{"id":171,"date":"2011-04-13T07:31:20","date_gmt":"2011-04-13T07:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/ordinanza-tar-lazio-3202-del-12-aprile-2011-rivio-alla-corte-costituzionale-la-mediazione-civile-obbligatoria\/"},"modified":"2011-04-13T07:31:20","modified_gmt":"2011-04-13T07:31:20","slug":"ordinanza-tar-lazio-3202-del-12-aprile-2011-rivio-alla-corte-costituzionale-la-mediazione-civile-obbligatoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=171","title":{"rendered":"Ordinanza TAR Lazio 3202 del 12 aprile 2011: Rinvio alla  Corte Costituzionale la Mediazione Civile obbligatoria"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-170\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Corte%20Cost.jpg\" border=\"0\" width=\"0\" height=\"12\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-170\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Corte%20Cost.jpg\" border=\"0\" width=\"0\" height=\"12\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-163\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/03\/images3.jpg\" border=\"0\" width=\"127\" height=\"191\" \/><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2>Ordinanza TAR Lazio 3202 del 12 aprile 2011 manda in Corte costituzionale la mediaconciliazione<\/h2>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<\/p>\n<p>interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;<\/p>\n<p>2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione  agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimit\u00e0  costituzionale dell\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo  periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio  un\u2019azione relativa alle controversie nelle materie espressamente  elencate l\u2019obbligo del previo esperimento del procedimento di  mediazione), secondo periodo (che prevede che l\u2019esperimento di  mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale),  terzo periodo (che dispone che l\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita  dal convenuto o rilevata d\u2019ufficio dal giudice);<\/p>\n<p>3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione  agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimit\u00e0  costituzionale dell\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove  dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della  parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli  enti pubblici e privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza.<\/p>\n<p>4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l\u2019immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<\/p>\n<p>5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente  ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del  Consiglio dei ministri, nonch\u00e9 comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati e del Senato della Repubblica.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>La Corte costituzionale decider\u00e0, dunque:\u00a0\u00a01) della costituzionalit\u00e0 o meno della disposizione che prevede\u00a0l&#8217;obbligo dell&#8217;esperimento del procedimento di media-conciliazione come condizione di procedibilit\u00e0 del ricorso al giudice; 2) della costituzionalit\u00e0 o meno\u00a0della disposizione che prevede che\u00a0a poter costituire gli organismi di mediaconciliazione &#8220;sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Testo Integrale dell\u2019Ordinanza, con motivi e deduzioni.<\/p>\n<p align=\"center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p align=\"center\"> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<\/p>\n<p align=\"center\">(Sezione Prima)<\/p>\n<p align=\"center\">ha pronunciato la presente<\/p>\n<p align=\"center\"> ORDINANZA<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, proposto da:<\/p>\n<p>Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura Italiana &#8211; Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell&#8217;Ordine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d\u2019Errico, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf &#8211; Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell\u2019ultimo in Roma, v.le Parioli, n. 180;<\/p>\n<p>contro<br \/> Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br \/> e con l&#8217;intervento di ad adiuvandum:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dell\u2019avv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei Lombardi, n. 4; <br \/> &#8211; Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia presso l\u2019avv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola di Rienzo, n. 92; <\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ad opponendum:<\/p>\n<p> &#8211; Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Bauduin e Giorgio Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell\u2019avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41; <br \/> &#8211; Adr Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo, n. 62;<\/p>\n<p>&#8211; Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da:<\/p>\n<p>Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Storace e Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;<\/p>\n<p>contro<br \/> Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br \/> per l&#8217;annullamento sia quanto al ricorso n. 10937 del 2010 che quanto al ricorso n. 11235 del 2010:<br \/> del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto &#8220;Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalit\u00e0 di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#8217;elenco dei formatori per la mediazione, nonch\u00e8 l&#8217;approvazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi, ai sensi dell&#8217;art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010\u201d, nonch\u00e9 per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 5 e 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 e Cost..<\/p>\n<p>Visto il ricorso n. 10937 del 2010; Visto il ricorso n. 11235 del 2010; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico in entrambi i ricorsi;<br \/> Visti gli atti di intervento ad adiuvandum nel ricorso n. 10937 del 2010; Visti gli atti di intervento ad opponendum nel ricorso n. 10937 del 2010; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa;<br \/> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<\/p>\n<ol>\n<li>Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in trattazione (n. 10937 del 2010; n. 11235 del 2010), che risultano connessi sotto il profilo oggettivo, nonch\u00e8 parzialmente connessi sotto il profilo soggettivo, stante l\u2019identit\u00e0 del provvedimento impugnato e delle resistenti amministrazioni della Giustizia e dello Sviluppo economico. In particolare, con entrambi i gravami, interposti rispettivamente con atti notificati nelle date del 22 e del 27 novembre 2010 e depositati nelle date del 7 e 13 dicembre 2010, si introduce lo scrutinio di legittimit\u00e0 del decreto 18 ottobre 2010, n. 180 adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ovvero il regolamento che, in forza della previsione di cui all\u2019art. 16 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, \u201cAttuazione dell\u2019art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali\u201d, reca la determinazione dei criteri e delle modalit\u00e0 di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#8217;elenco dei formatori per la mediazione, nonch\u00e9 l&#8217;approvazione delle indennit\u00e0 spettanti ai suddetti organismi.<br \/> I ricorrenti di entrambi i giudizi, nel prosieguo meglio specificati, ne domandano l\u2019annullamento in parte qua ritenendolo lesivo degli interessi della categoria forense, nonch\u00e9 illegittimo perch\u00e9 in contrasto con il precitato d. lgs. n. 28 del 2010, con la relativa legge delega ed affetto da eccesso di potere sotto vari profili. Nei limiti di cui all\u2019art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ovvero incidentalmente, lo scrutinio in trattazione concerne in parte qua anche gli artt. 5 e 16 dello stesso d. lgs. n. 28 del 2010, avverso i quali i ricorrenti di entrambi i giudizi spiegano eccezione di incostituzionalit\u00e0, per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione.<br \/> Nello scenario investito dal gravame si innesta anche la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u2019Unione europea, che ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Ancorch\u00e9, infatti, la precitata legge delega n. 69 del 2009 non menzioni specificamente la direttiva n. 2008\/52\/CE, l\u2019ambito oggetto di regolazione comunitaria \u00e8 pressoch\u00e8 coincidente con quello disciplinato dalle richiamate norme legislative nazionali ed attuato con il decreto impugnato, ed il comma 2 nonch\u00e9 il terzo criterio e principio direttivo della legge delega in parola (art. 60, l. n. 69 del 2009) prescrivono al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria.<br \/> Tant\u2019\u00e8 che la direttiva n. 2008\/52\/CE \u00e8 stata richiamata espressamente nel preambolo del decreto delegato 28\/2010.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2. Prima di dare ingresso alla disamina delle questioni introdotte dai ricorrenti, e, segnatamente, delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013 alcune delle quali ad avviso della Sezione risultano rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate \u2013 occorre prioritariamente affrontare, com\u2019\u00e8 d\u2019uopo, le questioni di carattere pregiudiziale.<\/p>\n<p>2.1. In detto ambito, in riferimento al ricorso n. 10937 del 2010, viene in immediata evidenza l\u2019eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai resistenti Ministero della giustizia e Ministero per lo sviluppo economico nei confronti del ricorrente Organismo Unitario dell\u2019Avvocatura Italiana &#8211; O.U.A., ritenuto privo della rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria degli avvocati, che il ricorso assume lesi.<br \/> Si osserva, al riguardo, che il gravame in parola risulta proposto, oltre che da O.U.A., da ordini esponenziali della categoria forense e da singoli avvocati ad essi iscritti.<br \/> I primi sono pacificamente legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria nel suo complesso, di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque, come nella fattispecie, il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa (tra altre, C. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 8006; VI, 14 giugno 2004, n. 3874; V, 7 marzo 2001, n. 1339; Tar Lazio, Roma, I, 16 maggio 2005, n. 3770). I secondi sono legittimati a difendere i propri interessi legittimi.