{"id":155,"date":"2011-03-13T10:47:12","date_gmt":"2011-03-13T10:47:12","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/utility\/documentazione-giuridica\/organismi-geneticamente-modificati\/"},"modified":"2011-03-13T10:47:12","modified_gmt":"2011-03-13T10:47:12","slug":"organismi-geneticamente-modificati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=155","title":{"rendered":"Organismi Geneticamente Modificati"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<table style=\"width: 544px; text-align: justify;\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">L.R. 06 Novembre 2006, n. 15<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<div> <strong>SOMMARIO<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>  <\/p>\n<table border=\"1\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>1<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Oggetto e finalit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>2<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM. Disposizioni sull\u2019utilizzo di OGM<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>3<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Emissione di OGM a fini sperimentali<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>4<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Marchio regionale \u201cProdotto libero da OGM \u2013 GMO free\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>5<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Vendita e somministrazione di prodotti OGM<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>6<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Ristorazione collettiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>7<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Informazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>8<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Ricerca<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>9<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversit\u00e0 dall\u2019impiego di OGM<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>10<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Vigilanza e controllo<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>11<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Sanzioni<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>12<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Regolamento regionale di attuazione ed integrazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>13<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Disposizioni transitorie<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>14<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Abrogazioni<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>15<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Disposizione finanziaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>16<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Entrata in vigore<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div>\n<p> <strong>Art. 1<\/strong><br \/> <em>(Oggetto e finalit\u00e0)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione, in applicazione del principio di precauzione e  dell\u2019azione preventiva di cui all\u2019articolo 174 del trattato della  Comunit\u00e0 europea e dell\u2019articolo 26 bis della direttiva 2001\/18\/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa  all\u2019emissione deliberata nell\u2019ambiente di organismi geneticamente  modificati e che abroga la direttiva 90\/220\/CEE del Consiglio ed in  coerenza con la legge regionale 1\u00b0 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle  risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse  genetiche del territorio nonch\u00e9 la qualit\u00e0 ed originalit\u00e0 della propria  produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili  danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l\u2019ambiente,  derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente  modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni  per la commercializzazione, il consumo, l\u2019informazione pubblica e la  ricerca in materia di OGM.<br \/> 2.\tIl riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 2<\/strong><br \/> <em>(Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM.<\/em><br \/> <em> Disposizioni sull\u2019utilizzo di OGM)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tNelle more della valutazione dell\u2019impatto degli OGM sui sistemi  agrari e sino a diversa disposizione regionale, fatto salvo quanto  previsto dall\u2019articolo 3, comma 1, sono vietati su tutto il territorio  regionale la coltivazione e l\u2019allevamento a qualsiasi titolo di OGM.<br \/> 2.\tL\u2019utilizzo di mangimi per l\u2019alimentazione del bestiame etichettati  come OGM \u00e8 condizione ostativa alla concessione di contributi regionali,  salvo quanto previsto in via transitoria dall\u2019articolo 13, comma 1.<br \/> 3.\tL\u2019utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o  agroalimentari o produttrici di mangimi \u00e8 condizione ostativa alla  concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via  transitoria dall\u2019articolo 13, comma 1.<br \/> 4.