{"id":174,"date":"2011-04-16T22:58:21","date_gmt":"2011-04-16T22:58:21","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/sicurezza-dei-prodotti-tutela-dei-consumatori-e-risarcimento-del-danno\/"},"modified":"2011-04-16T22:58:21","modified_gmt":"2011-04-16T22:58:21","slug":"sicurezza-dei-prodotti-tutela-dei-consumatori-e-risarcimento-del-danno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=174","title":{"rendered":"Sicurezza dei prodotti , Tutela dei consumatori e Risarcimento del danno."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-173\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/giocattoli3.jpg\" border=\"0\" width=\"290\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/giocattoli3.jpg 328w, https:\/\/servizilegali.org\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/giocattoli3-300x141.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sicurezza dei prodotti , Tutela dei consumatori e Risarcimento del danno<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un prodotto \u00e8 considerato sicuro se \u00e8 conforme alle disposizioni specifiche relative alla sicurezza. Esiste infatti tutta una serie di norme che riguardano alcune categorie di prodotti specifici, come i giocattoli, gli ascensori, gli esplosivi per uso civile, i dispositivi medici ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In mancanza di tali regolamentazioni, un prodotto \u00e8 sicuro quando risponde ad una legittima attesa di sicurezza del consumatore, che utilizza il prodotto in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, in particolare in occasione dell\u2019utilizzo, dell\u2019impianto, della messa in servizio o della manutenzione del prodotto. Alcuni criteri permettono di verificare se questa condizione \u00e8 soddisfatta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per sapere se un prodotto \u00e8 conforme agli obblighi di sicurezza, occorre basarsi su:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>le norme      tecniche sulla fabbricazione dei prodotti; <\/li>\n<li>le      raccomandazioni della Commissione europea; <\/li>\n<li>i codici      di buona condotta in vigore nei diversi settori interessati; <\/li>\n<li>lo stato      attuale delle conoscenze e della tecnica; <\/li>\n<li>la      sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi. <\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche i prodotti utilizzati nell\u2019ambito di una prestazione di servizi devono essere sicuri, e devono rispettare le medesime norme di sicurezza dei prodotti commercializzati (ad esempio, i macchinari utilizzati dall\u2019estetista, il tagliaerba preso a noleggio ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019obbligo generale di sicurezza <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tutti i prodotti commercializzati sul mercato nell\u2019Unione europea devono essere sicuri<\/strong>. Quest\u2019obbligo \u00e8 applicato a <strong>tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori o anche solo messi a loro disposizione<\/strong> in modo indiretto, ad esempio nell\u2019ambito di una prestazione di servizi. Qualsiasi prodotto che sia, comunque, suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, fornito o reso disponibile a titolo gratuito o oneroso nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo, deve essere sicuro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo della sicurezza di un prodotto si impone tanto ai <strong>produttori<\/strong> che ai <strong>distributori<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i <strong>produttori<\/strong> devono adottare le misure adeguate per eliminare i rischi legati ad un      utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile dei prodotti      commercializzati. Nel caso non sia possibile un\u2019eliminazione totale dei      rischi connessi all\u2019utilizzo del prodotto, occorre ridurli al minimo e      informare adeguatamente i consumatori del rischio e delle precauzioni da      osservare nell\u2019 utilizzo.<br \/> Le misure che i produttori devono adottare possono assumere forme molto      variabili: dall\u2019<strong>adeguata informazione<\/strong> al consumatore      circa l\u2019utilizzo e le precauzioni, ai <strong>controlli a campione <\/strong>sui      vari prodotti per testarne la sicurezza, dal <strong>ritiro<\/strong> dal      mercato del prodotto rivelatosi pericoloso, al <strong>richiamo<\/strong> del prodotto (che prevede, cio\u00e8, la restituzione del prodotto pericoloso      gi\u00e0 fornito al consumatore);<\/li>\n<li>i <strong>distributori<\/strong> non possono vendere dei prodotti sapendo (o dovendo sapere, sulla base      delle informazioni in loro possesso) che quest\u2019ultimi non soddisfano      l\u2019obbligo di sicurezza. Essi devono, inoltre, collaborare ai suddetti      controlli a campione sui prodotti in vendita ed all\u2019adozione delle altre      misure nel caso in cui il prodotto si riveli pericoloso.