<br \/> Ne deriva che l\u2019eccezione \u2013 come, del resto, sembrano essere ben consapevoli gli stessi eccepenti \u2013 \u00e8 suscettibile, al pi\u00f9, in caso di accoglimento, di condurre all\u2019estromissione dal giudizio n. 10937 del 2010 dell\u2019O.U.A., e giammai di paralizzare l\u2019esame di merito delle doglianze introdotte con il ricorso \u2013 e, indi, massimamente, di quelle attinenti alla verifica di costituzionalit\u00e0 \u2013 in relazione alle quali permarrebbe, comunque, l\u2019interesse ad agire degli altri ricorrenti.<br \/> Di talch\u00e8 l\u2019esame della questione attinente alla legittimazione ad agire di O.U.A., anche alla luce delle argomentazioni difensive sul punto svolte dall\u2019Organismo [che, pur non obliando che la Corte Costituzionale ha escluso la legittimazione di O.U.A. a rappresentare e tutelare gli interessi giuridici appartenenti alla classe forense nelle sue vesti istituzionalizzate (sentenza 21 novembre 2006, n. 390), ha invocato il ruolo di organo titolare della rappresentanza politica dell\u2019Avvocatura italiana conferitogli dall\u2019art. 6 dello Statuto, e si \u00e8 appellato all\u2019evoluzione interpretativa-ampliativa della nozione di legittimazione attiva nel processo amministrativo], non si configura come pregiudiziale rispetto alla presente ordinanza, e, pu\u00f2, pertanto, essere senz\u2019altro rinviato all\u2019atto del pronunciamento definitivo sul gravame stesso. <br \/> 2.2. Anche nel ricorso n. 11235 del 2010 i resistenti Ministero della giustizia e Ministero per lo sviluppo economico hanno spiegato eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti dell\u2019unico ricorrente, Unione Nazionale delle Camere Civili \u2013 UNCC, sostenendo che la rappresentanza istituzionale dei professionisti del settore che occupa appartiene esclusivamente al Consiglio dell\u2019Ordine e al Consiglio Nazionale Forense.<br \/> L\u2019eccezione deve essere respinta. \u00c8 principio giurisprudenziale pacifico che un&#8217;associazione professionale, se e in quanto ne sia comprovato un apprezzabile grado di rappresentativit\u00e0, pu\u00f2 essere legittimata ad impugnare provvedimenti lesivi, oltre che di interessi propri, di interessi collettivi della categoria, non anche di singole posizioni giuridiche degli associati (C. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5498; Tar Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2008, n. 11015).Nella fattispecie, alla luce dello statuto dell\u2019UNCC, la ricorrente risulta essere associazione non riconosciuta costituita tra associazioni di avvocati civilisti, avente scopo, tra altri, di promuovere iniziative dirette a conseguire un miglior funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile (art. 2, lett. a) e di rappresentare a livello nazionale le istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all\u2019Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell\u2019Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l\u2019Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi (art. 2, lett. g), senza che lo statuto stesso preveda una qualche limitazione dei mezzi mediante i quali realizzare i detti scopi. Riferisce, inoltre, la ricorrente, senza essere smentita dalle eccepenti, di contare circa settemila iscritti sull\u2019intero territorio nazionale, e di essere stata riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense tra le associazioni maggiormente rappresentative dell\u2019Avvocatura nel suo complesso.<\/p>\n<p>2.3. Nell\u2019ambito del ricorso n. 10937 del 2010, l\u2019interveniente ad opponendum Associazione Avvocati per la mediazione afferma che il ricorso stesso \u00e8 inammissibile per mancanza di interesse ad agire, non concretando l\u2019atto impugnato, avente natura regolamentare, una diretta ed immediata lesione in capo ai ricorrenti.<br \/> L\u2019eccezione va immediatamente apprezzata.<br \/> Infatti, se, per un verso, pu\u00f2 fondatamente dubitarsi che gli interventori in un giudizio amministrativo possano formulare autonomi mezzi di gravame, sia che intervengano ad adiuvandum sia che intervengano ad opponendum, traducendosi, in questo ultimo caso, gli stessi motivi in una sorta di ricorso &#8220;incidentale&#8221; per conto dell&#8217;autorit\u00e0 che ha emanato l&#8217;atto impugnato (Tar Campania, Napoli, 10 agosto 1987, n. 175), per altro verso la questione proposta afferisce alla verifica della sussistenza delle condizioni della interposta azione impugnatoria, ed \u00e8 pertanto rilevabile d\u2019ufficio.<br \/> Nel merito, essa \u00e8 per\u00f2 da respingere.<br \/> E\u2019 vero che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza amministrativa, le norme regolamentari, categoria cui \u00e8 pacificamente ascrivibile l\u2019impugnato decreto n. 180 del 2010, vanno impugnate unitamente all&#8217;atto applicativo, che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.<br \/> Ma la descritta regola \u00e8 diretta conseguenza della natura, solitamente generale ed astratta, delle previsioni di fonte regolamentare, sicch\u00e8 trova eccezione per i provvedimenti che, sia pur di natura regolamentare, presentano un carattere specifico e concreto, e sono idonei ad incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati: in tal caso sorge l&#8217;onere di immediata impugnazione, a decorrere dalla pubblicazione nelle forme previste dalla legge (C. Stato, V, 19 novembre 2009; IV, 17 aprile 2002, n. 2032).<br \/> Siffatta ultima evenienza si apprezza nella fattispecie, in cui il regolamento impugnato regola puntualmente e compiutamente l\u2019iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, con criteri che svelano un immediato e certo effetto precettivo ovvero conformativo in relazione alla posizione della platea dei soggetti interessati all\u2019iscrizione.<br \/> Risulta, pertanto, pienamente ammissibile la domanda diretta ed autonoma di verifica giudiziale della conformit\u00e0 a legge dell\u2019atto che li contiene, che risulta preordinata all\u2019utilit\u00e0 consistente nell\u2019evitarne l\u2019efficacia cogente per ogni avente causa, in osservanza del termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, senza, cio\u00e8, che sia necessario rimandarne l&#8217;impugnazione al momento successivo dell\u2019adozione dei conseguenti provvedimenti applicativi o esecutivi, che, del resto, non potrebbero che esplicare effetti meramente consequenziali rispetto all\u2019atto stesso, che funge loro da indeclinabile presupposto.<br \/> 2.4. Va ancora riferito che nel ricorso n. 10937 del 2010 hanno spiegato intervento volontario adesivo alle domande ricorsuali l\u2019Associazione degli Avvocati Romani, l\u2019Associazione Agire e informare, il Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati di Firenze e il Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati di Salerno.<br \/> Hanno, invece, spiegato intervento volontario ad opponendum, oltre alla gi\u00e0 citata Associazione Avvocati per la mediazione, anche l\u2019Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l\u2019Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e l\u2019Organismo di mediazione ADR Center s.p.a..<br \/> Con riferimento alla posizione di tutti i nominati intervenienti, va preliminarmente ribadito, in forza delle argomentazioni di cui ai punti che precedono, che il ricorso in parola risulta ritualmente interposto da soggetti legittimati ad agire e che il provvedimento di cui si domanda l\u2019annullamento si configura come direttamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.<br \/> Va ulteriormente osservato che le amministrazioni che hanno adottato l\u2019atto impugnato (Giustizia e Sviluppo economico), parti necessarie della controversia, sono state regolarmente evocate in giudizio, nel quale si sono costituite in resistenza.<br \/> Tanto premesso, il Collegio ritiene, anche qui, che pu\u00f2 essere rimandato all\u2019atto della definizione del gravame l\u2019approfondimento delle articolate questioni (di cui alcune sollevate, con eccezioni incrociate, dalle parti costituite) che non si rivelano direttamente ovvero immediatamente incidenti sullo scrutinio di manifesta fondatezza delle spiegate eccezioni di costituzionalit\u00e0.<br \/> In detta sede, si avr\u00e0, indi, cura di delineare puntualmente i soggetti nei confronti dei quali la sentenza di merito deve e pu\u00f2 essere resa, previa disamina della sussistenza delle condizioni legittimanti gli interventi volontari nel giudizio amministrativo. <br \/> Non appare, comunque, sin d\u2019ora superfluo rammentare che tali condizioni consistono, per gli interventori ad adiuvandum, nella carenza di una posizione sostanziale di interesse legittimo, cui conseguirebbe, anzich\u00e9 la assunta posizione adesiva, la proposizione di autonomo ricorso nei prescritti termini di decadenza (C. Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6483), e, per gli interventori ad opponendum, nella titolarit\u00e0 di un interesse contrario a quello azionato dai deducenti, il quale potrebbe subire pregiudizio dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato (Tar Lazio, Roma, I, 4 giugno 2007, n. 5149).<br \/> 3. A questo punto deve necessariamente essere svolta, ancorch\u00e8 sinteticamente, l\u2019illustrazione del quadro normativo della controversia, per quanto qui di interesse.<br \/> 4. In forza dell\u2019invito formulato agli Stati membri dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottate dal Consiglio nel maggio 2000 sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, nonch\u00e9 del Libro verde presentato dalla Commissione nell\u2019aprile del 2002, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie nelle predette materie, la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u2019Unione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.<br \/> Come sempre in tema di diritto comunitario, i \u201cconsiderando\u201d della direttiva delineano la generale impostazione conferita all\u2019oggetto della regolazione, sia quanto alle finalit\u00e0, sia quanto alle caratteristiche. <br \/> La direttiva chiarisce innanzitutto che l\u2019obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, la disponibilit\u00e0 del servizio di mediazione, nel contesto della politica dell\u2019Unione europea volta a istituire uno spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia, \u00e8 un importante contributo al corretto funzionamento del mercato interno (quinto considerando). <br \/> Alla luce del sesto considerando della direttiva, la mediazione \u00e8, infatti, ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, poich\u00e9 le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilit\u00e0 di essere rispettati volontariamente, oltre a preservare pi\u00f9 facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche pi\u00f9 evidenti nelle questioni di portata transfrontaliera.