\tIl mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta  la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme  eventualmente erogate.<br \/> 5.\tL\u2019impresa che utilizza OGM nella produzione di beni agricoli o  alimentari, freschi o trasformati, \u00e8 esclusa dall\u2019accesso ai marchi  regionali di qualit\u00e0, riservati, in particolare, ai prodotti tipici e\/o  tradizionali. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 3<\/strong><br \/> <em>(Emissione di OGM a fini sperimentali)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tIn deroga al divieto di cui all\u2019articolo 2, comma 1, nel territorio  regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini  sperimentali, autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo  8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001\/18\/CE  concernente l\u2019emissione deliberata nell\u2019ambiente di organismi  geneticamente modificati), purch\u00e9 in \u201cambiente chiuso e confinato\u201d  espressamente autorizzato ed al di fuori:<br \/> a)\tdelle aree del demanio regionale, di propriet\u00e0 collettiva e dei siti  di conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui all\u2019articolo  4, comma 3, della l.r. 15\/2000;<br \/> b)\tdelle aree naturali protette, delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);<br \/> c)\tdelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualit\u00e0 nazionali o comunitari;<br \/> d)\tdelle aree dove insistono aziende che praticano l\u2019agricoltura  biologica o che ricevono contributi per l\u2019applicazione di misure  agroambientali;<br \/> e)\tdelle zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), e d)<strong> <\/strong>per una distanza di almeno due chilometri.<br \/> 2.\tIn relazione all\u2019emissione di OGM a fini sperimentali, con il  regolamento regionale di cui all\u2019articolo 12 sono dettate disposizioni  per la definizione di \u201cambiente chiuso e confinato\u201d.<br \/> 3.\tLa Regione si riserva il diritto di promuovere, innanzi all\u2019autorit\u00e0  competente, ogni attivit\u00e0 utile ad invalidare i provvedimenti di  autorizzazione di cui al comma 1, relativamente alle emissioni che  producono o possono produrre contaminazione biologica dannosa per  l\u2019agricoltura regionale ovvero per la flora spontanea o la fauna  selvatica.<\/p>\n<div><strong>Art. 4<\/strong><br \/> <em>(Marchio regionale \u201cProdotto libero da OGM &#8211; GMO free\u201d)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tAl fine d\u2019incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM, \u00e8  istituito il marchio regionale \u201cProdotto libero da OGM \u2013 GMO free\u201d,  ferme restando le norme comunitarie e nazionali in materia di  tracciabilit\u00e0 ed etichettatura dei prodotti OGM.<br \/> 2.\tCon il regolamento regionale di cui all\u2019articolo 12 sono dettate  disposizioni per l\u2019uso del marchio regionale istituito al comma 1. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 5<\/strong><br \/> <em>(Vendita e somministrazione di prodotti OGM)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tChiunque vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in appositi  scomparti, tali da non consentire la loro mescolanza con prodotti privi  di OGM e in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed  inequivocabile identificazione.<br \/> 2.\tChiunque somministra prodotti OGM ne deve fornire idonea informazione  scritta, in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed  inequivocabile identificazione.<br \/> 3.\tChiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione ha  l\u2019obbligo di pubblicizzare le prescrizioni ed i divieti previsti dalla  legislazione vigente concernenti l\u2019impiego di OGM in agricoltura e di  tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati sull\u2019acquisto  e sulla vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM.<br \/> 4.\tCon il regolamento regionale di cui all\u2019articolo 12 sono dettate disposizioni per la tenuta del registro previsto al comma 3. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 6<\/strong><br \/> <em>(Ristorazione collettiva)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tSalvo quanto previsto in via transitoria dall\u2019articolo 13, comma 2,  nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e  prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli  uffici della Regione, delle province e dei comuni nonch\u00e9 dei rispettivi  enti dipendenti \u00e8 vietata la somministrazione di prodotti OGM.<br \/> 2.\tI gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l\u2019obbligo di  verificare, anche attraverso la dichiarazione del fornitore, l\u2019assenza  di OGM nei prodotti somministrati.<br \/> 3.\tAl fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i gestori  dei servizi di cui al comma 1 sono tenuti, altres\u00ec, ad esporre in modo  adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 7<\/strong><br \/> <em>(Informazione)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione informa le province ed i comuni interessati in relazione  alle autorizzazioni per l\u2019emissione di OGM a fini sperimentali  rilasciate dal Ministero dell\u2019Ambiente nell\u2019ambito del territorio  regionale.