{"id":169,"date":"2011-04-10T10:35:52","date_gmt":"2011-04-10T10:35:52","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/tutela-delle-detenute-madri-e-figli-minori\/"},"modified":"2011-04-10T10:35:52","modified_gmt":"2011-04-10T10:35:52","slug":"tutela-delle-detenute-madri-e-figli-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=169","title":{"rendered":"Tutela delle detenute madri e figli minori"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-168\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/bimbi%20carcere.jpg\" border=\"0\" width=\"141\" height=\"212\" \/><\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta antimeridiana del 30 marzo, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2568 sulla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, gi\u00e0 approvato dalla Camera. Il ddl ha ricevuto il voto favorevole di tutti i gruppi ad eccezione del gruppo Pd che si \u00e8 astenuto.<br \/> Marted\u00ec 29 marzo la sen. Gallone aveva riferito sul ddl, illustrandone l&#8217;importanza in quanto &#8220;non solo affronta nuovamente, con la finalit\u00e0 di potenziarli, i diritti che vanno riconosciuti alle donne madri in stato di detenzione ma, soprattutto, cerca di consolidare le tutele inalienabili dovute avanti a tutto, prioritariamente, ai figli minori di queste donne&#8221;.<br \/> &#8220;L&#8217;obiettivo di questo provvedimento &#8211; ricorda la senatrice &#8211; \u00e8 quello della tutela del minore ed \u00e8 anche la prima risposta concreta a una volont\u00e0 espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano, che disse: \u00abMai pi\u00f9 bambini in carcere\u00bb&#8221;.<br \/> Il provvedimento approvato innalza da tre a sei anni l&#8217;et\u00e0 del bambino al di sotto della quale non pu\u00f2 essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza. Tra le disposizioni previste c&#8217;\u00e8 anche la possibilit\u00e0 per le madri di scontare un terzo della pena o almeno quindici anni in case famiglia protette e istituti di custodia attenuata e la disciplina del diritto di visita al figlio infermo o gravemente malato.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p> <object width=\"255\" height=\"212\" data=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/9mUPxwJRZRI&amp;feature\" type=\"application\/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/9mUPxwJRZRI&amp;feature\" \/><\/object> <\/p>\n<p> Testo DDL n. 2568<\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p><em>(Misure cautelari)<\/em><\/p>\n<p>1. Il comma 4 dell\u2019articolo 275 del codice di procedura penale \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00ab<em>4.<\/em> Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di et\u00e0 non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non pu\u00f2 essere disposta n\u00e9 mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non pu\u00f2 essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l\u2019et\u00e0 di settanta anni\u00bb.<br \/> 2. Al comma 1 dell\u2019articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta\u00bb.<\/p>\n<p>3. Dopo l\u2019articolo 285 del codice di procedura penale \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 285-<em>bis. \u2013 (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). \u2013 1.<\/em> Nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di et\u00e0 non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice pu\u00f2 disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano\u00bb.<br \/> 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1\u00ba gennaio 2014, fatta salva la possibilit\u00e0 di utilizzare i posti gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p><em>(Visite al minore infermo)<\/em><\/p>\n<p>1. Dopo l\u2019articolo 21-<em>bis<\/em> della legge 26 luglio 1975, n.\u00a0354, e successive modificazioni, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 21-<em>ter. \u2013 (Visite al minore infermo). \u2013 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell\u2019istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l\u2019infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalit\u00e0 della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.<\/em><\/p>\n<p><em>2.<\/em> La condannata, l\u2019imputata o l\u2019internata madre di un bambino di et\u00e0 inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalit\u00e0 operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute\u00bb.<\/p>\n<p> Art. 3.<\/p>\n<p><em>(Detenzione domiciliare)<\/em><\/p>\n<p>1. All\u2019alinea del comma 1 dell\u2019articolo 47-<em>ter<\/em> della legge 26 luglio 1975, n.\u00a0354, e successive modificazioni, dopo le parole: \u00abo accoglienza\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abovvero, nell\u2019ipotesi di cui alla lettera <em>a)<\/em>, in case famiglia protette\u00bb.<\/p>\n<p>2. All\u2019articolo 47-<em>quinquies<\/em> della legge 26 luglio 1975, n.\u00a0354, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p><em>a)<\/em> al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00ab, secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 1-<em>bis<\/em>\u00bb;<\/p>\n<p><em>b)<\/em> dopo il comma 1 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00ab<em>1-bis.<\/em> Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, l\u2019espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, pu\u00f2 avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all\u2019assistenza dei figli. In caso di impossibilit\u00e0 di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa pu\u00f2 essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite\u00bb.<\/p>\n<p> Art. 4.<\/p>\n<p><em>(Individuazione<br \/> delle case famiglia protette)<\/em><\/p>\n<p>1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d\u2019intesa con la Conferenza Stato-citt\u00e0 ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall\u2019articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-<em>ter<\/em> e 47-<em>quinquies<\/em> della legge 26 luglio 1975, n.\u00a0354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.<\/p>\n<p>2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pu\u00f2 stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p> Art. 5.<\/p>\n<p><em>(Copertura finanziaria)<\/em><\/p>\n<p>1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all\u2019articolo 285-<em>bis<\/em> del codice di procedura penale, introdotto dall\u2019articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.\u00a0191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta antimeridiana del 30 marzo, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2568 sulla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, gi\u00e0 approvato dalla Camera. Il ddl ha ricevuto il voto favorevole di tutti i gruppi ad eccezione del gruppo Pd che si \u00e8 astenuto. 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