<br \/> La direttiva intende indi delinearne gli elementi chiave, per rendere certo il relativo contesto giuridico (settimo considerando).<br \/> Sotto il profilo sostanziale, in positivo, si afferma che la direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai \u201cprocedimenti di mediazione interni\u201d (ottavo considerando).<br \/> In negativo, si afferma che la mediazione non dovrebbe applicarsi: \u201cai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facolt\u00e0 di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritti di famiglia e del lavoro\u201d (decimo considerando); \u201calle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l\u2019arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia\u201d (undicesimo considerando). <br \/> Quanto agli elementi chiave della mediazione, vengono in evidenza, sempre tra i considerando, la differenza tra mediatore e giudice (dodicesimo considerando), la possibilit\u00e0 di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero soggetto a incentivi o sanzioni, purch\u00e8 non venga impedita alle parti \u201cdi esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario\u201d (quattordicesimo considerando) ovvero non si impedisca alle parti, nell\u2019incoraggiare la mediazione, in relazione ai termini di prescrizione e di decadenza, \u201cdi adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all\u2019arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione\u201d (ventiquattresimo considerando), la fissazione di un termine al processo di mediazione (tredicesimo considerando), la riservatezza del relativo procedimento, anche in relazione all\u2019eventuale successivo procedimento giudiziario od arbitrale (ventitreesimo considerando), l\u2019esecutivit\u00e0 dell\u2019accordo scritto raggiunto, fatta salva l\u2019ipotesi di contrasto tra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che l\u2019obbligo contemplato nell\u2019accordo non possa essere per sua natura reso esecutivo (diciannovesimo considerando); ai fini erariali, la tendenziale neutralit\u00e0 finanziaria in relazione agli stati membri della mediazione, che pu\u00f2 includere \u201cil ricorso a soluzioni basate sul mercato\u201d(diciassettesimo considerando).<br \/> Viene inoltre in rilievo l\u2019assistenza del mediatore (decimo considerando), la sua formazione e l\u2019introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualit\u00e0 della fornitura del servizio (sedicesimo considerando), la flessibilit\u00e0 del procedimento di mediazione e l\u2019autonomia delle parti, nonch\u00e9 l\u2019efficacia l\u2019imparzialit\u00e0 e la competenza della mediazione (diciassettesimo considerando).<br \/> 4.1. La direttiva 2008\/52\/CE regola indi la materia con 14 articoli.<br \/> In particolare:<br \/> &#8211; l\u2019art. 1 enuncia l\u2019obiettivo della regolazione (\u201c\u2026facilitare l\u2019accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un\u2019equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario\u201d) e ne delinea il campo di applicazione [\u201c\u2026controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa n\u00e9 alla responsabilit\u00e0 dello Stato per atti o omissioni nell\u2019esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)].<br \/> &#8211; l\u2019art. 3, dedicato alle definizioni, dispone che per mediazione, al di l\u00e0 della denominazione, si intende un procedimento strutturato ove \u201c\u2026due o pi\u00f9 parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l\u2019assistenza di un mediatore. Tale procedimento pu\u00f2 essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto di diritto da uno Stato membro\u201d;<br \/> &#8211; lo stesso art. 3 esplicita che per mediatore si intende \u201c\u2026qualunque terzo cui \u00e8 chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato\u2026\u201d (lett. b), che comunque incoraggia \u201c\u2026la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti\u201d (par. 2).<br \/> &#8211; l\u2019art. 5, dedicato al ricorso alla mediazione, esplicitando l\u2019intendimento gi\u00e0 anticipato dal preambolo, prevede che \u201cL\u2019organo giurisdizionale investito di una causa pu\u00f2, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia\u2026\u201d e che \u201cLa presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l\u2019inizio del procedimento giudiziario, purch\u00e9 tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario\u201d.<br \/> &#8211; l\u2019art. 6 delinea la esecutivit\u00e0 degli accordi risultanti dalla mediazione, che \u00e8, peraltro, esclusa laddove \u201c\u2026il contenuto dell\u2019accordo \u00e8 contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l\u2019esecutivit\u00e0\u201d;<br \/> &#8211; l\u2019art. 8 dispone che \u201cGli Stati membri provvedono affinch\u00e9 alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza\u201d.<br \/> 5. Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, titolata \u201cDisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0 nonch\u00e9 in materia di processo civile\u201d, e, segnatamente, con l\u2019art. 60, il legislatore nazionale ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale (comma 1), nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformit\u00e0 ai principi e criteri direttivi enunciati al comma 3 (comma 2).<br \/> Tra questi ultimi, sono attinenti alla materia dell\u2019odierno contendere i principi e criteri direttivi dettati dalle lettere:<br \/> \u201ca) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l\u2019accesso alla giustizia; <br \/> b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all\u2019erogazione del servizio di conciliazione; <br \/> c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l\u2019estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l\u2019istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione\u2026; <br \/> d) prevedere che i requisiti per l\u2019iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; <br \/> e) prevedere la possibilit\u00e0, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; <br \/> f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; <br \/> g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolt\u00e0 di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; <br \/> h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; <br \/> n) prevedere il dovere dell\u2019avvocato di informare il cliente, prima dell\u2019instaurazione del giudizio, della possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019istituto della conciliazione nonch\u00e9 di ricorrere agli organismi di conciliazione; <br \/> p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell\u2019accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l\u2019accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altres\u00ec, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente\u2026 e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un\u2019ulteriore somma a titolo di contributo unificato&#8230;;<br \/> q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; <br \/> r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilit\u00e0 tale da garantire la neutralit\u00e0, l\u2019indipendenza e l\u2019imparzialit\u00e0 del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; <br \/> s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l\u2019espropriazione forzata, per l\u2019esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale\u201d.<br \/> 6. La delega in parola \u00e8 stata esercitata con il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.<br \/> L\u2019art. 2 del d. lgs. 28\/2010 recita che \u201c1. Chiunque pu\u00f2 accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto\u201d.<br \/> L\u2019art. 4 chiarisce che \u201c1. La domanda di mediazione\u2026\u00e8 presentata mediante deposito di un&#8217;istanza presso un organismo\u20262. L&#8217;istanza deve indicare l&#8217;organismo, le parti, l&#8217;oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico, l&#8217;avvocato \u00e8 tenuto a informare l&#8217;assistito della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L&#8217;avvocato informa altres\u00ec l&#8217;assistito dei casi in cui l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale&#8230;\u201d.<br \/> E\u2019 bene a questo punto illustrare l\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, che, in continuit\u00e0 logica con l\u2019ultima disposizione appena richiamata, sancisce al comma 1 che \u201cChi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari, \u00e8 tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazioneai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#8217;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L &#8216;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. L&#8217;improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza\u2026\u201d.<br \/> Esclusa, ai sensi dell\u2019ultimo periodo del ridetto comma 1 dell\u2019art. 5 la sua applicazione alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140-bis del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il successivo comma 4 dispone ancora che lo stesso comma 1 (nonch\u00e9 il comma 2) non si applica:<br \/> \u201ca) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#8217;opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; <br \/> b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all&#8217;articolo 667 del codice di procedura civile; <br \/> c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; <br \/> d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all&#8217;esecuzione forzata; <br \/> e) nei procedimenti in camera di consiglio; <br \/> f) nell&#8217;azione civile esercitata nel processo penale\u201d.