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>. Le informazioni da fornire <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I produttori devono trasmettere ai consumatori tutte <strong>le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi <\/strong>inerenti all\u2019utilizzo del prodotto. <br \/> Queste informazioni permettono ai consumatori di prendere determinate precauzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per essere complete, le informazioni fornite dai produttori devono riguardare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la      descrizione delle precauzioni d\u2019uso che il consumatore deve osservare al      fine di evitare qualsiasi rischio; <\/li>\n<li>la      descrizione dei rischi inerenti un prodotto durante la sua normale durata      di utilizzo, che deve essere chiara e comprensibile, in maniera tale che      l\u2019eventuale rischio sia facilmente riconoscibile da parte del consumatore;<\/li>\n<li>la      menzione dei rischi ragionevolmente prevedibili, quando non sono      immediatamente rilevabili;<\/li>\n<li>la      tracciabilit\u00e0 del prodotto, le informazioni, cio\u00e8, circa la sua      composizione e le norme osservate durante la fabbricazione;<\/li>\n<li>la      riconducibilit\u00e0 del prodotto al produttore (devono essere indicati gli      estremi di identificazione del produttore).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un prodotto <strong>sicuro<\/strong>,in base all\u2019art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), \u00e8 un qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta nessun rischio o soltanto rischi ridotti, compatibili con il suo utilizzo e considerati accettabili secondo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre ad una normativa sulla sicurezza dei prodotti in generale, vi \u00e8 anche tutta una serie di <strong>norme specifiche che disciplinano la sicurezza di determinati prodotti<\/strong>, pi\u00f9 a rischio di altri a causa delle loro particolari caratteristiche (ad esempio gli alimenti) o perch\u00e9 destinati a particolari categorie di soggetti (ad esempio i giocattoli, in quanto destinati ai bambini).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disposizioni comunitarie specifiche impongono requisiti obbligatori sia per <strong>alcuni rischi <\/strong>particolari, sia per alcune categorie di prodotti o servizi. <em>Esempio<\/em>: la direttiva 88\/378\/CE prevede che &#8220;<em>i giocattoli destinati all\u2019utilizzo in acqua poco profonda e destinati a portare o supportare il bambino sull\u2019acqua devono essere concepiti e fabbricati in modo da ridurre, per quanto possibile e tenuto conto delle raccomandazioni per l\u2019utilizzo dei giocattoli, i rischi di perdita della galleggiabilit\u00e0 del giocattolo e di perdita dell\u2019appoggio dato al bambino<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I prodotti commercializzati all\u2019interno dell\u2019Unione devono essere sicuri e devono rispettare determinate norme tecniche riguardo la fabbricazione, l\u2019informazione al consumatore circa l\u2019utilizzo, i controlli sulla sicurezza. I giocattoli e gli elettrodomestici devono presentare il marchio CE, garanzia di sicurezza. Il marchio CE viene apposto dal produttore o dall\u2019importatore che in questo modo garantisce, sotto la propria responsabilit\u00e0, che il giocattolo \u00e8 stato fabbricato in conformit\u00e0 alle norme armonizzate ed alle norme nazionali e che \u00e8 idoneo all\u2019utilizzo da parte dei bambini della fascia d\u2019et\u00e0 per cui \u00e8 proposto. L\u2019unico marchio obbligatorio per gli elettrodomestici \u00e8 il marchio \u201cCe\u201d, di conformit\u00e0 europea: \u00e8 apposto dallo stesso fabbricante, che attesta cos\u00ec che l\u2019apparecchio \u00e8 stato costruito nel rispetto delle norme vigenti. Spetta alle autorit\u00e0 nazionali l\u2019eventuale verifica dell\u2019autenticit\u00e0 di questa dichiarazione. Lo troviamo su asciugacapelli e lavatrici, macchine da caff\u00e8 e televisori, sulle scatole di lampadine e sui frigoriferi, fino ai comunissimi interruttori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma \u00e8 veramente una garanzia di sicurezza? Nasce pi\u00f9 per aspetti legali e commerciali che di tutela dei consumatori, ma \u00e8 una specie di \u201cpassaporto\u201d autocertificato, che indica la conformit\u00e0 dei prodotti a tutte le disposizioni previste da 16 direttive europee in materia di sicurezza, sanit\u00e0 pubblica e tutela del consumatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organismo