<br \/> 2.\tLe province ed i comuni di cui al comma 1 provvedono a divulgare le  informazioni ricevute, anche attraverso l\u2019affissione nei rispettivi  albi.<br \/> 3.\tLa Regione promuove ed organizza campagne d\u2019informazione dirette agli  agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari sulle  conoscenze tecniche e scientifiche in materia di OGM, sui possibili  rischi derivanti dal loro uso per la salute, per il sistema agricolo e  per l\u2019ambiente nonch\u00e9 sulla normativa esistente, compresi i divieti. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 8<\/strong><br \/> <em>(Ricerca)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione promuove ricerche finalizzate allo sviluppo delle filiere  produttive totalmente esenti da OGM nonch\u00e9 alla valutazione dell\u2019impatto  delle coltivazioni di OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e  sugli ecosistemi naturali. A tal fine si avvale della collaborazione  degli enti di ricerca pubblica.<br \/> 2.\tLe ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui  all\u2019allegato 1A, parte 1 della dir. 2001\/18\/CE, finalizzate alla  creazione varietale o alla selezione animale per l\u2019impiego in  agricoltura, non possono accedere alla concessione di contributi  regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall\u2019articolo 13,  comma 3.<br \/> 3.\tLa Regione promuove, anche attraverso un piano sementiero regionale,  ricerche finalizzate all\u2019uso ed alla produzione di sementi o altro  materiale di moltiplicazione esenti da OGM, tenendo conto in particolare  delle esigenze degli agricoltori che intendono produrre in azienda  sementi o altro materiale di moltiplicazione per il proprio fabbisogno,  con priorit\u00e0 per la produzione agricola biologica certificata. Gli  agricoltori che producono le proprie sementi o altri materiali di  moltiplicazione esenti da OGM possono venderne, nei limiti della  normativa comunitaria e statale vigente di riferimento, una modica  quantit\u00e0, definita nel regolamento regionale di cui all\u2019articolo 12, ed  effettuare la risemina in azienda senza restrizione alcuna. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 9<\/strong><br \/> <em>(Comitato per la tutela delle produzioni agricole e<\/em><br \/> <em> della biodiversit\u00e0 dall\u2019impiego di OGM)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione, al fine di tutelare le risorse genetiche del proprio  territorio, con particolare riferimento alla qualit\u00e0 ed alla originalit\u00e0  della propria produzione agricola, istituisce il Comitato per la tutela  delle produzioni agricole e della biodiversit\u00e0 dall\u2019impiego di OGM,  organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive, di seguito  denominato Comitato. <br \/> 2.\tIl Comitato \u00e8 costituito con decreto del Presidente della Giunta  regionale, su proposta dell\u2019Assessore all\u2019agricoltura, sentita la  commissione consiliare competente in materia, ed \u00e8 composto, oltre che  dal responsabile dell\u2019area competente per la tutela delle risorse  genetiche, che lo presiede, e da un responsabile dell\u2019attuazione della  l.r. 15\/2000, da cinque esperti, indipendenti da interessi industriali,  commerciali, economici o da altri interessi confliggenti, di cui almeno  uno che abbia condotto iniziative a favore di un\u2019agricoltura libera dal  transgenico, e con le seguenti professionalit\u00e0 o professionalit\u00e0  assimilabili: <br \/> a)\tun economista agrario specializzato nella valutazione dell\u2019impatto  economico, sociale ed ecologico degli OGM sui sistemi agrari; <br \/> b)\tun biologo vegetale, specializzato nella valutazione dell\u2019impatto  delle piante transgeniche sulle comunit\u00e0 vegetali, sia antropiche sia  naturali; <br \/> c)\tun biotecnologo vegetale o un genetista agrario, specializzato nella  valutazione \u201ccaso per caso\u201d dei potenziali effetti sulla salute e  sull\u2019ambiente delle modificazioni genetiche pi\u00f9 ricorrenti; <br \/> d)\tun esperto in ecologia agraria; <br \/> e)\tun giurista esperto in diritto internazionale e comunitario.<br \/> 3.\tAi componenti del Comitato, esterni all\u2019amministrazione regionale,  spettano i compensi previsti dalla normativa regionale vigente. <br \/> 4.\tIl funzionamento del Comitato \u00e8 definito con deliberazione della Giunta regionale. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 10<\/strong><br \/> <em>(Vigilanza e controllo)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tFermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre  autorit\u00e0 previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM,  ambiente e sicurezza alimentare, l\u2019Agenzia regionale per lo sviluppo e  l\u2019innovazione dell\u2019agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita dalla legge  regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, svolge attivit\u00e0  di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge.<br \/> 2.\tL\u2019ARSIAL predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e  controllo ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza  alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della  biodiversit\u00e0 dall\u2019impiego di OGM. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 11<\/strong><br \/> <em>(Sanzioni)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tChiunque contravviene al divieto di coltivazione ed allevamento, a  qualsiasi titolo, di OGM previsto dall\u2019articolo 2, comma 1, \u00e8 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un  minimo di euro da 5 mila ed un massimo di euro 50 mila.<br \/> 2.\tChiunque usa il marchio regionale \u201cProdotto libero da OGM \u2013 GMO free\u201d  di cui all\u2019articolo 4 in assenza della relativa concessione o, pur  avendo la concessione, lo utilizza impropriamente \u00e8 soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un  minimo di euro da 2 mila e cinquecento ed un massimo di euro 15 mila.<br \/> 3.\tChiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione senza  tenere il registro di cui all\u2019articolo 5 comma 3 o, pur avendo il  registro, lo tiene in modo gravemente irregolare \u00e8 soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un  minimo di euro da 5 mila ed un massimo di euro 50 mila.<br \/> 4.\tI gestori dei servizi di ristorazione collettiva degli istituti  scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura  accreditati, degli uffici della Regione, delle province e dei comuni  nonch\u00e9 dei rispettivi enti dipendenti, che non osservano l\u2019obbligo di  cui all\u2019articolo 6, comma 2, di verificare l\u2019assenza di OGM negli  alimenti somministrati sono soggetti alla sanzione amministrativa del  pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 2 mila e  cinquecento ed un massimo di euro 15 mila.<br \/> 5. In caso di reiterazione delle violazioni, gli importi delle sanzioni  amministrative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiate.<br \/> 6.\tLe sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano  secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n.  30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e  dagli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14  (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la  realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 12<\/strong><br \/> <em>(Regolamento regionale di attuazione ed integrazione)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tCon regolamento regionale di attuazione ed integrazione, da emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, sono dettate disposizioni, in particolare, per:<br \/> a)\tla definizione di \u201cambiente chiuso e<strong> <\/strong>confinato\u201d di cui all\u2019articolo 3, comma 1 ed il relativo procedimento di autorizzazione;<br \/> b)\tl\u2019uso del marchio regionale \u201cProdotto libero da OGM \u2013 GMO free\u201d di cui all\u2019articolo 4;<br \/> c)\tla tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro  materiale di moltiplicazione OGM di cui all\u2019 articolo 5, comma 3;<br \/> d)\tla definizione della modica quantit\u00e0 di cui all\u2019articolo 8, comma 3. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 13<\/strong><br \/> <em>(Disposizioni transitorie)<\/em><\/div>\n<p> 1.            1. Il comma 2 dell\u2019articolo 2 si applica decorsi quattro  anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di  attuazione ed integrazione di cui all\u2019articolo 12. Il comma 3  dell\u2019articolo 2 si applica a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2007, data di  inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale  2007-2013. <strong>(2)<\/strong><br \/> 2. \tIl comma 1 dell\u2019articolo 6 si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br \/> 3.\t Il comma 2 dell\u2019articolo 8 si applica a decorrere dall\u2019esercizio  finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente  legge. <\/p>\n<div>\n<p> Art. 14<br \/> <em>(Abrogazioni)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tSono abrogate le seguenti disposizioni:<br \/> a)\tla lettera a) del comma 2 dell\u2019articolo 7 della l.r. 15\/2000;<br \/> b)\tl\u2019articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a  disposizioni in materia di coltivazione ed allevamento di organismi  geneticamente modificati.<\/p>\n<div> <strong>Art. 15<\/strong><br \/> <em>(Disposizione finanziaria)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tAgli oneri della presente legge si provvede con le disponibilit\u00e0 finanziarie del capitolo B11508. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 16<\/strong><br \/> <em>(Entrata in vigore)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.<\/p>\n<p> <strong><em>Note:<\/em><\/strong><\/p>\n<p> <strong>(1)<\/strong> Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2006, n. 31<br \/> <strong>(2)<\/strong> Comma sostituito dall&#8217;articolo 11, comma 14 della legge  regionale 28 dicembre 2007, n. 27, dall&#8217;articolo 13, comma 1 della legge  regionale 13 febbraio 2009, n. 1 e da ultimo dall&#8217;articolo 1, comma 28  della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 L.R. 06 Novembre 2006, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) SOMMARIO Art. 1 Oggetto e finalit\u00e0 Art. 2 Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM. 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