{"id":146,"date":"2011-03-12T11:05:45","date_gmt":"2011-03-12T11:05:45","guid":{"rendered":"https:\/\/servizilegali.org\/wp\/newsinfo\/news-newsinfo\/riassunzione-nel-processo-civile\/"},"modified":"2011-03-12T11:05:45","modified_gmt":"2011-03-12T11:05:45","slug":"riassunzione-nel-processo-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/servizilegali.org\/?p=146","title":{"rendered":"Riassunzione nel Processo Civile"},"content":{"rendered":"<p><em> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge 18 giugno 2009 n.69, con efficacia a decorrere dal 4 luglio 2009, ha inteso \u201crinvigorire\u201d il processo civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riforma ha in particolare operato molteplici abbreviazioni di termini mirando a ridurre la durata\u00a0 del giudizio, onerando le parti di adempimenti in tempi pi\u00f9 rapidi, ed\u00a0 ha integrato alcuni articoli del codice di rito. Le parti sono chiamate ad attivarsi in maniera tempestiva per evitare che il Giudice, anche d\u2019ufficio, dichiari l\u2019estinzione del processo, esse sono quindi chiamate a \u00a0notificare l\u2019atto di riassunzione, completo di ogni suo elemento, al destinatario, non appena abbiano obiettiva conoscenza della ragione che ha determinato la sospensione e\/o interruzione del giudizio. Tra le importanti modifiche apportate dalla suddetta riforma di estrema importanza si configura quella che ha interessato l\u2019art 305 c.p.c. \u201c\u2026 Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall\u2019interruzione, altrimenti si estingue \u2026\u201d. Precedentemente il termine perentorio era di sei mesi, la riforma ne ha dunque comportato il dimezzamento. I casi che possono portare alla sospensione del processo e quindi alla necessit\u00e0 di riassunzione sono diversi, tra i pi\u00f9 importanti potremmo citare: la morte della parte o del suo rappresentante legale, la perdita della capacit\u00e0 di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, la morte, radiazione o sospensione del difensore. Tutte queste ipotesi costituiscono eventi che incidono in modo determinante sull\u2019effettivit\u00e0 del contraddittorio, al verificarsi di uno di tali fatti la parte non \u00e8 pi\u00f9 nella possibilit\u00e0 di difendersi adeguatamente, e dunque l\u2019interruzione del processo \u00e8 inevitabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel tempo oggetto di discussione \u00e8 sempre stata l\u2019individuazione del momento da cui far partire il decorso del termine utile per la riassunzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 importante sottolineare che pi\u00f9 volte in passato la Corte Costituzionale \u00e8 stata chiamata ad intervenire su questo tema, e spesso il risultato di tali interventi \u00e8 stata la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di diversi articoli, tra gli interventi pi\u00f9 significativi potremmo ricordare: la sentenza n. 34 del 1970, pronunziata in tema di sospensione del processo, con la quale si dichiar\u00f2 l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 297, primo comma, cod. proc. civ., \u00abnella parte in cui disponeva la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzich\u00e9 dalla conoscenza che ne avessero le parti del processo sospeso\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O ancora, con sentenza n. 159 del 1971, seguendo lo stesso iter logico delle precedenti decisioni, fu dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 305 cod. proc. civ., \u00abnella parte in cui disponeva che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell\u2019art. 299 dello stesso codice decorreva dall\u2019interruzione anzich\u00e9 dalla data in cui le parti ne avessero avuto conoscenza\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base ai principi affermati dalla Corte si \u00e8 consolidato nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 l\u2019orientamento secondo cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non gi\u00e0 dal giorno in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento interruttivo, bens\u00ec da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ultimo intervento della Corte Costituzionale \u00e8 datato gennaio 2010, in questo caso la riassunzione si rende necessaria a causa della dichiarazione di fallimento di una delle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Biella, con ordinanza depositata il 6 marzo 2009, ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell\u2019art. 305 del codice di procedura civile, considerato che tale articolo va interpretato tenuto conto di quanto disposto dall\u2019 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 in materia di fallimento, secondo il quale\u00a0 l\u2019interruzione opera automaticamente a seguito dell\u2019apertura del fallimento. Il caso che ha spinto il Tribunale di Biella ad avanzare una simile ipotesi pu\u00f2 essere cos\u00ec brevemente ricostruito:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;All\u2019udienza di prima trattazione, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie, ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., ed all\u2019udienza del 17 maggio 2007, fissata per l\u2019ammissione delle prove, il difensore dell\u2019opposta dichiarava l\u2019intervenuta pronunzia di fallimento della Beta s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, avvenuta con sentenza emessa dal Tribunale di Biella depositata il 17 gennaio 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla stessa udienza del 17 maggio 2007 il processo era dichiarato interrotto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ricorso depositato il 14 settembre 2007 l\u2019opponente, dichiarandosi interessata alla prosecuzione del giudizio, chiedeva la fissazione di una nuova udienza; il 29 ottobre 2007 erano notificati il ricorso ed il pedissequo decreto ed all\u2019udienza del 12 febbraio 2008 il fallimento della Beta. s.n.c. di Caio &amp; C. si costituiva eccependo, in via preliminare, l\u2019estinzione del processo perch\u00e9 l\u2019opponente non avrebbe riassunto tempestivamente la causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, ai sensi dell\u2019art. 305 cod. proc. civ., si riteneva che il processo dovesse essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall\u2019interruzione e, tenuto conto che in virt\u00f9 dell\u2019articolo 43, terzo comma, della legge fallimentare, come introdotto dall\u2019art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, l\u2019interruzione opera automaticamente a seguito dell\u2019apertura del fallimento, la riassunzione era da considerare tardiva, atteso che il fallimento era stato dichiarato in data 17 gennaio 2007 e la riassunzione, invece, eseguita con ricorso depositato il 14 settembre 2007.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte Costituzionale ha negato l\u2019incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art 305 c.p.c. sulla base delle seguenti motivazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma aggiunto dall\u2019art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, ha introdotto un nuovo caso d\u2019interruzione automatica del processo, conseguente all\u2019apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell\u2019ipotesi di fallimento della parte, l\u2019interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell\u2019evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima. La disposizione menzionata, per\u00f2, nulla ha previsto per la riassunzione, sicch\u00e9 al riguardo continua a trovare applicazione l\u2019art. 305 cod. proc. Civ.. