{"id":154,"date":"2011-03-13T10:43:50","date_gmt":"2011-03-13T10:43:50","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/utility\/documentazione-giuridica\/riqualificazione-urbanistico-ambientale\/"},"modified":"2011-03-13T10:43:50","modified_gmt":"2011-03-13T10:43:50","slug":"riqualificazione-urbanistico-ambientale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=154","title":{"rendered":"Riqualificazione Urbanistico Ambientale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<table style=\"width: 544px; text-align: justify;\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">L.R. 12 Aprile 2007, n. 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico  ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di  ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi  fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito  comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e  Pomezia (1) <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u00a0<\/p>\n<div> <strong>SOMMARIO<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table border=\"1\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>1<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Finalit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>2<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Programma di interventi<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>3<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Progettazione ed esecuzione<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>4<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Comitato regionale di coordinamento<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>5<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Opere di urbanizzazione a scomputo<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>6<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Disposizione transitoria<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"43\">Art.<\/td>\n<td width=\"43\">\n<div>7<\/div>\n<\/td>\n<td width=\"497\">Disposizioni finanziarie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 1<\/strong><br \/> <em>(Finalit\u00e0)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione, in considerazione della grave situazione di degrado  urbanistico ambientale ed igienico sanitario nel proprio territorio  dovuta alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al  finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e  di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici  compromessi o degradati negli ambiti territoriali interessati dalla  presenza dei nuclei stessi. <\/p>\n<p> 2.\tAi fini di cui al comma 1, la Giunta regionale ogni anno con propria  deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e  avvalendosi del supporto dell\u2019Osservatorio regionale sull\u2019abusivismo  edilizio di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12  (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e  successive modifiche, provvede all\u2019individuazione degli ambiti  territoriali d\u2019intervento da ammettere a finanziamento e definisce il  termine entro il quale i comuni, ricadenti negli ambiti stessi,  provvedono alla presentazione alla Regione del relativo programma di  interventi.<\/p>\n<p> <\/p>\n<div><strong>Art. 2<\/strong><br \/> <em>(Programma di interventi)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tLa Regione concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria di cui all\u2019articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e  degli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni  paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi  dell\u2019articolo 31 quinquies, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio  1998, n. 24  (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, mediante la  concessione di contributi per la progettazione e realizzazione delle  opere e degli interventi stessi, sulla base di un programma di  interventi approvato dai comuni ricadenti nell\u2019ambito territoriale  d\u2019intervento individuato ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2. <\/p>\n<p> 2.\tI comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici generali  vigenti, acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela  di specifici interessi pubblici in una conferenza dei servizi  appositamente indetta, approvano il programma di interventi, di durata  triennale, relativamente a nuclei edilizi abusivi, comprendenti  costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente in  materia di sanatoria di abusi edilizi, perimetrati ai sensi della legge  regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l\u2019abusivismo edilizio  ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive  modifiche e per i quali venga adottata la variante speciale ai sensi  della medesima legge regionale. Il programma d\u2019interventi \u00e8 predisposto  d\u2019intesa con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO)  competenti e, ove esistenti, con coloro che si sono legalmente  costituiti in forme consortili di autorecupero secondo quanto previsto  dall\u2019articolo 39, comma 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica). <\/p>\n<p> 3.\tAl fine di accelerare la realizzazione degli interventi,  l\u2019approvazione del relativo programma da parte del comune, ai sensi del  comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.<\/p>\n<p> 4.\tIl programma di interventi prevede, relativamente alle opere di  urbanizzazione primaria, la realizzazione, in ordine di priorit\u00e0, di: <br \/> a) fognature;<br \/> b) sistemi di depurazione;<br \/> c) rete idrica;<br \/> d) rete di distribuzione dell\u2019energia elettrica e del gas.<\/p>\n<p> 5.\tIl programma di interventi prevede altres\u00ec la realizzazione di  interventi di  risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici  compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell\u2019articolo 31  quinquies, comma 2bis, della l.r. 24\/1998 e successive modifiche.<\/p>\n<p> 6.\tIl programma di interventi contiene:<br \/> a) una dettagliata relazione delle opere e degli interventi da  realizzare, eventualmente comprensiva di progetto preliminare, con  l\u2019indicazione dei relativi costi;<br \/> b) l\u2019indicazione delle aree nelle quali localizzare le opere e gli interventi;<br \/> c) l\u2019indicazione, nell\u2019ambito delle opere di urbanizzazione primaria di  cui al comma 4, di quelle gi\u00e0 in corso di realizzazione da parte del  comune o dell\u2019ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;<br \/> d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento.<\/p>\n<p> 7.