{"id":162,"date":"2011-03-29T07:14:18","date_gmt":"2011-03-29T07:14:18","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/il-traffico-di-influenze-illecite\/"},"modified":"2011-03-29T07:14:18","modified_gmt":"2011-03-29T07:14:18","slug":"il-traffico-di-influenze-illecite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=162","title":{"rendered":"Il Traffico di Influenze Illecite"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-161\" src=\"https:\/\/servizilegali.org\/\/wp-content\/uploads\/2011\/03\/imagescorruz.jpg\" border=\"0\" width=\"195\" height=\"178\" \/><\/p>\n<p><strong>Nelle precedenti Legislature <\/strong>con il disegno di legge n. 850 del 2007, si autorizzava la ratifica del Trattato di Strasburgo del 27 gennaio1999 e la convenzione di Merida del 2003. La normativa europea imponeva agli stati aderenti una politica criminale pi\u00f9 severa nei confronti della corruzione.<\/p>\n<form> <\/form>\n<p><strong>La legge, oltre a unificare corruzione e concussione <\/strong>in un\u2019unica fattispecie &#8211; anche perch\u00e9 di pubblici ufficiali che minacciano il privato inerme di atti pregiudizievoli in caso di mancato pagamento se ne vedono sempre meno &#8211; e a prevedere alcuni aumenti di pena contiene, in ossequio alla convenzione, un\u2019interessante, e attuale, fattispecie di nuovo conio. <strong>Il traffico di influenze illecite<\/strong>. L\u2019iter parlamentare si \u00e8 interrotto, e sembra interessante ripescare il tema proprio ora che il governo annuncia nuove misure anticorruzione, quale spunto di riflessione in una prospettiva di riforma.<\/p>\n<p>Secondo la <strong>convenzione di Strasburgo <\/strong>e il relativo disegno di legge italiano del 2007,<\/p>\n<p>\u201c<em>Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a s\u00e9 o ad altri denaro o altra utilit\u00e0 quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l\u2019incaricato di pubblico servizio, \u00e8 punito con la reclusione da tre a sette anni.\u00a0 Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilit\u00e0 \u00e8 punito con la reclusione da due a cinque anni.La condanna importa l\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici.<\/em><em><br \/> <em> Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio<\/em><\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Qual \u00e8 la necessit\u00e0 di incriminare questi comportamenti?<\/span><\/strong><span style=\"text-decoration: underline;\"> <\/span><\/p>\n<p>Le nuove forme che assumono i fenomeni corruttivi hanno reso necessaria la formulazione di una fattispecie di <strong>diversa struttura <\/strong>che si compone di uno schema trilaterale (diversamente da quello bilaterale della corruzione). Il trading of\u00a0 influences\u00a0 punisce chiunque riceve una retribuzione, non gi\u00e0 per un\u2019attivit\u00e0 compiuta da lui stesso, ma per un\u2019opera di intermediazione nei confronti di un terzo soggetto, pubblico,\u00a0 che compir\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 illecita di favore. <br \/> Se la norma europea venisse recepita, diverrebbe illecita penalmente la condotta di Tizio, che riceve un incarico professionale da parte di Caio, a fronte della attivit\u00e0 amministrativa contraria al dovere di imparzialit\u00e0 che porr\u00e0 in essere Sempronio in favore di Caio, utilizzando il rapporto di cointeressenza tra Tizio, che pu\u00f2 anche essere un soggetto privato, e Sempronio, che \u00e8 sempre un soggetto pubblico.