<br \/> Regolati, poi, agli artt. 6, 8, 11, 12 e 13, il procedimento di mediazione, anche sotto il profilo temporale (art. 6: durata massima di quattro mesi), gli effetti dalla legge ricondotti ai suoi possibili esiti [a) mancata partecipazione senza giustificato motivo, art. 8, comma 5; b) raggiungimento dell\u2019accordo amichevole, formazione del relativo processo verbale anche sulla base di una proposta di mediazione, ed efficacia esecutiva ed esecuzione dell\u2019accordo, non contrario all\u2019ordine pubblico e a norme imperative, previa omologazione, art. 11, commi 1, 2, 3 e art. 12; c) mancato raggiungimento dell\u2019accordo, art. 11, comma 4], nonch\u00e9 le spese dell\u2019eventuale giudizio che fa seguito al procedimento di mediazione nel quale non si \u00e8 raggiunto un accordo (art. 13), il capo III del d. lgs. 28\/2010 \u00e8 dedicato agli organismi di mediazione.<br \/> Al riguardo, viene in rilievo la previsione dell\u2019art. 16, comma 1, della costituzione da parte di enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, di organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all&#8217;art. 2.<br \/> Tali organismi devono essere iscritti nel registro, con separate sezioni, disciplinato da appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico, che regola anche le indennit\u00e0 loro spettanti (art. 16, commi 1 e 2). <br \/> Dette amministrazioni costituiscono, per la parte di competenza, le autorit\u00e0 vigilanti sul registro (art. 16, comma 4). <br \/> Ai fini dell\u2019iscrizione, secondo il comma 3 dello stesso art. 16, gli organismi, unitamente alla relativa domanda, sono tenuti a depositare il proprio regolamento di procedura, la cui idoneit\u00e0 forma oggetto di specifica valutazione da parte del Ministero della giustizia, e il codice etico. Al regolamento devono inoltre essere allegate le tabelle delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi costituiti da enti privati, che sono a loro volta proposte per l&#8217;approvazione, a norma del successivo art. 17. <br \/> Invero, l\u2019art. 17, disposto ai commi 2 e 3 che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall&#8217;imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, e che il verbale di accordo \u00e8 esente dall&#8217;imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (altrimenti l&#8217;imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente), prevede al comma 4 che con il decreto di cui all&#8217;art. 16, comma 2, sono determinati:<br \/> \u201ca) l&#8217;ammontare minimo e massimo delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalit\u00e0 di ripartizione tra le parti; <br \/> b) i criteri per l&#8217;approvazione delle tabelle delle indennit\u00e0 proposte dagli organismi costituiti da enti privati; <br \/> c) le maggiorazioni massime delle indennit\u00e0 dovute, non superiori al venticinque per cento, nell&#8217;ipotesi di successo della mediazione; <br \/> d) le riduzioni minime delle indennit\u00e0 dovute nelle ipotesi in cui la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1\u201d.<br \/> La disposizione di cui alla appena citata lett. d) si correla al comma 5, che dispone che, quando la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, all&#8217;organismo non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0 dalla parte che si trova nelle condizioni per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<br \/> 7. Con decreto 18 ottobre 2010, n. 180 il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha adottato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalit\u00e0 di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#8217;elenco dei formatori per la mediazione, nonch\u00e9 l&#8217;approvazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi.<br \/> 8. Come gi\u00e0 sopra anticipato, il decreto n. 180 del 2010 \u00e8 l\u2019atto di cui in questa sede i ricorrenti domandano l\u2019annullamento in parte qua, per le ragioni che si passa sinteticamente ad illustrare.<br \/> 8.1. Nell\u2019ambito del ricorso, n. 10937 del 2010 (O.U.A. ed altri), il primo ed il secondo motivo di gravame (entrambi titolati: violazione di legge; violazione art. 16, d. lgs. 28\/10; erronea interpretazione; eccesso di potere; difetto di presupposto; illogicit\u00e0; arbitrariet\u00e0) racchiudono i tratti salienti dell\u2019interesse azionato in giudizio e investono anche questioni di rilevanza costituzionale. <br \/> Di essi si tratter\u00e0 pi\u00f9 diffusamente nell\u2019immediato prosieguo.<br \/> Il terzo motivo di ricorso (violazione di legge; violazione art. 16, d. lgs. 28\/10; violazione art. 60, l. 69\/09; erronea interpretazione; difetto di presupposto; eccesso di potere; arbitrariet\u00e0; illogicit\u00e0; sviamento) \u00e8 diretto avverso l\u2019art. 4, comma 4 del regolamento, che, nel subordinare l\u2019iscrizione degli organismi costituiti dai consigli dell\u2019ordine degli avvocati nel registro degli organismi di mediazione alla presentazione di una polizza assicurativa di importo non inferiore a \u20ac 500.000,00, introduce, secondo i ricorrenti, una limitazione all\u2019accesso all\u2019attivit\u00e0 di mediazione di tipo economico e finanziario che \u00e8 illegittima, in quanto non prevista n\u00e9 dalla legge delega 69\/09 n\u00e9 dal decreto delegato 28\/10.<br \/> Con lo stesso terzo motivo i ricorrenti avversano anche la disposizione transitoria di cui all\u2019art. 20 del regolamento, che consente l\u2019iscrizione di diritto nel registro degli organismi di mediazione degli organismi gi\u00e0 iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, rappresentando che tale previsione risulta del tutto arbitraria, tenendo conto sia dell\u2019art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010, che aveva previsto l\u2019operativit\u00e0 di detti organismi solo fino al momento dell\u2019entrata in vigore del regolamento, sia dell\u2019art. 60, comma 3, lett. e) ed f) della l. n. 69 del 2009, che collega piuttosto l\u2019immediata operativit\u00e0 dei procedimenti di mediazione all\u2019iscrizione di diritto nel relativo registro dei soli organismi eventualmente costituiti dai consigli dell\u2019ordine presso i tribunali.<br \/> Con il quarto motivo di ricorso (violazione di legge; violazione art. 17, d. lgs. 28\/10; erronea interpretazione; difetto di presupposto; eccesso di potere; sviamento) i ricorrenti lamentano che l\u2019art. 16 del regolamento, disattendendo l\u2019art. 17 del d. lgs. 28\/2010: a) non prevede la determinazione dell\u2019importo minimo delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi di mediazione in relazione al primo scaglione e non individua il criterio di calcolo e le modalit\u00e0 di ripartizione tra le parti; b) non appronta i criteri per l\u2019approvazione delle tabelle delle indennit\u00e0 proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati; c) non indica le maggiorazioni massime delle indennit\u00e0 dovute; d) non prevede la riduzione minima dell\u2019indennit\u00e0 nell\u2019ipotesi in cui la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<br \/> 8.2. Come si desume da quanto appena riferito, mentre la disamina della fondatezza delle doglianze di cui al terzo e quarto motivo di ricorso non investe l\u2019apprezzamento di questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, e pu\u00f2 essere rimandata all\u2019atto della definizione del gravame, analoga condizione non si ravvisa per le due prime doglianze, che vanno, pertanto, illustrate in dettaglio. <br \/> 8.3. Mediante le censure dedotte al primo ed al secondo motivo del gravame n. 10937 del 2010 i ricorrenti lamentano che il decreto 180\/2010 non reca alcun criterio volto a individuare e a selezionare gli organismi di mediazione in ragione dell\u2019attivit\u00e0 squisitamente giuridica che essi andranno ad effettuare, e che \u00e8 richiesto sia dalla normativa comunitaria [laddove dispone che la mediazione \u201csia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti\u201d (art. 4 direttiva 2008\/52\/CE)], sia dalla legge delega [art. 60, lett. b), l. n. 69 del 2009: \u201cprevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali ed indipendenti, stabilmente destinati all\u2019erogazione del servizio di conciliazione\u201d].<br \/> A sostegno della censura, viene ulteriormente osservato che l\u2019art. 4 del regolamento n. 180 del 2010, nel disciplinare l\u2019iscrizione, a domanda, degli organismi di mediazione, che possono essere costituiti sia da enti pubblici che da enti privati, si limita a prevedere, al comma 2, una serie di parametri di tipo amministrativo-economico-finanziario (tra cui la capacit\u00e0 finanziaria e organizzativa, il possesso di polizza assicurativa, la trasparenza amministrativa e contabile), poi a prescrivere, al comma 3, una verificazione di tipo \u201caggiuntivo\u201d sui requisiti di qualificazione dei mediatori, che viene demandata al responsabile del procedimento (\u201cIl responsabile verifica altres\u00ec i requisiti di qualificazione dei mediatori\u201d), senza essere in alcun modo correlata con le competenze giuridiche oggettivamente richieste dall\u2019attivit\u00e0 di mediazione.<br \/> A tale ultimo riguardo, i ricorrenti O.U.A. ed altri escludono che il criterio selettivo di cui lamentano la carenza possa essere costituito dalla previsione di cui all\u2019art. 4, comma 3, del regolamento impugnato, che prevede, alla lett. a), che il mediatore deve essere in possesso di \u201cun titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale\u201d ovvero, in alternativa, essere iscritto \u201cad un ordine o collegio professionale\u201d e, alla lett. b), che il mediatore abbia \u201cuna specifica formazione e\u2026uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione\u201d regolati al successivo art. 18.<br \/> Ci\u00f2 in quanto, secondo i ricorrenti, tutti tali elementi, essendo sprovvisti dell\u2019indicazione di una specifica professionalit\u00e0, delineano un\u2019area generica, attinente al solo ambito della formazione culturale, e che risulta, pertanto, priva di quegli agganci ad una precipua qualificazione e perizia nell\u2019ambito giuridico e processuale \u2013 senza la quale l\u2019attivit\u00e0 formativa specifica prevista, peraltro esigua, non pu\u00f2 raggiungere utili scopi \u2013 che essi ritengono invece necessaria in ragione della tipologia della prestazione che deve essere resa. E ci\u00f2 soprattutto considerando che, alla luce dell\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, per le materie ivi previste, l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale, ovvero si pone come alternativa al sistema giudiziale o quale funzione stragiudiziale di soddisfazione di pretese giuridiche.