{"id":160,"date":"2011-03-25T10:44:16","date_gmt":"2011-03-25T10:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/previdenza-e-assistenza-pensione-di-inabilita\/"},"modified":"2011-03-25T10:44:16","modified_gmt":"2011-03-25T10:44:16","slug":"previdenza-e-assistenza-pensione-di-inabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=160","title":{"rendered":"Previdenza e assistenza \u2013 Pensione di inabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/h.jpg\" border=\"0\" width=\"168\" height=\"126\" \/><\/p>\n<p><strong>Sentenza Corte di cassazione \u2013 Sezione Lavoro \u2013 25 febbraio 2011 n. 4677 <\/strong><\/p>\n<p>\u201c<em>Previdenza e assistenza \u2013 Pensione di inabilit\u00e0 \u2013 Requisito reddituale \u2013 Rilevanza anche della posizione reddituale del coniuge \u2013 Sussistenza. (Legge 118\/1971, articolo 12)\u201d<\/em><\/p>\n<p>(Presidente Lamorgese; Relatore Bandini; Pm \u2013 difforme \u2013 Cesqui; Ricorrente Pieri; Controricorrente Inps)<\/p>\n<p><strong>Svolgimento del processo<\/strong><\/p>\n<p>Con sentenza del 17\/10\/2007-28\/4\/2008 la Corte d\u2019Appello di Roma, ha respinto l\u2019impugnazione proposta da ********* nei confronti dell\u2019Inps e del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua domanda di pensione di inabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p>A sostegno del decisum la Corte territoriale ha rilevato che l\u2019appellante, cumulando i redditi del proprio coniuge, superava i limiti previsti per il requisito economico.<\/p>\n<p>Avverso l\u2019anzidetta sentenza ********* ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo e illustrato con memoria.<\/p>\n<p>L\u2019intimato Inps ha resistito con controricorso.<\/p>\n<p>L\u2019intimato Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze non ha svolto attivit\u00e0 difensiva.<\/p>\n<p><strong>Motivi della decisione<\/strong><\/p>\n<p>1. Sotto un primo profilo la ricorrente sostiene che, in forza di un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, deve ritenersi che, anche ai fini del beneficio della pensione di inabilit\u00e0, va dato rilievo soltanto al reddito personale dell\u2019invalido; in via gradata, la ricorrente solleva poi questione di illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 14-septies legge n. 33\/80.<\/p>\n<p>2. La questione portata all\u2019esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza \u2013 pensione di inabilit\u00e0 e assegno mensile \u2013 che vengono in considerazione nella presente controversia.<\/p>\n<p>Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, la legge 30 marzo 1971 n. 118 previde la concessione \u2013 a carico dello Stato e a cura del Ministero dell\u2019interno \u2013 di una pensione di inabilit\u00e0 per i soggetti maggiori di 18 anni nei cui confronti fosse stata accertata una totale inabilit\u00e0 lavorativa (art. 12) e la corresponsione, per i periodi di incollocamento al lavoro, di un assegno mensile ai soggetti di et\u00e0 compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, con capacit\u00e0 lavorativa ridotta in misura superiore a due terzi (art. 13).<\/p>\n<p>Le condizioni economiche richieste dalla legge per l\u2019assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: l\u2019art. 12, comma 2, facendo riferimento a quelle stabilite dall\u2019art. 26 della legge n. 153 del 1969 e, a sua volta, l\u2019art. 13, comma 1, prevedendo la concessione dell\u2019assegno mensile \u00abcon le stesse condizioni e modalit\u00e0 previste per l\u2019assegnazione della pensione di cui all\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p>\n<p>Pertanto, considerando quanto previsto dall\u2019art. 26 della legge n. 153 del 1969 (norma, quest\u2019ultima che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l\u2019invalido, per aver diritto alla pensione di inabilit\u00e0, come pure all\u2019assegno mensile, non doveva essere \u00abtitolare di redditi a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a lire 156.000 annue\u00bb (cos\u00ec il testo originario dell\u2019art. 26 della legge citata).<\/p>\n<p>Successivamente il decreto legge 2 marzo 1974 n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114), intervenne per elevare l\u2019importo annuo della pensione di inabilit\u00e0 e quello mensile dell\u2019assegno (art. 7), ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili \u2013 e, quindi, tanto per la pensione di inabilit\u00e0 che per l\u2019assegno mensile \u2013 \u00absono quelle previste nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale\u00bb e, nel contempo, stabilendo (appunto nell\u2019art. 3, dettato in parziale sostituzione dell\u2019art. 26 della legge n. 153\/69 cit.) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistevano nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 1.320.000 annue.<\/p>\n<p>Con il successivo intervento di cui all\u2019articolo unico della legge 21 febbraio 1977 n. 29 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 850) i limiti di reddito di cui all\u2019art. 8 del decreto legge n. 30174 (che, come gi\u00e0 detto, richiamava quelli previsti dall\u2019art. 3 dello stesso decreto legge per la concessione della pensione sociale, a loro volta aumentati, per effetto dell\u2019art. 3 della legge 3 giugno 1975 n. 160, a lire 1.560.000 per il reddito cumulato e a lire 505.050 per il reddito personale) furono elevati a lire 3.120.000 annui, ma esclusivamente (per quanto qui interessa) per la pensione di inabilit\u00e0: testuale \u00e8, invero, il riferimento fatto dal legislatore \u00abagli invalidi civili assoluti di cui all\u2019art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118\u00bb, mentre nessuna menzione era contenuta nella norma per gli invalidi parziali di cui al successivo art. 13.<\/p>\n<p>Per questi ultimi dovevano quindi, per il momento, ritenersi ancora vigenti i limiti reddituali previsti dall\u2019art. 3 del ripetuto decreto legge n. 30\/74, come modificati dall\u2019art. 3 della legge n. 160\/75; e, nel contempo, in difetto di una qualsiasi esplicita previsione in tal senso, o, quantomeno, di un sia pure implicito riferimento all\u2019art. 3 del dl. n. 30\/74, non vi era neppure spazio per una interpretazione del testo normativo che portasse ad argomentarne l\u2019intento del legislatore di modificare, per la pensione di inabilit\u00e0, la disciplina previgente, adottando come parametro di verifica del superamento del limite reddituale il (solo) reddito personale dell\u2019invalido assoluto, ancorch\u00e9 coniugato.<\/p>\n<p>In definitiva, anche l\u2019intervento legislativo in parola non incideva sul principio di sistema, per cui il limite reddituale andava determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi sia per la pensione che per l\u2019assegno, mutando soltanto \u2013 ed esclusivamente per la pensione di inabilit\u00e0 \u2013 l\u2019importo massimo da considerare ai fini della verifica del superamento (o meno) del suddetto limite.<\/p>\n<p>Evidentemente resosi conto dei limiti di ragionevolezza di una scelta che portava a raddoppiare, per la sola pensione di inabilit\u00e0, il limite di reddito da prendere a riferimento, il legislatore, nel convertire il decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 con la legge 29 febbraio 1980 n. 33, aggiunse la disposizione dell\u2019art. 14-septies, con la quale, nel mentre vennero ancor pi\u00f9 elevati i limiti di reddito di cui all\u2019art. 8 del dl. n. 30\/74, portati a lire 5.200.000 annui rivalutabili annualmente (comma 4), contestualmente (comma 5) venne stabilito che, per l\u2019assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui agli artt. 13 e 17 della legge n. 118\/71 (l\u2019art. 17, poi abrogato dall\u2019art. 6 della legge 21 novembre 1988 n. 508, disciplinava l\u2019assegno di accompagnamento per gli invalidi minori di 18 anni), il limite di reddito da considerare era fissato nell\u2019importo di lire 2.500.000 annue, anch\u2019esso rivalutabile annualmente e \u00abda calcolare con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte\u00bb.<\/p>\n<p>3. Ritiene questa Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle sue recenti pronunce nn. 18825\/2008, 7259\/2009 e 20426\/2010 (al cui orientamento \u00e8 stato fatto richiamo nella memoria della odierna ricorrente), con le quali si \u00e8 affermato che, dopo la introduzione dell\u2019art. 14-septies citato, anche per la pensione di inabilit\u00e0 deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell\u2019assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un pi\u00f9 risalente indirizzo (cfr., in particolare, Cass. nn. 16363\/2002, 16311\/2002, 12266\/2003, 14126\/2006, 13261\/2007), secondo cui \u00abAi fini dell\u2019accertamento del requisito reddituale previsto per l\u2019attribuzione della pensione di inabilit\u00e0 prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell\u2019invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies, comma 4, in conformit\u00e0 con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidariet\u00e0 familiare una funzione integrativa dell\u2019intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola \u2013 stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14-septies solo per l\u2019assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata \u2013 della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 per le seguenti ragioni.