{"id":166,"date":"2011-04-02T06:37:30","date_gmt":"2011-04-02T06:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/nuova-disciplina-dei-permessi-ai-familiari-e-genitori-di-disabili-le-modifiche-della-l104-92-alla-luce-della-l-183-10-doc\/"},"modified":"2011-04-02T06:37:30","modified_gmt":"2011-04-02T06:37:30","slug":"nuova-disciplina-dei-permessi-ai-familiari-e-genitori-di-disabili-le-modifiche-della-l104-92-alla-luce-della-l-183-10-doc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=166","title":{"rendered":"Nuova disciplina dei permessi ai familiari e genitori di Disabili. Le modifiche della L.104-92"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-165\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/h3images.jpg\" border=\"0\" width=\"192\" height=\"167\" \/><\/p>\n<p> La legge n.183\/2010, entrata in vigore il 24.11.2010, \u00e8 un provvedimento contenente le norme in materia di  lavoro e welfare e collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2009\/2013. <\/p>\n<p> Contiene norme in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l\u2019impiego, incentivi all\u2019occupazione, apprendistato, occupazione femminile e, infine, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.<\/p>\n<p>Queste in sintesi le Modifiche relative alla L.104\/92 per i Familiari di persone Disabili.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 24 della Legge n. 183\/2010\u00a0 interviene sull&#8217;articolo 33 della legge 104\/92 apportando modifiche ai criteri che regolano la concessione delle agevolazioni lavorative per i lavoratori che assistono familiari con handicap grave.<\/p>\n<p>La norma cos\u00ec modificata, valida sia per il settore pubblico che per quello privato, entra in vigore il 24 novembre 2010.<\/p>\n<p>1) <strong>Il diritto ad assistere un familiare disabile <\/strong>: il lavoratore ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per assistere un familiare disabile, a condizione che:<\/p>\n<p>a) il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno<\/p>\n<p>b) si tratti di coniuge, parente o affine entro il 2\u00b0 grado . Nel caso di parenti sono ammessi i\u00a0 permessi per assistere figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti diretti; mentre sono esclusi gli zii del disabile, i nipoti di cui egli \u00e8 zio, i bisnonni)<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di affini sono possibili i permessi per assistere suoceri, genero, nuora e cognati (o cognate). Tuttavia, questa limitazione pu\u00f2 essere derogata ed \u00e9 consentito al lavoratore di assistere un familiare o affine entro il 3\u00b0 grad o, nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile<\/p>\n<p>a) abbiano compiuto i 65 anni<\/p>\n<p>b) siano affetti da patologie invalidanti<\/p>\n<p>c) siano deceduti<\/p>\n<p>d) siano mancanti<\/p>\n<p>Pertanto i beneficiari dei permessi sono: coniuge, genitori, parenti o affini entro il 2\u00b0 grado o entro il 3\u00b0 grado nei casi sopraelencati. Non \u00e8 chiaro cosa intenda il legislatore con il termine \u201cmancanti\u201d; attendiamo le disposizioni attuative.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 33 cos\u00ec novellato inoltre dispone che non \u00e8 consentito a pi\u00f9 lavoratori di fruire dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la copertura contributiva dei permessi, la legge 183\/2010 prevede il diritto alla contribuzione figurativa per tutti i lavoratori che fruiscono dei permessi dell&#8217;articolo 33.<\/p>\n<p>Ricovero a tempo pieno<strong>: i<\/strong>l nuovo comma 3 dell&#8217;articolo 33 della legge 104\/92 ribadisce che la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno perch\u00e9 il familiare lavoratore abbia diritto ai permessi. Gli Istituti previdenziali ritengono che il \u201cricovero a tempo pieno\u201d si perfeziona quando la persona gravemente disabile \u00e9 ricoverata per le \u201cintere 24 ore\u201d.<\/p>\n<p>Fanno eccezione:<\/p>\n<p>a) ricovero in struttura ospedaliera finalizzato ad intervento chirurgico o al ricovero a scopo riabilitativo di un bambino di et\u00e0 inferiore a 3 anni, con grave disabilit\u00e0, per il quale gli stessi sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 2\u00b0).<\/p>\n<p>b) ricovero in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilit\u00e0 che \u201c<em>si trovi in coma vigile e\/o in situazione terminale<\/em>\u201d. Nel settore privato la compatibilit\u00e0 del ricovero con il permesso va valutata dal dirigente medico legale della sede INPS competente per territorio.<\/p>\n<p>La convivenza non \u00e9 richiesta ai fini del diritto ai permessi. Inoltre, la parziale modifica dell&#8217;articolo 20 della legge 53\/2000 ha soppresso la previsione, in caso di non convivenza, della necessit\u00e0 di una assistenza continua ed esclusiva da parte del lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un parente o affine.