<br \/> L\u2019assunto secondo il quale il procedimento di mediazione non pu\u00f2 che essere gestito con l\u2019ausilio dei soggetti svolgenti la professione legale viene dai ricorrenti affidata anche alla considerazione che:<br \/> &#8211; il procedimento di mediazione non positivamente concluso incide sulle spese del successivo giudizio [art. 13, d. lgs. 28\/10; art. 60, lett. p), l. 69\/09];<br \/> &#8211; il verbale dell\u2019accordo conclusivo del procedimento di mediazione, non contrario all\u2019ordine pubblico o a norme imperative, nonch\u00e9 sottoposto ad omologazione, ha efficacia di titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, per l\u2019esecuzione in forma specifica e per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, d. lgs. 28\/10);<br \/> &#8211; l\u2019avvocato ha l\u2019obbligo di informare il proprio assistito, all\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, della possibilit\u00e0 di avvalersi della mediazione [art. 4, comma 3, d. lgs. 28\/10; art. 60, lett. n), l. 69\/09], nonostante lo svolgimento della relativa attivit\u00e0 sia, poi, demandato ad altre categorie professionali.<br \/> Proseguendo nel descritto ambito argomentativo, i ricorrenti pervengono, infine, alla conclusione che l\u2019intero corpo sistematico delle fonti di disciplina del procedimento di mediazione faccia emergere evidenti profili di contraddittoriet\u00e0, ed, in particolare, che la mancata previsione di idonei criteri di valutazione della competenza degli organismi di mediazione ponga il regolamento impugnato in palese contrasto non tanto con l\u2019art. 16 del d. lgs. 28\/2010, ma piuttosto con i principi generali e l\u2019insieme delle disposizioni dell\u2019intero impianto legislativo considerato.<br \/> 8.4. Sempre nell\u2019ambito del ricorso n. 10937 del 2010, i ricorrenti espongono che gli artt. 5 e 16 del d. lgs. 28\/2010 non sfuggirebbero a censure di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione.<br \/> In particolare:<br \/> a) l\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, nel prevedere che l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0, rilevabile anche d\u2019ufficio, della domanda giudiziale in riferimento alle controversie nelle previste materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilit\u00e0 medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari), precluderebbe l\u2019accesso diretto alla giustizia, disattendendo espressamente le previsioni della legge delega, art. 60 della l. n. 69 del 2009, e, segnatamente, il principio e criterio direttivo di cui alla lett. a), che lo tutela specificamente; <br \/> b) l\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, ponendo quali criteri di selezione degli organismi abilitati alla mediazione esclusivamente la \u201cseriet\u00e0 ed efficienza\u201d, liberalizzerebbe il settore, contravvenendo sia all\u2019art. 4 della direttiva 2008\/52\/CE, sia alla citata legge di delega, lett. b), che fanno riferimento, rispettivamente, ai criteri della competenza e della professionalit\u00e0. <br \/> 8.5. Passando all\u2019illustrazione del ricorso n. 11235 del 2010, si rileva che esso consta di tre censure.<br \/> Con la prima (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 5 e 17 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente UNCC sostiene che il legislatore delegato \u00e8 incorso in eccesso di delega laddove ha introdotto l\u2019obbligatoriet\u00e0 della mediazione e l\u2019improcedibilit\u00e0 del giudizio interposto senza il previo esperimento della mediazione, entrambi non previsti dalla legge delega.<br \/> Con la seconda (illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 8 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione) la ricorrente sostiene che, poich\u00e9 nella logica del decreto delegato, le scelte che la parte \u00e8 chiamata ad effettuare nel procedimento di mediazione sono suscettibili di condizionare l\u2019esito del successivo processo, per un verso la mancata previsione nel procedimento stesso della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019assistenza del difensore viola l\u2019art. 24 della Costituzione (nonch\u00e9 favorisce le classi pi\u00f9 abbienti, facoltizzate ad avvalersene), per altro verso l\u2019introduzione della possibilit\u00e0 di acquisire elementi di prova in assenza di difesa tecnica, non prevista dalla legge delega, concreta eccesso di delega ex art. 76 Cost..<br \/> Con il terzo motivo di gravame [violazione dell\u2019art. 60, comma III, lett. b) della l. n. 69 del 2009 e dell\u2019art. 16 del d. lgs. 20\/2010 \u2013 eccesso di potere per irragionevolezza &#8211; illegittimit\u00e0 derivata dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 16 del d. lgs. 28\/2010 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione] la ricorrente lamenta che, laddove la legge delega pone il requisito dell\u2019indipendenza sia in capo agli organismi di mediazione sia in capo ai singoli mediatori, l\u2019art. 4 del decreto impugnato assicura tale indipendenza in misura molto minore, riferendola esclusivamente \u201callo svolgimento del servizio di mediazione\u201d. <br \/> 9. A questo punto va subito chiarito che le eccezioni di costituzionalit\u00e0 relative alla mancata previsione nel procedimento di mediazione della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019assistenza del difensore nonch\u00e9 alla mancata esplicitazione in capo agli organismi di mediazione del requisito della indipendenza, sollevate esclusivamente nel ricorso n. 11235 del 2010, si profilano non rilevanti ai fini del presente giudizio.<br \/> La prima in quanto priva di qualsiasi collegamento diretto od indiretto con la domanda demolitoria del regolamento impugnato avanzata innanzi a questa sede; la seconda in quanto afferisce esclusivamente allo scrutinio di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 4 del regolamento stesso.<br \/> 10. Ritiene, invece, il Collegio che le altre questioni di costituzionalit\u00e0 sollevate dai ricorrenti sono rilevanti ai fini della decisione del gravame e non si profilano manifestamente infondate.<br \/> Esse investono, precisamente:<br \/> &#8211; l\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l\u2019obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l\u2019esperimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza);<br \/> &#8211; l\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza.<br \/> 11. Va, quindi, ora immediatamente affrontato il profilo della rilevanza ai fini della decisione della presente controversia delle questioni di cui al precedente punto 10.<br \/> Punto centrale della stessa, nonch\u00e9 qualificante espressione dell\u2019interesse sostanziale dedotto in giudizio, alla luce della prima e dalla seconda doglianza di cui al ricorso n. 10937 del 2010, \u00e8 la dedotta omissione, da parte dell\u2019art. 4 dell\u2019impugnato regolamento 180\/2010, di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalit\u00e0 giuridico-processuale del mediatore.<br \/> L\u2019illegittimit\u00e0 di siffatta omissione, precisano i ricorrenti, non si apprezza che in relazione alle previsioni contenute nell\u2019art. 4 della direttiva 2008\/52\/CE e nell\u2019art. 60 della l. n. 69 del 2009, che appunto prevedono, rispettivamente, che la mediazione debba essere svolta con competenza e professionalit\u00e0.<br \/> Ci\u00f2 in quanto l\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, di cui il regolamento costituisce attuazione, e in relazione al quale i ricorrenti introducono il sospetto di incostituzionalit\u00e0, ha obliato la valenza di detti requisiti (si ripete, competenza e professionalit\u00e0), sostituendoli con altri (seriet\u00e0 ed efficienza), che il regolamento impugnato ha fatto propri, ma che non soddisfano, per\u00f2, secondo i ricorrenti, le esigenze considerate dal legislatore comunitario e da quello nazionale delegante. <br \/> Tali ultime esigenze i ricorrenti ritengono, invece, insopprimibili, soprattutto osservando che, per un vasto ventaglio di materie, l\u2019art. 5 dello stesso d. lgs. 28\/2010, pure dai ricorrenti sospettato di incostituzionalit\u00e0, rende l\u2019esperimento della mediazione condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<br \/> E allora, per effettuare in questa sede autonomamente e compiutamente la disamina della eventuale fondatezza di un siffatto impianto argomentativo \u2013 prescindendo, cio\u00e8, dalle questioni di costituzionalit\u00e0 \u2013 il Collegio dovrebbe sottoporre l\u2019art. 60 della l. n. 69 del 2009 e l\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010 ad una interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto della necessit\u00e0 di una stretta continuit\u00e0 e coerenza delle disposizioni, tra di esse ed in relazione all\u2019art. 4 della direttiva 2008\/52\/CE.<br \/> Ci\u00f2 al fine di risolvere ermeneuticamente il problema consistente nella non sovrapponibilit\u00e0 dei concetti di \u201ccompetenza\u201d, \u201cprofessionalit\u00e0\u201d, nonch\u00e9 \u201cseriet\u00e0 ed efficienza\u201d, alternativamente utilizzati dalle fonti regolatrici della materia (rispettivamente, direttiva, legge delega e decreto delegato), individuando, anche alla luce degli scopi e dei principi fondanti che esse assumono, il parametro normativo specifico in relazione al quale apprezzare se la disposizione regolamentare impugnata (art. 4) presenti le caratteristiche della completezza e della congruenza.<br \/> In tal modo, non solo non si porrebbe la necessit\u00e0 di scrutinare in via incidentale l\u2019art. 16 del d. lgs. 28\/2010, ma anche l\u2019art. 5 dello stesso d. lgs. 28\/2010 rimarrebbe sullo sfondo della controversia, senza essere direttamente investito dalla sua definizione. <br \/> Ma il Collegio ritiene che una siffatta impostazione non sia oggettivamente perseguibile.<br \/> Ci\u00f2 in quanto essa non esaurirebbe che in una misura molto limitata l\u2019ambito delle questioni sottoposte a giudizio, lasciando, in particolare, aperto l\u2019interrogativo di quale sia il ruolo che l\u2019ordinamento giuridico nazionale intende effettivamente affidare alla mediazione. <br \/> Laddove, invece, \u00e8 proprio la puntuale individuazione di tale ruolo ad essere imprescindibilmente pregiudiziale all\u2019apprezzamento dei requisiti che, in via attuativa-amministrativa, \u00e8 legittimo richiedere al mediatore ovvero da cui \u00e8 legittimamente consentito prescindere.