<\/p>\n<p>Come sopra accennato, l\u2019intervento attuato dal legislatore con il comma 5 dell\u2019art. 14-septies \u00e8 chiaramente inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell\u2019innalzamento del limite reddituale previsto \u2013 ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti \u2013 dalla legge n. 29 del 1977; significativo di tale intento \u00e8 che per l\u2019attribuzione dell\u2019assegno \u00e8, bens\u00ec, preso a riferimento il solo reddito individuale dell\u2019assistito, ma l\u2019importo da non superare per la pensione di inabilit\u00e0 (comma 4) corrisponde a pi\u00f9 del doppio di quello stabilito per l\u2019assegno, ossia lire 5.200.000 annue a fronte di lire 2.500.000 annue (attualmente la divaricazione si \u00e8 notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle Inps, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali \u00e8 quasi tre volte superiore a quello indicato per l\u2019assegno mensile agli invalidi civili parziali a parit\u00e0 di importo mensile della prestazione).<\/p>\n<p>La norma, inoltre, rappresenta una deroga all\u2019orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidit\u00e0 e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (cfr. Corte Cost., sent. nn. 769\/1988 e 75\/1991; cfr., altres\u00ec, Corte Cost., n. 454\/1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidit\u00e0 dopo il compimento del 65\u00b0 anno) e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti le disposizioni particolari.<\/p>\n<p>Del resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno \u2013 fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilit\u00e0 quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge \u2013 non pu\u00f2 che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti sia rimasta assoggettata alla ridetta regola del cumulo.<\/p>\n<p>E difatti, anche successivamente, nell\u2019art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (dal titolo \u00abrequisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili\u00bb) la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 1992, ai fini dell\u2019accertamento, da parte del Ministero dell\u2019interno, della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 dunque condividersi l\u2019avviso della ricorrente secondo cui l\u2019abrogazione delle disposizioni legislative incompatibili, stabilita dal ricordato art. 14-septies, comma 7, legge n. 33\/80, impedirebbe la sopravvivenza, per la sola pensione, della disposizione concernente il cumulo disposta dall\u2019art. 26 legge n. 153\/69; infatti l\u2019abrogazione non riguarda direttamente quest\u2019ultima norma, bens\u00ec le disposizioni legislative che vi avevano fatto richiamo ai fini dell\u2019assegno mensile e che, come tali, risultavano in contrasto con l\u2019espressa esclusione di tale cumulo.<\/p>\n<p>Sostanzialmente irrilevante risulta poi il richiamo ai lavori preparatori della legge n. 33\/80, atteso che gli ordini del giorno accettati \u00abcome raccomandazione\u00bb dal Governo non si sono poi tradotti in provvedimenti legislativi di contenuto contrario a quello esplicitato dalla normativa di riferimento (ed anzi, come detto, il successivo intervento di cui al ricordato art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 si pose nel senso di quest\u2019ultima); ed a fortiori privi di decisivit\u00e0 \u2013 anche a prescindere dalle pur evidenti violazioni del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione \u2013 risultano i richiami alle difformi prassi applicative adottate in sede amministrativa.<\/p>\n<p>4. Si aggiunga (cos\u00ec dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente) che il Giudice delle leggi (cfr., in particolare, le citate sent. nn. 769\/88 e 75\/91) ha, in pi\u00f9 occasioni, affermato che il realizzare l\u2019omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettivit\u00e0, cos\u00ec come il por mano all\u2019opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalit\u00e0 del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non pu\u00f2 farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perci\u00f2 insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l\u2019aggravamento, anzich\u00e9 l\u2019eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l\u2019attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all\u2019assistenza dell\u2019invalido) di un rilievo preclusivo dell\u2019intervento di sostegno a carico della collettivit\u00e0 discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidariet\u00e0 particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell\u2019uguaglianza e della libert\u00e0 dal bisogno, in attuazione dell\u2019art. 3, secondo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>Non possono considerarsi ostative alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale (cfr., in particolare, Corte Cost., nn. 88\/1992 e 400\/1999, citate nelle sentenze di questa Corte pi\u00f9 sopra indicate e qui non condivise), secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilit\u00e0 e per l\u2019assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacit\u00e0 ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello); trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell\u2019ultrasessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all\u2019assegno sociale sostitutivo della prima ex art. 3, comma 6, legge n. 335\/95), ossia una questione del tutto diversa da quella all\u2019esame di questa Corte e che, d\u2019altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell\u2019invalido e della necessit\u00e0, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidariet\u00e0 coniugale e quella collettiva.<\/p>\n<p>Nessuna violazione dei diritti della famiglia (artt. 29 e 31 Costituzione) \u00e8 poi ravvisabile nella valorizzazione dei principi di solidariet\u00e0 che informano l\u2019istituto e che, come gi\u00e0 detto, concorrono con gli strumenti di sostegno pubblico a tutela dell\u2019invalidit\u00e0; del tutto inconferente \u00e8 poi il riferimento, peraltro assolutamente generico, alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Costituzione).<br \/> 5. Infine, non pu\u00f2 non rilevarsi che l\u2019art. 13 della legge n. 118 del 1971 \u2013 che come sopra ricordato, disciplina l\u2019assegno mensile di invalidit\u00e0 \u2013 \u00e8 stato recentemente sostituito ad opera dell\u2019art. 1 comma 35, della legge 24 dicembre 2007 n. 247 (disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente, stabilisce che \u00abagli invalidi civili di et\u00e0 compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento) che non svolgono attivit\u00e0 lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, \u00e8 concesso a carico dello Stato ed erogato dall\u2019INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilit\u00e0, con le stesse condizioni e modalit\u00e0 previste per l\u2019assegnazione della pensione di cui all\u2019art. 12\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratta, all\u2019evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle condizioni (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione; ma il prendere a riferimento, a tal fine, le condizioni stabilite per l\u2019assegnazione della \u00abpensione di cui all\u2019art. 12\u00bb, determinare cio\u00e8 una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, \u00e8, di per s\u00e9, indicativo del fatto che tale disciplina, anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti, \u00e8 diversa da quella nel frattempo dettata (si ripete, con l\u2019art. 14-septies, comma 5, della legge n. 33\/80) per l\u2019assegno mensile, non avendo altrimenti senso, invero, una simile formulazione normativa qualora le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilit\u00e0 fossero le stesse previste per l\u2019assegno e, dunque, si dovesse dar rilievo al solo reddito personale dell\u2019invalido, ancorch\u00e9 coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi.<\/p>\n<p>6. Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l\u2019orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell\u2019accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l\u2019assegnazione della pensione di inabilit\u00e0 agli invalidi civili assoluti, di cui all\u2019art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell\u2019invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dai Giudici del merito nella concreta fattispecie) l\u2019importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.<\/p>\n<p>Il ricorso va pertanto rigettato.<\/p>\n<p>I ricordati contrasti giurisprudenziali consigliano la compensazione delle spese fra la ricorrente e l\u2019Inps.<\/p>\n<p>Non \u00e8 invece luogo a provvedere al riguardo quanto al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, che non ha svolto attivit\u00e0 difensiva.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Sentenza Corte di cassazione \u2013 Sezione Lavoro \u2013 25 febbraio 2011 n. 4677 \u201cPrevidenza e assistenza \u2013 Pensione di inabilit\u00e0 \u2013 Requisito reddituale \u2013 Rilevanza anche della posizione reddituale del coniuge \u2013 Sussistenza. 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