{"id":176,"date":"2011-04-17T07:38:15","date_gmt":"2011-04-17T07:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/class-action-o-azione-collettiva\/"},"modified":"2011-04-17T07:38:15","modified_gmt":"2011-04-17T07:38:15","slug":"class-action-o-azione-collettiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=176","title":{"rendered":"Class Action o Azione Collettiva"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-175\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/class%20action.gif\" border=\"0\" width=\"414\" height=\"143\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Class Action o Azione Collettiva \u00e8\u00a0 uno strumento giudiziario che permette la tutela ed il risarcimento dei consumatori danneggiati da un\u2019impresa commerciale. La sentenza emessa in seguito ad un\u2019azione collettiva, produce i suoi effetti a favore di tutti coloro che vantano lo stesso diritto nei confronti della medesima impresa, anche se non hanno partecipato al procedimento giudiziario. Ad esempio, in seguito ad un\u2019azione collettiva, il gestore telefonico XY viene condannato a risarcire i consumatori danneggiati da una pratica commerciale scorretta: anche i consumatori che non hanno citato in giudizio l\u2019impresa, ma che hanno comunque subito dei danni derivanti da quello specifico comportamento, possono avvalersi di quella sentenza per ottenere il risarcimento. <br \/> L\u2019ordinamento italiano prevede <strong>l\u2019azione<\/strong><strong> collettiva risarcitoria<\/strong>, che accerta il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori. Si pu\u00f2 agire tramite l\u2019azione collettiva risarcitoria contro un\u2019impresa, quando il danno \u00e8 causato:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>in      seguito alla stipula di un contratto (per lo pi\u00f9 stipulati sulla base di      moduli o formulari prestampati), cio\u00e8 ad alcuni o a tutti i propri      clienti;<\/li>\n<li>in      seguito a comportamenti extracontrattuali (l\u2019impresa causa un danno non necessariamente      ai propri clienti, ma ad una generico gruppo di consumatori);<\/li>\n<li>in      seguito a pratiche commerciali scorrette e comportamenti che ledono la concorrenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In Italia l\u2019azione collettiva o di classe \u00e8 stata      introdotta solo recentemente, grazie all\u2019art. 49 della legge 23 luglio      2009, n. 99, entrata in vigore l\u20191 gennaio 2010. Essa trova applicazione      esclusivamente per gli illeciti compiuti successivamente al 15 agosto      2009, prima data supposta di entrata in vigore della legge, differita poi      all\u20191.1.2010 dall\u2019art. 23 della legge n. 102 del 3 agosto 2009. La legge,      quindi, non \u00e8 retroattiva. Legittimato ad agire, per l\u2019accertamento della      responsabilit\u00e0 e per la condanna al risarcimento del danno, \u00e8 \u201cciascun      componente della classe\u201d, cio\u00e8 ogni consumatore o utente, anche mediante      associazioni cui d\u00e0 mandato o comitati cui partecipi. L\u2019azione, perci\u00f2, pu\u00f2 essere intentata anche da      singoli consumatori, purch\u00e9 in grado di aggregare intorno alla propria      domanda gli interessi della \u201cclasse\u201d (del gruppo). Il testo non definisce      il concetto di \u201cclasse\u201d, ma lascia intendere che i consumatori e gli      utenti possono considerarsi parti di una medesima classe, meritevole di      tutela collettiva, in quanto siano omogenei i diritti individuali lesi e      siano identiche le fonti da cui scaturisce l\u2019obbligazione risarcitoria      (contratto, atto illecito, pratiche commerciali scorrette, comportamenti      anticoncorrenziali). L\u2019azione di classe      pu\u00f2 essere proposta contro soggetti privati (Imprese). La domanda deve      essere presentata con atto di citazione al tribunale ordinario (che tratta      la causa in composizione collegiale) avente sede nel capoluogo della      Regione in cui ha sede l\u2019impresa convenuta in giudizio. Il Tribunale, in      prima udienza, decide con ordinanza sull\u2019ammissibilit\u00e0 della domanda. In      detta ordinanza si definiscono, da una parte, i caratteri dei diritti      individuali oggetto del giudizio (specificando i criteri in base ai quali      i soggetti richiedenti sono inclusi o esclusi), dall\u2019altra vengono fissati      i termini e le modalit\u00e0 della pubblicit\u00e0 pi\u00f9 opportuna per sollecitare      altre adesioni. Con la stessa ordinanza il Tribunale fissa un termine      perentorio, di massimo 120 giorni dalla scadenza del termine per      effettuare la pubblicit\u00e0, entro il quale gli atti di adesione (contenenti      l\u2019elezione di domicilio e l\u2019indicazione degli elementi costitutivi del      diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria) dovranno      essere depositati in Cancelleria. Copia dell\u2019ordinanza \u00e8 trasmessa dalla Cancelleria      al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne cura ulteriori forme di      pubblicit\u00e0, anche informatiche. Alla scadenza di questo termine di      adesione, non saranno proponibili altre azioni di classe per i medesimi      fatti e verso la       stessa Impresa. I consumatori e gli utenti che vogliano      avvalersi di detto strumento, aderiscono all\u2019azione      di classe senza un difensore, rinunciando ad ogni altra azione restituria      o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo (fatti salvi i      diritti degli aderenti che non abbiano espressamente consentito la      transazione o nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata      del processo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altra cosa sono le azioni cumulative, nelle quali pi\u00f9 soggetti possono agire cumulativamente in giudizio nei confronti della medesima controparte (cio\u00e8, pi\u00f9 soggetti danno mandato ad un avvocato per agire nel medesimo procedimento).<br \/> Gli effetti della sentenza, in questo caso, si producono solo nei confronti delle parti del procedimento e non di quei soggetti che, pur avendo gli stessi diritti ed avendo subito lo stesso danno dalla medesima controparte, non si sono costituiti in giudizio. <br \/> Se la sentenza sar\u00e0 favorevole, gli altri potranno, tutt\u2019al pi\u00f9, intentare un\u2019altra causa nei confronti della stessa controparte, sperando di ottenere una sentenza analoga.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<div><span style=\"font-size: x-small;\">{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Class Action o Azione Collettiva \u00e8\u00a0 uno strumento giudiziario che permette la tutela ed il risarcimento dei consumatori danneggiati da un\u2019impresa commerciale. 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