<br \/> E\u2019infatti intuitivo, anche sotto il profilo del grado di affidamento da ingenerarsi verso l\u2019esterno in relazione alla figura del mediatore, e che si riflette nella professionalit\u00e0 che in capo al medesimo l\u2019amministrazione \u00e8 tenuta a verificare, che:<br \/> &#8211; una cosa \u00e8 la costruzione della mediazione come strumento cui lo Stato in un vasto ambito di materie obbligatoriamente e preventivamente rimandi per l\u2019esercizio del diritto di difesa in giudizio;<br \/> &#8211; altra cosa \u00e8 la costruzione della mediazione come strumento generale normativamente predisposto, di cui lo Stato incoraggi o favorisca l\u2019utilizzo, lasciando purtuttavia impregiudicata la libert\u00e0 nell\u2019apprezzamento dell\u2019interesse del privato ad adirla ed a sopportarne i relativi effetti e costi.<br \/> In altre parole, non pare potersi porre fondatamente in dubbio che la disamina rimessa a questa sede in ordine alla valutazione della fondatezza delle descritte doglianze, in relazione alle norme del regolamento n. 180 del 2010 interessate dalla domanda demolitoria nei sensi sopra precisati, non possa prescindere dall\u2019accertamento della correttezza, in raffronto ai criteri della legge delega ed ai precetti costituzionali, e tenuto conto delle disposizioni comunitarie, delle scelte operate dal legislatore delegato laddove:<br \/> &#8211; all\u2019art. 16, ha conformato gli organismi di conciliazione a parametri, o meglio a qualit\u00e0, che attengono esclusivamente ed essenzialmente all\u2019aspetto della funzionalit\u00e0 generica, e che, per contro, sono scevri da qualsiasi riferimento a canoni tipologici tecnici o professionali di carattere qualificatorio ovvero strutturale;<br \/> &#8211; al contempo, all\u2019art. 5, ha configurato, per le materie ivi previste, l\u2019attivit\u00e0 da questi posta in essere come insopprimibile fase pre-processuale, cui altre norme del decreto assicurano effetti rinforzati, ed, in quanto tale, suscettibile, in ogni suo possibile sviluppo, o di conformare definitivamente i diritti soggettivi da essa coinvolti, o di incidervi, comunque, anche laddove ne residui la giustiziabilit\u00e0 nelle sedi istituzionali e si intenda adire la tutela giudiziale.<br \/> E ci\u00f2 anche tenendo particolarmente conto, sotto un profilo pi\u00f9 generale, del fatto che nel decreto legislativo n. 28 del 2010 si rinvengono, come al Collegio sembra palese, elementi che fanno emergere due scelte di fondo che, in relazione ai diritti disponibili e nelle materie considerate, in misura inversamente proporzionale, ma biunivocamente, mirano, con forza cogente, l\u2019una, alla de-istituzionalizzazione e de-tecnicizzazione della giustizia civile e commerciale nelle materie stesse, e, l\u2019altra, alla enfatizzazione di un procedimento para-volontario di componimento delle controversie nelle materie stesse, che, per\u00f2, per come strutturate, non risultano omogenee con una ulteriore scelta pure ivi operata.<br \/> Che consiste nel disporre che l\u2019atto che conclude la mediazione, sottoposto ad omologazione, possa acquistare efficacia di titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, per l\u2019esecuzione in forma specifica e per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, d. lgs. 28\/10) \u2013 rientrando, cos\u00ec, a pieno titolo tra gli atti aventi gli stessi effetti giuridici tipici delle statuizioni giurisdizionali \u2013 laddove, nel corso della mediazione, ed ai sensi decreto legislativo stesso, il profilo della competenza tecnica del mediatore sbiadisce, e, vieppi\u00f9, anche il diritto positivo viene in evidenza solo sullo sfondo, come cornice esterna ovvero come generale limite alla convenibilit\u00e0 delle posizioni giuridiche in essa coinvolte (divieto di omologare accordi contrari all\u2019ordine pubblico o a norme imperative, art. 12 del d. lgs. n. 28 del 2010). <br \/> E allora, per assicurare la certezza della fattibilit\u00e0 del descritto meccanismo, al fine di escludere che lo stesso ridondi in danno del diritto di difesa in giudizio garantito dall\u2019art. 24 Cost., risulta insopprimibile la necessit\u00e0 che l\u2019interpretazione dell\u2019art. 16 del d. lgs. 28\/2010 [propedeutica alla disamina della impugnata disposizione regolamentare dell\u2019art. 4)] sia correlata con quanto previsto dall\u2019art. 5 dello stesso decreto (entrambi nelle parti precisate al punto 9), il cui combinato disposto costituisce il vero perno della regolazione delegata.<br \/> Tale ultima norma, per\u00f2, per le ragioni che si passa ad illustrare, non risulta al Collegio trovare una rispondenza nella legge delega, con conseguente violazione dell\u2019art. 77 Cost.. <br \/> 12. Nell\u2019illustrare il complessivo quadro normativo della fattispecie, si \u00e8 dato conto che la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE \u00e8 chiara nell\u2019affermare, all\u2019ottavo considerando ed all\u2019art. 1, che il campo privilegiato di applicazione delle disposizioni comunitarie sulla mediazione in materia civile e commerciale \u00e8 rappresentato dalle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai \u201cprocedimenti di mediazione interni\u201d.<br \/> L\u2019intento della direttiva sul punto \u00e8 chiaro.<br \/> La immediata disponibilit\u00e0 nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea del servizio di mediazione in relazione alle controversie transfrontaliere nelle materie civili e commerciali risponde, infatti, con efficacia apprezzabile a prima vista, alla necessit\u00e0 di superare le problematiche solitamente e squisitamente proprie di tali tipologie di controversie, quali l\u2019individuazione dell\u2019ordinamento statale applicabile e del giudice compente, contribuendo, cos\u00ec, ad una soluzione rapida ed efficace delle ragioni del contendere, che altrettanto indubitabilmente manifesta il ruolo di elemento necessario al corretto funzionamento del mercato interno, anche tenuto conto che la materia degli scambi commerciali non \u00e8 ontologicamente estranea alla composizione amichevole delle controversie. <br \/> Al contempo, il legislatore comunitario esprime evidentemente l\u2019avviso che nulla osta a che la mediazione, quale strumento tendenzialmente generale di risoluzione delle controversie, sia valorizzata dalle singole legislazioni nazionali, mediante l\u2019esercizio di un\u2019opzione estensiva dell\u2019istituto, come delineato nei tratti salienti dalla direttiva, che ne comporti l\u2019applicazione anche a quelle che esulano dal campo dei rapporti transfrontalieri, e che ricadono interamente nell\u2019ambito degli ordinamenti interni degli Stati membri.<br \/> Secondo le attribuzioni proprie dell\u2019ordinamento nazionale vigente, l\u2019eventuale adesione, di carattere pacificamente discrezionale, a siffatta ipotesi ampliativa, e, conseguentemente, la competenza ad esercitare opzione nei detti sensi, non pu\u00f2 che essere individuata che in capo alla fonte normativa primaria [art. 111 Cost.; art. 117, lett. l) ed m) Cost.;].<br \/> E ci\u00f2 anche perch\u00e9, come meglio in seguito, essa non esaurisce le scelte da compiersi, ma costituisce il presupposto da cui scaturisce la necessit\u00e0 di operare altre scelte, che ineriscono, se cos\u00ec si pu\u00f2 dire, ai massimi livelli del sistema nazionale della \u201cgiustizia\u201d in materia civile. <br \/> Si pone, indi, la necessit\u00e0 di verificare se le scelte effettuate dal legislatore delegato, con specifico riferimento alle prime tre disposizioni dell\u2019art. 5 del d. lgs. 28\/2010, possano essere ascritte, nelle parti fondanti, all\u2019art. 60 della pi\u00f9 volte richiamata l. n. 69 del 2009.<br \/> E\u2019 il caso di chiarire che ad analoga necessit\u00e0 condurrebbe anche l\u2019eventualit\u00e0 che l\u2019art. 60 della l. n. 69 del 2009, oltre a porsi in continuit\u00e0 con la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008\/52\/CE \u2013 come sembra al Collegio palese ancorch\u00e9 la stessa non venga richiamata nel testo dell\u2019articolo, che rimanda per\u00f2 al \u201crispetto\u201d ed alla \u201ccoerenza\u201d con la normativa comunitaria [comma 2 e comma 3, lett. c)], e come \u00e8 in effetti sembrato palese anche al legislatore delegato, che l\u2019ha citata nel preambolo \u2013 esprima anche l\u2019ulteriore ed autonomo intendimento del legislatore di approntare soluzioni volte a fronteggiare le note problematiche connesse nel nostro ordinamento al processo civile.<br \/> In tale ultimo senso sembrano, per vero, militare sia l\u2019inserimento dell\u2019art. 60 non nella legge comunitaria annuale bens\u00ec in un corpus normativo per \u201clo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0 nonch\u00e9 in materia di processo civile\u201d, sia la dizione utilizzata dal comma 2 dello stesso articolo, che qualifica la delega conferita al Governo ai sensi del comma 1 che lo precede (\u201cin materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale\u201d) quale \u201criforma\u201d.<br \/> Infatti, quand\u2019anche ci si trovasse di fronte ad una autonoma \u201criforma\u201d di carattere ordinamentale, meramente occasionata dall\u2019obbligo di recepire la direttiva n. 2008\/52\/CE, da cui mutua il contenuto essenziale, ma senza che l\u2019intento recettivo esaurisca le intenzioni del legislatore, a maggior ragione si imporrebbe l\u2019indagine sull\u2019oggetto che costituisce il reale ambito della delega, che non potrebbe essere sic et simpliciter derivato dalle disposizioni comunitarie in corso di recepimento.<br \/> 13. Ma il Collegio non rinviene nella legge delega alcun elemento che consenta di ritenere che la regolazione della materia andasse effettuata nei sensi prescelti dalle prime tre previsioni dell\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010.<br \/> E ci\u00f2 per le ragioni che si passa ad illustrare.<br \/> 13.1. Va subito chiarito che, laddove indubitabilmente \u00e8 ascrivibile al pi\u00f9 volte nominato art. 60 della l. 60\/09 la scelta di ampliare il ricorso alla mediazione nelle controversie interne in ambito civile e commerciale, nessuno dei criteri e principi direttivi previsti e nessuna altra disposizione dell\u2019articolo espressamente assume l\u2019intento deflattivo del contenzioso giurisdizionale o configura l\u2019istituto della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria. <br \/> N\u00e9 detto tema pu\u00f2 ritenersi rientrante nell\u2019ambito di libert\u00e0, ovvero nell\u2019area di discrezionalit\u00e0 commessa alla legislazione delegata, esso non costituendo, per quanto sopra riferito e per quanto in seguito, n\u00e9 un mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di delega n\u00e8 una fisiologica attivit\u00e0 di riempimento o di coordinamento normativo, sia che si tratti di recepire la direttiva comunitaria n. 2008\/52\/CE sia che si tratti della riforma del processo civile.