{"id":158,"date":"2011-03-20T09:45:24","date_gmt":"2011-03-20T09:45:24","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/le-barriere-architettoniche\/"},"modified":"2011-03-20T09:45:24","modified_gmt":"2011-03-20T09:45:24","slug":"le-barriere-architettoniche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=158","title":{"rendered":"LE BARRIERE ARCHITETTONICHE"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA LEGISLAZIONE VIGENTE NELL\u2019AMBITO DEL CONDOMINIO &#8211; MODULO PER LA DOMANDA AL SINDACO.<br \/><\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>La normativa di cui alla presente trattazione \u00e8 la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 che, con carattere innovativo, ha contribuito a modificare ed ad integrare la legislazione fino ad allora vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.<\/p>\n<p>Prima di addentrarci nel significato letterale di \u201cbarriera architettonica\u201d, \u00e8 utile percorrere un breve excursus della normativa che ha regolamentato tale materia.<\/p>\n<p>La differenza sistematica tra la legislazione vigente sino all\u201989 e la legge n.13 \u00e8 ravvisabile nei soggetti destinatari di tali provvedimenti. Nel primo caso, il legislatore si riferiva alle situazioni esistenti negli edifici pubblici, aperti al pubblico ed al settore dei trasporti pubblici, creando, in tal modo, un\u2019evidente disparit\u00e0 per tutti gli altri soggetti, non meno bisognosi. Pertanto, il primo intervento radicale del legislatore dell\u201989 \u00e8 stato quello di rivolgere la propria attenzione finanche alle situazioni presenti negli edifici privati ed a quelli destinati ad uso abitativo. In particolare, la nuova disciplina fa riferimento agli edifici privati di nuova costruzione, agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione, alla loro ristrutturazione, compresi gli spazi ad essi pertinenti.<\/p>\n<p>Con l\u2019eliminazione della discrasia che si era venuta a creare tra le differenti situazioni tutelate, dunque, la legge dell\u201989 si pone l\u2019obiettivo di garantire ai soggetti fisicamente offesi l\u2019accesso alle parti comuni dello stabile e, conseguentemente, a quelle di propriet\u00e0 esclusiva.<\/p>\n<p>Tra i destinatari della legge e i soggetti c.d. \u201cportatori di handicap\u201d rientrano i minorati fisici, psichici, soggetti affetti da menomazioni che rendono difficoltoso il raggiungimento della propria abitazione o posto di lavoro per difficolt\u00e0 di apprendimento, di relazione o per altre patologie.<\/p>\n<p>La legge n. 13 ha operato una estensione analogica ad altre categorie di soggetti, in specie gli anziani, che pur non essendo necessariamente soggetti con difficolt\u00e0 deambulatorie, tuttavia sono in condizioni fisiche inferiori; agli ultrasessantacinquenni che hanno difficolt\u00e0 nel compimento delle loro attivit\u00e0 quotidiane; agli invalidi civili; a chi, portatore di handicap, occupa l\u2019immobile a titolo diverso da quello di propriet\u00e0, ovvero gli inquilini o soggetti esterni frequentatori dello stabile condominiale.<\/p>\n<p>Venendo all\u2019oggetto tutelato dalla normativa in esame, l\u2019obiettivo \u00e8 il superamento delle c.d. \u201cbarriere architettoniche\u201d. Con tale espressione devono intendersi gli ostacoli fisici che rendono disagevole la mobilit\u00e0 di chiunque ed in modo particolare di coloro che possiedono ridotte capacit\u00e0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>motorie o gli ostacoli che comunque impediscono o limitano di fatto l\u2019utilizzazione di parti od attrezzature comuni all\u2019edificio, nonch\u00e9 l\u2019assenza di segnalazioni che provvedano ad assicurare l\u2019orientamento che una determinata categoria di soggetti (ciechi, sordomuti) per indisposizione naturale non possiede.<\/p>\n<p>Gli unici limiti previsti dalla legge n. 13\/89 alla realizzazione delle misure volte a tutelare i soggetti pi\u00f9 \u201cdeboli\u201d consistono nel divieto di porre in pericolo la sicurezza, la stabilit\u00e0 ed il decoro architettonico del fabbricato e nella garanzia dell\u2019utilizzo in modo paritetico del bene comune da parte di ciascun condomino.<\/p>\n<p>A m\u00f2 di esempio, si citano due pronunce giurisprudenziali (Cass. 25 giugno 1994 n. 6109 e Pretura Milano 18 aprile 1989) che hanno escluso la legittimit\u00e0 di determinate misure volte al superamento delle barriere architettoniche con precise motivazioni. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla opportunit\u00e0 dell\u2019installazione di un ascensore in un condominio per le esigenze di un portatore di handicap, aveva ritenuto nulla la delibera assembleare adottata a sostegno di tale misura in quanto in modo notevole avrebbe comportato \u201cun sensibile deprezzamento dell\u2019unit\u00e0 immobiliare di altro condomino sita al piano terra\u201d. Il giudice meneghino, invece, non aveva autorizzato la collocazione di una rampa d\u2019accesso al portone d\u2019ingresso di uno stabile richiesta da un portatore di handicap in quanto gli interventi strutturali che tale innovazione avrebbe comportato andavano a modificare in modo incisivo l\u2019estetica dell\u2019immobile medesimo, sottraendo, altres\u00ec, una parte di cosa comune al godimento di tutti i condomini.