europeo di normalizzazione \u00e8 <em>il COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE <\/em>(<a href=\"http:\/\/www.cen.eu\/cen\/pages\/default.aspx\">CEN<\/a>). <br \/> In Italia, l\u2019organismo di normalizzazione \u00e8 l\u2019ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE (<a href=\"http:\/\/www.uni.com\/it\/\">UNI<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda le autorit\u00e0 amministrative competenti ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei prodotti, in Italia operano i ministeri delle attivit\u00e0 produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell\u2019interno, dell\u2019economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> La responsabilit\u00e0 del danno da prodotti difettosi <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui si verifichi un danno al consumatore che abbia utilizzato un determinato prodotto, occorre innanzitutto verificare se il produttore abbia osservato tutte le norme previste per la sicurezza del prodotto stesso, sia durante la fabbricazione, sia con riguardo al dovere di informazione. Qualora il produttore non le abbia osservate o abbia, comunque, immesso sul mercato un prodotto pericoloso, \u00e8 obbligato a <strong>risarcire i danni<\/strong> causati all\u2019integrit\u00e0 fisica o ai beni di una persona. Va, comunque, sempre valutato l\u2019eventuale concorso di colpa del consumatore, allorquando il danno sia ascrivibile anche o, solamente, al comportamento incauto del consumatore stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 114 del codice del consumo (d. lgs. 206 del 6 settembre 2005 n. 206) <strong>il produttore \u00e8 responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 considerato produttore: ogni persona che partecipa al processo di fabbricazione o di produzione: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia. <br \/> <strong>Se il produttore non pu\u00f2 essere identificato<\/strong>, \u00e8 sottoposto alla stessa responsabilit\u00e0 il <strong>fornitore <\/strong>che abbia distribuito il prodotto nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l\u2019identit\u00e0 e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In alcune circostanze, il produttore non \u00e8 ritenuto responsabile del danno<\/strong>. L\u2019elenco delle cause di esenzioni figura all\u2019articolo 118 del codice del consumo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>qualora      il produttore non abbia messo in circolazione il prodotto;<\/li>\n<li>quando      il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del      prodotto;<\/li>\n<li>se il      produttore non ha prodotto o diffuso il bene per fini professionali o di      lucro;<\/li>\n<li>se il      difetto \u00e8 dovuto alla conformit\u00e0 del prodotto a norme imperative;<\/li>\n<li>se le      conoscenze tecniche e scientifiche al momento della messa in circolazione      del prodotto non consentivano di considerare il prodotto difettoso.<\/li>\n<li>nel caso      di un produttore o fornitore di un componente o di una materia prima, se      il difetto \u00e8 interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui detta      parte \u00e8 stata incorporata o alla conformit\u00e0 di questa alle istruzioni date      dal produttore che l\u2019ha utilizzata. <\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il comportamento del danneggiato pu\u00f2 concorrere a causare il danno ed il codice del consumo prevede &#8211; art. 122\u00a0-, che in questo caso il risarcimento sar\u00e0 diminuito secondo la gravit\u00e0 della colpa del danneggiato stesso e l\u2019entit\u00e0 delle conseguenze che ne sono derivate (ai sensi dell\u2019art. 1227 del cod. civile, che il codice del consumo richiama espressamente). Inoltre, il risarcimento non \u00e8 dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La vittima del danno<\/strong> deve intraprendere <strong>un\u2019azione giudiziaria <\/strong>per fare valere i suoi diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest\u2019azione ha un termine di prescrizione ed un termine di decadenza:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>deve      essere intentata entro 3 anni, a partire dal giorno in cui si ha      conoscenza del danno, del difetto e dell\u2019identit\u00e0 del produttore      (prescrizione); <\/li>\n<li>non pu\u00f2      pi\u00f9 essere intentata 10 anni dopo l\u2019immissione in circolazione del      prodotto (decadenza). <\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spetta alla vittima provare il danno, il difetto ed il nesso di causalit\u00e0 tra difetto e danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Sicurezza dei prodotti , Tutela dei consumatori e Risarcimento del danno. 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