<br \/> Ne consegue che, ai fini della positiva valutazione della costituzionalit\u00e0 della previsione, tenendo conto del silenzio serbato dal legislatore delegante sullo specifico tema, occorrerebbe almeno che l\u2019art. 60 lasci trasparire elementi in tal senso univoci e concludenti.<br \/> Ma cos\u00ec non \u00e8.<br \/> 13.2. Va poi anche escluso che l\u2019art. 60 della legge n. 69 del 2009, con la locuzione del relativo comma 2 (regolare la riforma \u201cnel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria\u201d), ovvero con il principio e criterio direttivo posto alla lett. c) del comma 3 (\u201cdisciplinare la mediazione nel rispetto della normativa comunitaria\u201d) possa essere inteso quale delega al Governo a compiere ogni e qualsivoglia scelta latamente occasionata dalla direttiva comunitaria n. 2008\/52\/CE, che, come sopra si \u00e8 rilevato, il Governo non \u00e8 stato neanche espressamente chiamato a recepire.<br \/> Ma, sul punto, come gi\u00e0 sopra accennato, \u00e8 ancor pi\u00f9 decisivo osservare che varie sono le opzioni da considerare a termini della direttiva in parola.<br \/> La prima e la pi\u00f9 significativa, nonch\u00e8 quella chiaramente compiuta dall\u2019art. 60, \u00e8 indubbiamente quella relativa alla estensione dell\u2019applicazione delle disposizioni comunitarie sulla mediazione anche ai procedimenti interamente ricadenti nell\u2019ordinamento nazionale, per i quali essa non \u00e8 originariamente ed obbligatoriamente prevista.<br \/> La seconda \u00e8 quella di valutare se il procedimento di mediazione debba essere \u201cavviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro\u201d [art. 3, lett. a), direttiva n. 2008\/52\/CE].<br \/> La terza, logicamente conseguente all\u2019ultima delle opzioni della seconda, \u00e8 quella di apprezzare se, dinamicamente, lasciare \u201cimpregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l\u2019inizio del procedimento giudiziario\u201d (art. 5, par. 2, direttiva n. 2008\/52\/CE).<br \/> Il tutto, tenendo comunque conto del limite costituito dalla necessit\u00e0 di non impedire \u201calle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario\u201d (art. 5, par. 2, direttiva n. 2008\/52\/CE).<br \/> I ricaschi della scelta estensiva dell\u2019istituto della mediazione dal campo privilegiato delle controversie transfontaliere a quello dei procedimenti interamente ricadenti nell\u2019ordinamento interno sono, indi, molteplici, ed attengono precipuamente alle varie modalit\u00e0 con cui tale estensione, salvaguardando l\u2019accesso alla giustizia, pu\u00f2 essere effettuata nei singoli ordinamenti, ed, in primis, all\u2019opzione di rendere il ricorso alla mediazione \u201cprescritto dal diritto\u201d, indi \u201cobbligatorio\u201d e \u201csoggetto a sanzioni\u201d.<br \/> Quand\u2019anche, pertanto, dovesse ritenersi che l\u2019art. 60 si ponga un intento integralmente recettivo della direttiva n. 2008\/52\/CE, il silenzio del legislatore delegante su tali ultime opzioni non ha, n\u00e9 pu\u00f2 avere, alla luce della doverosa interpretazione della delega in conformit\u00e0 agli artt. 24 e 77 Cost., il significato di assentire la meccanica introduzione nell\u2019ordinamento statale delle opzioni comunitarie che, rispetto al diritto di difesa come scolpito dall\u2019art. 24 Cost., appaiono le pi\u00f9 estreme, ovvero la \u201cprescrizione di diritto\u201d per talune materie dell\u2019obbligatoriet\u00e0 del ricorso alla mediazione, e la predisposizione della massima \u201csanzione\u201d per il suo eventuale inadempimento, quale \u00e8 l\u2019improcedibilit\u00e0 rilevabile anche d\u2019ufficio, come, al contempo, ha fatto l\u2019art. 5 del decreto delegato.<br \/> 13.3. Va, altres\u00ec, chiarito che nessun elemento decisivo, sempre ai fini in parola, \u00e8 ricavabile dal principio e criterio direttivo previsto dalla lett. a) della legge delega, laddove si dispone che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, \u201csenza precludere l\u2019accesso alla giustizia\u201d. <br \/> Tale principio e criterio direttivo, infatti, nella dinamica della delega, non sembra assumere altro ruolo che quello di richiamare l\u2019attenzione sulla necessit\u00e0 di rispettare un principio assoluto e primario dell\u2019ordinamento nazionale (art. 24 della Costituzione) e di quello comunitario.<br \/> Ci\u00f2 posto, \u00e8 vero che l\u2019accesso alla giustizia potrebbe non ritenersi ex se precluso dalla previsione di una fase pre-processuale, che, ancorch\u00e9 obbligatoria, lasci comunque aperta la facolt\u00e0 di adire la via giurisdizionale.<br \/> Infatti, secondo il costante insegnamento del Giudice delle leggi, l&#8217;art. 24 Cost. non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l&#8217;esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purch\u00e9 non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalit\u00e0 tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 processuale (Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 73; 13 aprile 1977, n. 63; sul punto, non pu\u00f2 non richiamarsi anche la recente sentenza della Corte di Giustizia CE, IV, 18 marzo 2010).<br \/> Ma \u00e8 altres\u00ec vero:<br \/> &#8211; sia che, proprio in forza delle statuizioni appena citate, le modalit\u00e0 di una siffatta previsione non sono ininfluenti al fine di valutarne la conformit\u00e0 a Costituzione;<br \/> &#8211; sia che nell\u2019ordinamento giuridico vigente, e specificamente in quello che regola la delega legislativa, non tutto ci\u00f2 che \u00e8 in via generale permesso all\u2019autorit\u00e0 delegante pu\u00f2 ritenersi anche assentito alla sede delegata.<br \/> Di talch\u00e8, anche potendosi ammettere che le prime tre disposizioni del comma 1 dell\u2019art. 5 del d. lgs. 28\/2010, isolatamente considerate, possano non essere in contrasto con il principio costituzionale del diritto alla difesa, alla stessa conclusione potrebbe non pervenirsi tenendo conto degli effetti del loro coordinamento con altre disposizioni dello stesso d. lgs., e, segnatamente, con l\u2019art. 16. In ogni caso, poi, attesa la natura della fonte, occorrerebbe rinvenirne il fondamento in un altro principio e criterio direttivo della delega.<br \/> Ma, come si \u00e8 gi\u00e0 accennato, ci\u00f2 non \u00e8 dato.<br \/> 13.4. Atteso, quindi, che i principi e criteri direttivi appena esaminati appaiono neutrali al fine di apprezzare la rispondenza dell\u2019art. 5 del d. lgs. 28\/10 alla legge delega, va osservato, vieppi\u00f9, che ben due principi e criteri direttivi depongono, invece, a favore della non rispondenza.<br \/> 13.4.1. Con il principio e criterio direttivo previsto dall\u2019art. 60, lett. c), si prevede che la mediazione sia disciplinata anche \u201cattraverso l\u2019estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5\u201d. <br \/> Il decreto legislativo 5\/2003 reca la \u201cDefinizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonch\u00e9 in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366\u201d, e nel titolo VI, dedica(va) alla conciliazione stragiudiziale gli artt. da 38 a 40, ora abrogati proprio dall\u2019art. 23 del d. lgs. n. 28 del 2010.<br \/> Il richiamo dell\u2019art. 60 in parola al d. lgs. 5\/2003 fa escludere che la puntuale scelta operata dal comma 1 dell\u2019art. 5 del d. lgs. 28\/2010 possa essere ascritta al legislatore delegante.<br \/> Infatti, il d. lgs. 5\/2003, segnatamente, all\u2019art. 40, comma 6, molto pi\u00f9 limitatamente di quanto previsto dal ridetto art. 5, e solo nello scenario in cui \u201cil contratto ovvero lo statuto della societ\u00e0 prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito\u201d, prevede che \u201cil giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell&#8217;istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto\u201d.<br \/> Il modello legale valorizzato dall\u2019art. 60 della l. 69\/90 mediante il richiamo al d. lgs. 5\/2003 \u00e8 quello, quindi, in cui si versa innanzitutto in un ambito gi\u00e0 delineato da norme di fonte volontaria privata (contratto o statuto sociale).<br \/> In tale quadro, \u00e8 comunque rimesso ad un altro momento volontario privato, ovvero alla facolt\u00e0 della parte che vi ha interesse, e non alla forza cogente della legge, far constare nel giudizio gi\u00e0 interposto, ed entro termini prestabiliti, la sussistenza di una clausola conciliativa ed il mancato esperimento della conciliazione.<br \/> Ed anche qualora la parte ritenga di avvalersi di tale facolt\u00e0, il procedimento giudiziale non si estingue, ma, molto pi\u00f9 limitatamente, deve essere sospeso per il periodo necessario ad esperire la conciliazione.<br \/> Il decreto legislativo 5\/2003 delinea, dunque, una fattispecie nella quale l\u2019esistenza di un modulo normativo di composizione delle controversie alternativo alla giurisdizione, di cui l\u2019interessato non si sia avvalso, n\u00e9 pospone de iure il suo diritto di difesa in giudizio n\u00e9 lo rende, eventualmente, inutiliter esercitato, come, invece, fanno le prime tre disposizioni del comma 1 dell\u2019art. 5 del d. lgs. 28\/2010.<br \/> E\u2019 bene aggiungere che nulla muta, poi, considerando che il decreto delegato n. 28 del 2010, al comma 2 dello stesso art. 5, affianca al meccanismo sospetto di incostituzionalit\u00e0 di cui al comma 1 anche un meccanismo coincidente a quello appena descritto, ascrivibile al modello richiamato dal legislatore delegante (d. lgs. 5\/2003), in forza del quale \u00e8 il giudice adito, anche in sede di appello, che, valutati una serie di elementi, invita le parti a procedere alla mediazione e differisce la decisione giurisdizionale: tale disposizione, infatti, tiene comunque \u201cFermo quanto previsto dal comma 1\u2026\u201d. <br \/> Anzi, il comma 2 dell\u2019art. 5 lumeggia maggiormente la incisivit\u00e0 della diversa scelta compiuta dal legislatore delegato al comma 1 dello stesso articolo, di subordinare nelle materie ivi previste il diritto di difesa in giudizio all\u2019esperimento della mediazione, rendendo ancor pi\u00f9 pressante l\u2019esigenza che di una siffatta scelta si individui il preciso fondamento nella legge delega. <br \/> 13.4.2. A sua volta, la lett. n) del pi\u00f9 volte richiamato art. 60 prevede il dovere dell\u2019avvocato di informare il cliente, prima dell\u2019instaurazione del giudizio, della \u201cpossibilit\u00e0\u201d, e non dell\u2019obbligo, di avvalersi dell\u2019istituto della conciliazione nonch\u00e9 di ricorrere agli organismi di conciliazione.