<\/p>\n<p>Altro limite previsto dal legislatore riguarda le formalit\u00e0 richieste per avanzare domanda di innovazioni finalizzate al superamento delle barriere. La richiesta va fatta direttamente dal portatore di handicap per iscritto all\u2019assemblea condominiale che ha l\u2019obbligo di deliberare entro tre mesi con la maggioranza prevista dal 2\u00b0 e 3\u00b0 comma dell\u2019art.1136 c.c. (numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio, che si riducono ad un terzo se l\u2019assemblea delibera in seconda convocazione).<\/p>\n<p>Qualora l\u2019assemblea non rispetti il termine previsto sopra od esprima parere negativo in ordine alle richieste di innovazioni, gli interessati potranno realizzare tali innovazioni direttamente a proprie spese. Questa forma di autotutela \u00e8, tuttavia, limitata alla sola installazione dei servoscala e di strutture mobili facilmente rimovibili.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda, invece, l\u2019onere di ripartizione delle spese in ordine ad altri tipi di innovazioni, si distinguono tre situazioni. La prima concerne il portatore di handicap che \u00e8 un condomino e la cui richiesta interessa le parti comuni dell\u2019edificio: l\u2019approvazione dell\u2019assemblea fa s\u00ec che le spese vengano supportate da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno; la seconda riguarda il portatore di handicap che sia conduttore e debba apportare<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>modifiche all\u2019appartamento locato: egli deve ottenere il consenso del proprietario e caricarsi di tutte le spese relative; la terza situazione si riferisce al caso del portatore di handicap conduttore che deve eseguire delle modifiche sulle parti comuni. In assenza del consenso del proprietario, che dovr\u00e0 in ogni caso richiedere, potr\u00e0 procedere alla relativa realizzazione totalmente a proprie spese.<\/p>\n<p>In alternativa alla esecuzione delle opere a proprie spese ed avendo ottenuto una risposta negativa dall\u2019assemblea, il soggetto interessato pu\u00f2 ottenere una tutela d\u2019urgenza attraverso il procedimento cautelare di cui all\u2019art.700 c.p.c.<\/p>\n<p>Il provvedimento di cui sopra \u00e8 volto a consentire al portatore di handicap di realizzare l\u2019opera necessaria per l\u2019eliminazione della barriera architettonica a proprie spese, in caso di rifiuto o ritardo della delibera assembleare; \u00e8 rivolto e pu\u00f2, comunque, essere richiesto da un soggetto che risieda nel Comune in cui si trova l\u2019immobile e non comporta una condanna ad un facere per il condominio coinvolto ma solo un\u2019azione di accertamento che compete al portatore di handicap circa il proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere de quibus.<\/p>\n<p>Il legislatore ha, tuttavia, previsto la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche, non lasciando i portatori di handicap in balia di loro stessi.<\/p>\n<p>La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap per l\u2019immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve concernere opere che elimino ostacoli alla sua mobilit\u00e0. Non sono legittimati a presentare la domanda altri soggetti (es. amministratore del condominio); se l\u2019opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere sottoscritta anche da questi per conferma del contenuto e per adesione.<\/p>\n<p>La domanda si inoltra al Sindaco del Comune in cui \u00e8 ubicato l\u2019immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonch\u00e9 la spesa prevista; non \u00e8 necessario un preventivo analitico redatto da un tecnico, essendo sufficiente l\u2019indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.<\/p>\n<p>Per ogni domanda pu\u00f2 essere erogato un solo contributo: la domanda pu\u00f2 riguardare oltre ad una sola opera anche un insieme di opere funzionalmente connesse. Essa deve indicare, inoltre, la persona fisica che si identifica con il soggetto avente diritto al contributo; nel caso in cui le spese vengano eseguite dal condominio, deve indicarsi il nominativo dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p>Il termine di presentazione \u00e8 fissato all\u20191 marzo di ciascun anno e nella richiesta documentazione allegata sono compresi il certificato medico che deve precisare da quale patologia il soggetto \u00e8 affetto e se questa consiste in una limitazione funzionale permanente o una menomazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l\u2019ubicazione della propria abitazione nonch\u00e9 le<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>difficolt\u00e0 di accesso. Se il soggetto interessato \u00e8 un invalido civile, occorrer\u00e0 anche la certificazione dell\u2019ASL.<\/p>\n<p>I contributi possono essere concessi anche per l\u2019acquisto di beni mobili. L\u2019entit\u00e0 del contributo va determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, esso pu\u00f2 cos\u00ec riassumersi: l\u2019interessato presenta la domanda, come accennato, entro l\u20191 marzo di ciascun anno al sindaco del Comune dove \u00e8 sito l\u2019immobile. L\u2019amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull\u2019ammissibilit\u00e0 della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti richiesti per la concessione del contributo, all\u2019inesistenza dell\u2019opera, al mancato inizio del lavori e alla verifica della congruit\u00e0 della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.