relazione alle unit\u00e0 immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all\u2019abitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono interessate, quindi, soltanto:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> le unit\u00e0 abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l\u2019A10 (uffici o studi privati)<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> le relative pertinenze (solo se locate insieme all\u2019abitazione).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all\u2019attivit\u00e0 di impresa o di arti e professioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Contratti misti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In presenza di contratti misti, cio\u00e8 che si riferiscono sia a unit\u00e0 immobiliari a uso abitativo per le quali si \u00e8 optato per la cedolare secca sia ad altri immobili per i quali non \u00e8 stata esercitata l\u2019opzione, l\u2019imposta di registro \u00e8 calcolata:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non \u00e8 stata esercitata l\u2019opzione<\/li>\n<li> sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone \u00e8 stato pattuito unitariamente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario). La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facolt\u00e0 di chiedere, per tutta la durata dell\u2019opzione, l\u2019aggiornamento del canone di locazione, anche se \u00e8 previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall\u2019Istat dell\u2019indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell\u2019anno precedente. L\u2019importo della nuova imposta (\u201ccedolare secca\u201d) si calcola applicando un\u2019aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E\u2019 stata introdotta, inoltre, un\u2019aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> nei comuni con carenze di disponibilit\u00e0 abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551\/1988).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonch\u00e9 degli altri comuni capoluogo di provincia<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo). Per il 2011, l\u2019acconto deve essere versato nella misura dell\u201985% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%. Il versamento dell\u2019acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell\u2019acconto Irpef, e quindi in un\u2019unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l\u2019importo \u00e8 inferiore a euro 257,52. Se l\u2019imposta dovuta \u00e8 superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse<\/li>\n<li> la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019acconto non \u00e8 dovuto se il contratto \u00e8 stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> l\u2019acconto da versare entro il 16 giugno \u00e8 dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non \u00e8 dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1\u00b0 giugno<\/li>\n<li> l\u2019acconto da versare entro il 30 novembre \u00e8 dovuto se il contratto \u00e8 stipulato entro il 31 ottobre.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1\u00b0 novembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 2012 l\u2019acconto (pari al 95%) potr\u00e0 essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare pagata nell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca pu\u00f2 esercitare l\u2019opzione in sede di registrazione del contratto. Per tali adempimenti, sono state messe a disposizione 2 risorse \u201cscaricabili\u201d via internet dal sito web dell\u2019Agenzia delle Entrate:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> il modello semplificato \u201cSiria\u201d;<\/li>\n<li> il modello \u201c69\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modello semplificato Siria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il modello semplificato Siria pu\u00f2 essere utilizzato solo se:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non \u00e8 superiore a tre<\/li>\n<li> tutti i locatori esercitano l\u2019opzione per la cedolare secca<\/li>\n<li> si \u00e8 in presenza di una sola unit\u00e0 abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre<\/li>\n<li> tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita<\/li>\n<li> il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall\u2019Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cio\u00e8 entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza \u00e8 anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Per la registrazione tardiva del contratto di locazione \u00e8 necessario recarsi presso un ufficio dell\u2019Agenzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modello 69<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc. Per i contratti per i quali non c\u2019\u00e8 l\u2019obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni \u201cbrevi\u201d), il\u00a0 locatore pu\u00f2 applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta nel quale \u00e8 prodotto il reddito oppure esercitare l\u2019opzione in sede di registrazione in caso d\u2019uso o di registrazione volontaria del contratto. Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l\u2019opzione nella prima annualit\u00e0 del contratto pu\u00f2 comunque esercitarla per le annualit\u00e0 successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell\u2019imposta di registro. L\u2019opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019opzione vincola il locatore all\u2019applicazione del regime della cedolare secca per l\u2019intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l\u2019opzione viene esercitata per le annualit\u00e0 successive. Il locatore ha la facolt\u00e0 di revocare l\u2019opzione durante ciascuna annualit\u00e0 contrattuale successiva a quella in cui \u00e8 stata esercitata l\u2019opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell\u2019imposta di registro relativa all\u2019annualit\u00e0 di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facolt\u00e0 di esercitare l\u2019opzione nelle annualit\u00e0 successive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reddito assoggettato a cedolare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> \u00e8 escluso dal reddito complessivo<\/li>\n<li> sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li> il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell\u2019Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Disciplina transitoria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, anche ai contratti in corso nell\u2019anno 2011 o scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria prima del 7 aprile 2011. Per i contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima del 7 aprile 2011 il locatore pu\u00f2 applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi 2011 da presentare nell\u2019anno 2012. Non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore \u00e8 tenuto per il periodo d\u2019imposta 2011 al versamento dell\u2019acconto della cedolare secca, se dovuto. L\u2019applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell\u2019anno 2012 ha effetto anche per l\u2019annualit\u00e0 contrattuale decorrente dall\u2019anno 2011. Per i contratti non ancora registrati e per i quali il termine per la registrazione \u00e8 ancora in corso alla data del 7 aprile 2011, l\u2019opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli. In considerazione dell\u2019entrata in vigore il 7 aprile della nuova disciplina normativa, tenuto conto dell\u2019art. 3 della l. 212\/2000, per consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, sono previsti specifici termini per la registrazione e l\u2019esercizio dell\u2019opzione. In particolare, per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell\u2019opzione, pu\u00f2 essere effettuata entro il 6 giugno 2011. In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non \u00e8 scaduto il termine per il pagamento dell\u2019imposta di registro, l\u2019opzione per la cedolare secca si pu\u00f2 esprimere entro il termine di versamento dell\u2019imposta di registro per la risoluzione, mediante il modello 69 e ha effetto per l\u2019applicazione della cedolare secca relativa all\u2019anno 2011. L\u2019opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare le imposte di registro e di bollo dovute sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento dell\u2019acconto, se dovuto, e del saldo della cedolare secca relativa al periodo d\u2019imposta 2011.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">Scarica da <a href=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/03\/siria%20modello.pdf\">qui il modello SIRIA<\/a><\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">{jumi  [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Modalit\u00e0 di esercizio dell&#8217;opzione per l&#8217;applicazione del regime della cedolare secca, modalit\u00e0 di versamento dell&#8217;imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 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