\t Il programma di interventi \u00e8 trasmesso dai comuni alla Giunta  regionale che, con propria deliberazione, sentite le competenti  commissioni consiliari, ne verifica la compatibilit\u00e0 con la presente  legge indicando:<br \/> a) le opere e gli interventi alla cui realizzazione concorre con propri finanziamenti;<br \/> b) la percentuale di finanziamento da concedere in relazione al tipo di  intervento e gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;<br \/> c) le modalit\u00e0 per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per  la verifica dello stato di attuazione delle opere e degli interventi  nonch\u00e9 per l\u2019eventuale revoca dei finanziamenti, rinviando alle  specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore;<br \/> d) forme di gestione unitaria della fase di progettazione idonee ad assicurare coordinamento e omogeneit\u00e0 alla stessa.<\/p>\n<p> 8.\tCostituiscono titolo di priorit\u00e0 per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 7:<br \/> a) gli interventi concernenti le opere di urbanizzazione primaria di cui  al comma 4 gi\u00e0 in corso di realizzazione da parte del comune o dell\u2019ATO  o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;<br \/> b) gli interventi che adottano misure per favorire il risparmio energetico e l\u2019utilizzo di fonti rinnovabili;<br \/> c) gli interventi che adottano misure per il recupero ed il riutilizzo  delle acque piovane e, per gli usi compatibili, di quelle derivate dai  sistemi di trattamento delle acque di scarico.<\/p>\n<p> 9.\t Resta ferma, in quanto compatibile, l\u2019applicazione delle  disposizioni di cui all\u2019articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999,  n. 6, relativo alla disciplina delle modalit\u00e0 per l\u2019ottenimento dei  benefici e provvidenze di legge.<\/p>\n<p> 10.\t Resta fermo l\u2019esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 28\/1980 e successive modifiche. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 3<\/strong><br \/> <em>(Progettazione ed esecuzione)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tI comuni, in conformit\u00e0 a quanto previsto dalla normativa vigente,  procedono all\u2019affidamento della progettazione e della direzione dei  lavori relativi alle opere contenute nel programma di interventi ammesse  al finanziamento regionale nonch\u00e9 alla relativa esecuzione attraverso  procedura ad evidenza pubblica. <\/p>\n<p> 2.\tIl Comitato regionale per i lavori pubblici esprime, ai sensi della  legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, parere sui progetti redatti a  seguito dell\u2019affidamento di cui al comma 1.<\/p>\n<p> 3.\tNel caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai  sensi dell\u2019articolo 39, comma 9 della l. 724\/1994, le opere contenute  nel programma di interventi ammesse a finanziamento sono realizzate: <br \/> a) dai comuni, per quanto attiene ai depuratori, ai collettori primari o principali e alla rete idrica;<br \/> b) dagli stessi consorzi di autorecupero, anche avvalendosi di un  soggetto di coordinamento, per quanto attiene alla realizzazione delle  opere di completamento, di importo non superiore alla soglia  comunitaria, riferite al collegamento delle fognature e delle reti  idriche ai collettori primari o principali.<\/p>\n<p> 4.\tNei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme  consortili di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la  relativa adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli  oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in  sanatoria.<\/p>\n<p> <\/p>\n<div><strong>Art. 4<\/strong><br \/> <em>(Comitato regionale di coordinamento)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tAl fine di coordinare e monitorare la progettazione e la  realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di  interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della presente  legge, \u00e8 costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un  Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte: <br \/> a) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Regione, che lo presiede;<br \/> b) un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti, designati dal Presidente della Regione;<br \/> c) un rappresentante per ciascuno degli ATO, designato dagli stessi, che  interviene alle sedute qualora il programma di interventi riguardi il  territorio di relativa competenza.<\/p>\n<p> 2.\tIn relazione all\u2019ambito territoriale interessato dal programma di interventi, il Comitato \u00e8 di volta in volta integrato:<br \/> a) da un rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati, designato dagli stessi;<br \/> b) da un rappresentante di coloro che si sono legalmente costituiti in  forme consortili di autorecupero, ove esistenti, designato dagli stessi  tra i propri rappresentanti legali.<\/p>\n<p> 3.\tIl funzionamento del Comitato \u00e8 definito con deliberazione della  Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.<\/p>\n<p> 4.\tAi componenti del Comitato non \u00e8 dovuto alcun compenso.<\/p>\n<div><strong>Art. 5<\/strong><br \/> <em>(Opere di urbanizzazione a scomputo)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tI comuni che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente  legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi  dell\u2019articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) per sostenere la  realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote,  come previsto dall\u2019articolo 39, comma 9 della l. 724\/1994.<\/p>\n<p> <\/p>\n<div><strong>Art. 6<\/strong><br \/> <em>(Disposizione transitoria)<\/em><\/div>\n<p> 1.\tIn fase di prima attuazione della presente legge, l\u2019ambito  territoriale interessato dall\u2019intervento regionale \u00e8 costituito dai  Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione del  grave ed elevato stato di degrado e di disagio abitativo che  caratterizza i nuclei edilizi abusivi realizzati sul territorio  medesimo.<\/p>\n<p> 2.\tI comuni di cui al comma 1, in conformit\u00e0 alla presente legge,  approvano e trasmettono alla Giunta regionale il programma di interventi  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge. <\/p>\n<div>\n<p> <strong>Art. 7<\/strong><br \/> <em> (Disposizioni finanziarie)<\/em><\/div>\n<p> 1.\t\u00c8 istituito il Fondo regionale per la riqualificazione ed il  risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario  delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo  edilizio.<\/p>\n<p> 2.\tAl finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede attraverso la legge di bilancio regionale.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 L.R. 12 Aprile 2007, n. 6 Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati 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