<\/p>\n<p>Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco forma l\u2019elenco delle domande che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.<\/p>\n<p>Il sindaco comunica alla Regione, unitamente a tale elenco, il fabbisogno del Comune e trasmette la richiesta del Fondo al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Fondo viene assegnato alla Regione che lo ripartisce tra i Comuni interessati.<\/p>\n<p>Le domande non soddisfatte nell\u2019anno per insufficienza di fondi restano comunque valide negli anni successivi.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13<\/strong>.<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p>AL SINDACO DEL COMUNE DI\u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il\/La sottoscritto\/a \u2026.. nato\/a a \u2026.. Prov \u2026.. il \u2026..<\/p>\n<p>residente in qualit\u00e0 di:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u22a0 proprietario<\/p>\n<p>\u22a0 conduttore<\/p>\n<p>\u22a0 altro (1)<\/p>\n<p>\u22a0 di esercente la potest\u00e0 o tutela sulla persona disabile<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Sig \u2026.. nato\/a a \u2026.. Prov \u2026.. il \u2026.. residente a \u2026.. C.A.P\u2026.. via\/piazza \u2026.. n. civico \u2026.. piano \u2026.. int. \u2026.. tel. \u2026&#8230;<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>dell\u2019immobile (2) sito in \u2026.. Prov \u2026.. C.A.P \u2026.. via\/piazza \u2026.. n. civico \u2026.. piano \u2026.. int \u2026.. tel \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">CHIEDE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>il contributo (3) previsto dall\u2019art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di euro \u2026.. (al netto dell\u2019I.V.A.) (4)<\/p>\n<p>per la realizzazione della seguente opera (o pi\u00f9 opere funzionalmente connesse) (5), da realizzarsi nell\u2019immobile sopra indicato, o nell\u2019immobile nel quale trasferir\u00e0 la residenza a lavori ultimati al fine di rimuovere una o pi\u00f9 barriere che creano difficolt\u00e0:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>A: di accesso all\u2019immobile o alla singola unit\u00e0 immobiliare:<\/p>\n<p>1. rampa di accesso;<\/p>\n<p>2. servo scala;<\/p>\n<p>3. piattaforma o elevatore<\/p>\n<p>4. ascensore \uf071\u00a0 adeguamento<\/p>\n<p>\uf071\u00a0 installazione<\/p>\n<p>5. ampliamento porte di ingresso;<\/p>\n<p>6. adeguamento percorsi orizzontali condominiali;<\/p>\n<p>7. installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilit\u00e0 dei non vedenti all\u2019interno degli edifici;<\/p>\n<p>8. installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;<\/p>\n<p>9. acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l\u2019opera non realizzabile per impedimenti materiali\/giuridici;<\/p>\n<p>10. altro (6) \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>B: di fruibilit\u00e0 e visitabilit\u00e0 dell\u2019alloggio:<\/p>\n<p>1. adeguamento spazi interni all\u2019alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);<\/p>\n<p>2. adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all\u2019alloggio;<\/p>\n<p>3. altro (6) \u2026..<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">DICHIARA<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>che avente diritto (7) al contributo, in quanto onerato dalla spesa, \u00e8:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>il\/la sottoscritto\/a richiedente<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>oppure:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>il\/la. sig. \u2026.., in qualit\u00e0 di<\/p>\n<p>\u22a0 avente a carico il sottoscritto portatore di handicap;<\/p>\n<p>\u22a0 unico proprietario;<\/p>\n<p>\u22a0 amministratore del condominio;<\/p>\n<p>\u22a0 responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27.2.1989, n. 62;<\/p>\n<p>\u22a0 altro (specificare) \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall\u2019art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsit\u00e0 negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non pi\u00f9 rispondenti a verit\u00e0, sotto la sua responsabilit\u00e0, rilascia la seguente<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA\u2019<\/p>\n<p>(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il\/La sottoscritto\/a \u2026.. richiedente il contributo ex L. 13\/89,<\/p>\n<p>Il\/La sottoscritto\/a quale esercente la potest\u00e0 o tutela sulla persona disabile Sig. \u2026.. dichiara:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; di essere stato\/a riconosciuto\/a dalla competente commissione medico legale \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; di aver presentato domanda di accertamento di invalidit\u00e0 in data \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; che nell\u2019immobile in cui \u00e8 residente o nel quale si impegna a trasferire la residenza a lavori ultimati (cancellare la parte che non interessa)<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>sito in \u2026.. C.A.P\u2026.. via\/piazza \u2026.. n. civico \u2026.. piano \u2026.. int. \u2026.. tel \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; esistono le seguenti barriere architettoniche<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>&#8211; che gli comportano le seguenti difficolt\u00e0 di<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la\/le seguenti opere<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; che per la realizzazione di tali opere non gli \u00e8 stato concesso altro contributo \/ gli \u00e8 stato concesso altro contributo nella misura di euro \u2026.., tale che, cumulato a quello richiesto ai sensi della legge 13\/89, non supera la spesa preventivata (cancellare la parte che non interessa).