<\/p>\n<p><strong>La tradizionale forma bilaterale della corruzione <\/strong>si spezza quindi in due parti, la retribuzione viene ricevuta all\u2019intermediario,\u00a0 mentre l\u2019attivit\u00e0 amministrativa illecita sar\u00e0 svolta da un diverso soggetto. In un&#8217;altra occasione l\u2019intermediario restituir\u00e0 il favore ricambiando l\u2019attivit\u00e0 posta in essere dal pubblico ufficiale. La differenza con la \u201cvecchia\u201d corruzione \u00e8 evidente e pu\u00f2 essere paragonata alla differenza che passa tra un semplice baratto e una pi\u00f9 sofisticata triangolazione: si inserisce una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione \u00e8 diverso da quello che compie l\u2019attivit\u00e0 amministrativa \u201cdi favore\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il fenomeno difficilmente <\/strong>sar\u00e0 penalmente sanzionabile alla stregua della fattispecie di corruzione in vigore in Italia. A tale vuoto normativo deve aggiungersi, per avere un pi\u00f9 completo quadro del fenomeno, che le modalit\u00e0 con cui la<strong> Pubblica amministrazione<\/strong> si dota di beni e servizi sono <strong>sempre pi\u00f9 privatistiche <\/strong>nel senso che sono sempre meno le attivit\u00e0 appaltate con il sistema dell\u2019evidenza pubblica e l\u2019aumentata discrezionalit\u00e0 dell\u2019agire della P.A. Questo pu\u00f2 rendere il <em>trading of influence <\/em>difficilmente controllabile ex post.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Qual&#8217;\u00e8 il nesso tra questa (mancata) incriminazione e il tessuto economico di un paese?<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Il fenomeno sopra descritto, ripetuto un elevato numero di volte porta a tessere una ragnatela di favoritismi scambievoli che sono l&#8217;<strong>antitesi della selezione meritocratica <\/strong>dei player professionali ed economici di un paese. In poche parole chi progetta un&#8217;opera pubblica, chi la esegue, chi ne testa la sicurezza, chi offre una consulenza professionale, chi offre un parere legale, chi d\u00e0 una consulenza finanziaria e strategica su un progetto, non viene scelto per il proprio curriculum professionale, per le idee innovative che ha.<\/p>\n<p><strong>La selezione, cio\u00e8, non \u00e8 fatta <\/strong>alla stregua dalla capacit\u00e0\u00a0 di offrire\u00a0 soluzioni tecniche innovative da parte una nuova generazione di professionisti, formatisi tra mille fatiche all&#8217;insegna della qualit\u00e0, che potrebbero offrire i propri servizi professionali e imprenditoriali, in un quadro di piena concorrenza, in qualsiasi paese europeo, come infatti accade sempre pi\u00f9 di frequente.<\/p>\n<p>Ricordo l\u2019incredulit\u00e0, in un viaggio in <strong>Danimarca<\/strong>, alla scoperta di quell&#8217;appalto vinto, per il palazzo pi\u00f9 importante della citt\u00e0, da un architetto di 25 anni. In Italia difficilmente accadrebbe. Non a caso a partire\u00a0dallo scoppio della bolla economica americana, in Italia, i professionisti (quelli che pagano le tasse) hanno visto grandemente ridotta la loro capacit\u00e0 reddituale. Ma non \u00e8 solo la recessione a colpire, \u00e8 anche la <strong>ragnatela di traffico di reciproche <\/strong>influenze che governa le scelte della P.A., senza nessun controllo o procedura di selezione per meriti e titoli.<\/p>\n<p>Ma <strong>l&#8217;effetto non si ferma qui<\/strong>, il traffico di influenze illecite, coopta i propri adepti (professionali e imprenditoriali) con criteri che vanno a discapito della qualit\u00e0 di beni e servizi che la Pubblica amministrazione offre ai cittadini. Ed ancora: la mancata sanzione penale per questi comportamenti, nei quali premia la capacit\u00e0 contrattuale di porsi al centro di uno scambio di favori, non esplica quella funzione educativa (per i tecnici, la funzione general preventiva dell&#8217;incriminazione) per le nostre future classi dirigenti. I nostri figli stanno cos\u00ec\u00a0imparando che non serve l&#8217;impegno, lavorare senza sosta e con passione al proprio lavoro, ma un pap\u00e0 che \u00e8 parte della &#8220;ragnatela&#8221;.<\/p>\n<p>Studio estratto dal sito corriere della sera e redatto da Paola Parise.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle precedenti Legislature con il disegno di legge n. 850 del 2007, si autorizzava la ratifica del Trattato di Strasburgo del 27 gennaio1999 e la convenzione di Merida del 2003. La normativa europea imponeva agli stati aderenti una politica criminale pi\u00f9 severa nei confronti della corruzione. 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