<\/p>\n<p><em>Nota: <\/em>l&#8217;eliminazione della necessit\u00e0 di convivenza con il familiare disabile ed anche dei requisiti sostitutivi della convivenza -l&#8217;esclusivit\u00e0 e la continuit\u00e0 dell&#8217;assistenza prestata \u2013 \u00e8 in linea con la giurisprudenza, richiamata anche dall&#8217;Inps nella circolare n. 90\/2007.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>2) Il diritto ad assistere il figlio disabile <\/strong>: entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, possono assistere il figlio disabile grave fruendo dei permessi alternativamente. Il genitore ha diritto alle agevolazioni dell&#8217;articolo 33 anche qualora l&#8217;altro genitore non ne abbia diritto.<\/p>\n<p>Nel caso di figlio disabile di et\u00e0 superiore ai tre anni, entrambi i genitori possono fruire dei permessi alternativamente anche in maniera continuativa nel mese.<\/p>\n<p>Si tratta di una modalit\u00e0 di fruizione dei permessi gi\u00e0 ampiamente utilizzata.<\/p>\n<p>Se il figlio da assistere \u00e8 maggiorenne non \u00e8 pi\u00f9 necessario che sussista la condizione di convivenza con il figlio, come gi\u00e0 indicato, e, in assenza di convivenza, non \u00e8 pi\u00f9 richiesto che l&#8217;assistenza venga prestata in via continuativa ed esclusiva.<\/p>\n<p><em>Nota: <\/em>l&#8217;abrogazione del comma 3 dell&#8217;art. 42 del Dlgs 151\/01 fa s\u00ec che non sia pi\u00f9 necessario che i genitori che assistono un figlio non convivente- di dimostrare l&#8217;esclusivit\u00e0 e la continuit\u00e0 dell&#8217;assistenza prestata.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>3) Il diritto al trasferimento <\/strong>: il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere e non pu\u00f2 essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong><em>Nota: <\/em><\/strong>precedentemente la norma prevedeva il diritto del lavoratore al trasferimento vicino al proprio domicilio. Diritto che \u00e8 invece mantenuto nei confronti del lavoratore disabile per il quale la norma non \u00e8 cambiata.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>4) L&#8217;accertamento dei requisiti <\/strong>: il lavoratore che assiste un familiare disabile perde il diritto alle agevolazioni lavorative se il datore di lavoro o l&#8217;Inps accertano l&#8217;insussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per la loro fruizione. E&#8217; prevista la possibilit\u00e0 di un&#8217;azione disciplinare nei confronti del lavoratore.<\/p>\n<p>Anche in questa occasione ribadiamo, a scanso di equivoci, che la fruizione di permessi e congedi per handicap \u00e8 un diritto esigibile che il datore di lavoro non pu\u00f2 negare al lavoratore.<\/p>\n<p>In proposito citiamo la sentenza della Corte di Cassazione del 2005 dove si afferma che il datore di lavoro \u00ab\u2026<em>\u00e8 legittimato a verificare l\u2019esistenza dei presupposti di legge per la concessione rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalit\u00e0<\/em>\u2026\u00bb. Questo significa che il datore di lavoro non pu\u00f2 rifiutare i permessi al lavoratore, ma ha l\u2019obbligo solo di controllare la regolarit\u00e0 della fruizione dei permessi in base alla legge.<\/p>\n<p>La giurisprudenza sostiene che il diritto alle agevolazioni lavorative non \u00e8 subordinato alla disponibilit\u00e0 del datore di lavoro, mentre la regolare modalit\u00e0 di fruizione dei permessi \u00e8 invece oggetto di un accordo fra le parti. Lo stesso principio \u00e8 ribadito dal Ministero del Lavoro con l&#8217;interpello n. 31 del 2010.<\/p>\n<p>Nel <em>settore pubblico <\/em>\u00e8 l\u2019Ente datore di lavoro che accerta il diritto alle agevolazioni verificando la sussistenza dei requisiti di legge4, e retribuisce direttamente i giorni o le ore di permesso, concordando con il dipendente la modalit\u00e0 di fruizione degli stessi.<\/p>\n<p>Dichiarazioni difformi dal vero possono avere conseguenze penali alle quali si aggiunge la revoca del provvedimento concessivo del beneficio. Infatti richiamandosi all\u2019articolo 11 del d.p.r. 403\/98, l\u2019INPDAP gi\u00e0 nel 2000 ha sollecitato le amministrazioni a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicit\u00e0 delle dichiarazioni sostitutive. Inoltre, il dipendente pubblico deve rilasciare annualmente, con atto notorio, una dichiarazione di vigenza dei requisiti prescritti.<\/p>\n<p><strong>Indicazioni<\/strong><\/p>\n<p>Coloro che hanno sinora beneficiato dei tre giorni retribuiti al mese per l&#8217;assistenza al familiare, con un grado di parentela o affinit\u00e0 del 3\u00b0 grado, si vedranno revocare il diritto alle agevolazioni concesse, salvo che si possano avvalere della deroga.<\/p>\n<p>Infine, ricordiamo che queste nuove disposizioni saranno oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge n.183\/2010, entrata in vigore il 24.11.2010, \u00e8 un provvedimento contenente le norme in materia di lavoro e welfare e collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2009\/2013. 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