<br \/> Anche tale disposizione non consente di ritenere che l\u2019art. 5 del d. lgs. 20\/10, al comma 1, nelle tre prime disposizioni, trovi un riscontro nella legge delega 69\/09.<br \/> Infatti, la possibilit\u00e0 \u00e8, per definizione, diversa dall\u2019obbligatoriet\u00e0, e l\u2019accentuazione di tale differenza non pu\u00f2 ritenersi superflua, vertendosi nel campo della deontologia professionale, ovvero in un complesso di obblighi e doveri la cui inosservanza pu\u00f2 determinare conseguenze pregiudizievoli in base all\u2019ordinamento civile (risarcimento del danno), amministrativo (sanzioni disciplinari) e pubblicistico (art. 4, comma 4, d. lgs. 28\/2010), che richiedono l\u2019esatta individuazione del precetto presidiato dalle sanzioni.<br \/> Tant\u2019\u00e8 che lo stesso decreto delegato 28\/2010 ha dovuto differenziare, al comma 4 dell\u2019art. 4, l\u2019ipotesi in cui l\u2019avvocato omette di informare il cliente della \u201cpossibilit\u00e0\u201d di avvalersi della mediazione, da quella in cui l\u2019omissione informativa concerne i casi in cui \u201cl\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale\u201d.<br \/> E ci\u00f2 ancorch\u00e9 poi, alquanto sorprendentemente, l\u2019art. 4, comma 4 in parola non diversifichi la sanzione correlata alle due fattispecie, che sono state entrambe ricondotte alla unica categoria della \u201cviolazione degli obblighi di informazione\u201d e all\u2019annullabilit\u00e0 del contratto intercorso tra l\u2019avvocato e l\u2019assistito, nonostante la assai maggior pregiudizievolezza della seconda.<br \/> 14. Nessuna delle problematiche di rilievo costituzionale sopra evidenziate viene risolta dalle difese formulate dalle amministrazioni resistenti.<br \/> 14.1. Si opina che lo schema procedimentale seguito \u00e8 quello dell\u2019art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, in tema di controversie agrarie.<br \/> L\u2019argomentazione non \u00e8 satisfattiva.<br \/> Detta risalente legge, che effettivamente configura un meccanismo in forza del quale il previo esperimento del tentativo di conciliazione assume la condizione di presupposto processuale, la cui carenza preclude al giudice eventualmente adito di pronunciare nel merito della domanda (Cass. SS.UU, 20 dicembre 1985, n. 6517), oltre a concernere le limitatissime (rispetto alle materie di cui all\u2019art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2010) ipotesi dei contratti agrari, non figura menzionata in alcuna parte della legge delega, che richiama, invece, la completamente diversa fattispecie normativa del gi\u00e0 citato d. lgs. n. 5 del 2003, sopra illustrata.<br \/> 14.2. L\u2019assunzione di finalit\u00e0 deflative del contenzioso giudiziale, l\u2019apprezzamento dell\u2019equilibrio della soluzione prescelta e delle eccezioni previste rispetto all\u2019esercizio del diritto di azione ex art. 24 Cost. e all\u2019interesse generale alla sollecita definizione della giustizia ed al contenimento \u201cdell\u2019abuso del diritto alla tutela giurisdizionale\u201d \u2013 posto che una siffatta tipologia di \u201cabuso\u201d possa essere legittimamente e genericamente visualizzata, a termini dell\u2019ordinamento nazionale vigente, unico parametro lecito nella prospettiva propria dell\u2019argomentazione, solo sulla scorta del dato costituito dal numero di contenziosi civili pendenti \u2013 non sono qui in discussione.<br \/> Si tratta, infatti, di questioni di merito sottratte all\u2019ambito proprio del giudizio amministrativo, laddove, invece, pi\u00f9 a monte, occorre verificare, in osservanza delle regole proprie dello scrutinio incidentale di costituzionalit\u00e0 di cui all\u2019art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948, se trattasi di scelte che il Governo era legittimato ad attuare, e con le previste modalit\u00e0, in forza delle attribuzioni delegate dal Parlamento.<br \/> 14.3. E\u2019 fuori tema e non coglie comunque nel segno, per le stesse ragioni appena riferite e per quanto al punto 13.3., ogni questione attinente alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria in tema di telecomunicazioni invocata dalle parti resistenti in relazione alla astratta possibilit\u00e0 per il legislatore nazionale di sottoporre l\u2019esercizio dei diritti fondamentali a restrizioni compatibili con obiettivi di interesse generale, a condizione che essi siano perseguiti in modo non sproporzionato o inaccettabile, ed alla verifica del rispetto di siffatte condizioni da parte delle norme delegate.<br \/> 14.4. Non \u00e8 vero, per quanto pure in precedenza riferito, che l\u2019unico limite posto al decreto delegato \u00e8 quello del rispetto della possibilit\u00e0 di accesso alla giustizia.<br \/> Si \u00e8 infatti sopra dato conto che nell\u2019art. 60 della l. n. 69 del 2009 sussistono alcuni elementi di carattere positivo univoci e concludenti, tra cui primariamente il richiamo alle gi\u00e0 illustrate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003 (artt. da 38 a 40, ora abrogati dall\u2019art. 23 del d. lgs. n. 28 del 2010), che, nel rapporto tra mediazione e processo, delineano un equilibrio molto diverso da quello assunto dal comma 1 dell\u2019art. 5.<br \/> N\u00e9 \u00e8 conducente, per quanto sopra pure diffusamente esposto (13.2), affermare che la normativa comunitaria fa esplicito riferimento all\u2019ipotesi di mediazione obbligatoria anche negli specifici termini estremi fatti propri dal legislatore delegato (e non, si ribadisce, dalla legge delega), atteso che essi, nel contesto comunitario, come sopra acclarato, costituiscono previsioni via via \u201cfacoltizzate\u201d.<br \/> Quanto all\u2019affermazione che, ai fini dell\u2019introduzione della obbligatoriet\u00e0 della mediazione, sono state prescelte controversie che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali, quali quelle attinenti al risarcimento del danno, e che sono caratterizzate da maggior complessit\u00e0 e durata, essa, oltre a inverare ancora un giudizio di merito non consono alla presente sede, sembra deporre a favore delle tesi ricorsuali, pi\u00f9 che confutarle.<br \/> Il problematico contesto sopra considerato non muta, infine, tenendo conto delle materie (d. lgs. 8 settembre 2007, n. 179, Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; art. 128-bis del d. lgs. 1\u00b0 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., t.u. in materia bancaria e creditizia, risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche e gli intermediari finanziari e la clientela), per le quali \u00e8 gi\u00e0 previsto un procedimento conciliativo, trattandosi, anche qui, di elementi che si profilano di assoluta neutralit\u00e0 in relazione alle questioni dibattute in questa sede.<br \/> 15. Tutto quanto sin qui argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale:<br \/> &#8211; dell\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l\u2019obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l\u2019esperimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d\u2019ufficio dal giudice);<br \/> &#8211; dell\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di \u201cseriet\u00e0 ed efficienza\u201d.<br \/> 15.1. In particolare, le disposizioni di cui sopra risultano in contrasto con l\u2019art. 24 Cost. nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull\u2019azionabilit\u00e0 in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce.<br \/> Ci\u00f2 in quanto esse non garantiscono, mediante un\u2019adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l\u2019accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio. <br \/> 15.2. Le disposizioni in parola risultano altres\u00ec in contrasto con l\u2019art. 77 Cost., atteso il silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatoriet\u00e0 del previo esperimento della mediazione al fine dell\u2019esercizio della tutela giudiziale in determinate materie, nonch\u00e9 tenuto conto del grado di specificit\u00e0 di alcuni principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, art. 60 della l. 69\/09, che risultano stridenti con le disposizioni stesse. <br \/> In particolare, alcuni principi e criteri direttivi [lett. c); lett. n)] fanno escludere che l\u2019obbligatoriet\u00e0 del previo esperimento della mediazione al fine dell\u2019esercizio della tutela giudiziale in determinate materie possa rientrare nella discrezionalit\u00e0 commessa alla legislazione delegata, quale mero sviluppo o fisiologica attivit\u00e0 di riempimento della delega, anche tenendo conto della sua ratio e finalit\u00e0, nonch\u00e9 del contesto normativo comunitario al quale \u00e8 ricollegabile.<br \/> 15.3. Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinch\u00e9 si pronunci sulla questione.<br \/> P.Q.M.<br \/> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br \/> interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, cos\u00ec dispone:<br \/> 1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;<br \/> 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l\u2019obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l\u2019esperimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d\u2019ufficio dal giudice);<br \/> 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza.<br \/> 4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l\u2019immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br \/> 5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u00e9 comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br \/> Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/> Giorgio Giovannini, Presidente<br \/> Roberto Politi, Consigliere<br \/> Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore<\/p>\n<p> L&#8217;ESTENSORE<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<\/p>\n<p> DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/> Il 12\/04\/2011<br \/> IL SEGRETARIO<br \/> (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Ordinanza TAR Lazio 3202 del 12 aprile 2011 manda in Corte costituzionale la mediaconciliazione \u00a0 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, cos\u00ec dispone: 1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente; 2) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-171","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/171\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}