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">ALLEGA<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>alla presente domanda:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>1. certificato medico in carta libera attestante l\u2019handicap;<\/p>\n<p>2. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere;<\/p>\n<p>3. copia fotostatica di un documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente in corso di validit\u00e0;<\/p>\n<p>4. certificato o fotocopia autenticata attestante l\u2019invalidit\u00e0 totale con difficolt\u00e0 di deambulazione (da allegare unicamente qualora voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma IV dell\u2019articolo 10 della legge 13\/89), ovvero si riserva di presentarlo entro il&#8230;&#8230;&#8230;..\u2026\u2026&#8230;.<\/p>\n<p>5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell\u2019art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal richiedente;<\/p>\n<p>6. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);<\/p>\n<p>7. benestare del proprietario dell\u2019immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualit\u00e0 di affittuario).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u2026\u2026 l\u00ec \u2026..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"right\">IL RICHIEDENTE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u2026..<\/p>\n<p>SOTTOSCRIZIONE PER CONFERMA ED ADESIONE DELL\u2019AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO, QUALORA SOGGETTO DIVERSO DAL RICHIEDENTE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>NOTE PER LA COMPILAZIONE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(1) Specificare se si abita l\u2019immobile a titolo diverso dalla propriet\u00e0 o locazione (ad es. convivenza, ospitalit\u00e0, comodato, ecc.).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(2) L\u2019immobile deve essere gi\u00e0 esistente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(3) Il contributo:<\/p>\n<p>\u2013 per costi fino a euro 2582,28 \u00e8 concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;<\/p>\n<p>\u2013 per costi da euro 2582,28 a euro 12911,42 \u00e8 aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di euro 7746,85 il contributo \u00e8 pari euro 2582,28 pi\u00f9 il 25% di euro 5164,57 cio\u00e8 \u00e8 di euro 3873,43);<\/p>\n<p>\u2013 per costi da euro 12911,42 a euro 51645,69 \u00e8 aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di euro 41316,55 il contributo \u00e8 pari a euro 2582,28 pi\u00f9 il 25% di euro 10329,14 pi\u00f9 il 5% di euro 28405,13 cio\u00e8 \u00e8 di euro 2582,28 + euro 2582,28 + euro 1420,26 ovvero ammonta a euro 6584,83).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(4) Si ricorda che l\u2019I.V.A. deve essere calcolata al 4% ai sensi del D.P.R. 26\/10\/1972, n. 633 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(5) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all\u2019immobile; funzione di visitabilit\u00e0 dell\u2019alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare pi\u00f9 opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un\u2019unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verr\u00e0 computato in base alla spesa complessiva.<\/p>\n<p>Parimenti, qualora di un\u2019opera o di pi\u00f9 opere funzionalmente connesse possono fruire pi\u00f9 persone disabili, deve essere presentata una sola domanda da una delle persone disabili, in quanto uno solo \u00e8 il contributo concesso.<\/p>\n<p>Se invece le opere riguardano l\u2019abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilit\u00e0 es.: adeguamento servizi igienici) l\u2019istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e pu\u00f2 ottenere quindi pi\u00f9 di un contributo.<\/p>\n<p>Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13\/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l\u2019importo complessivo dei contributi non pu\u00f2 superare la spesa effettivamente sostenuta.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(6) Specificare l\u2019opera da realizzare.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(7) Il soggetto avente diritto al contributo pu\u00f2 non coincidere con la persona disabile qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<div><span style=\"font-size: x-small;\">{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA LEGISLAZIONE VIGENTE NELL\u2019AMBITO DEL CONDOMINIO &#8211; MODULO PER LA DOMANDA AL SINDACO. \u00a0 La normativa di cui alla presente trattazione \u00e8 la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 che, con carattere innovativo, ha contribuito a modificare ed ad integrare la legislazione fino ad allora vigente in materia di superamento delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-158","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=158"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/158\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/servizilegali.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}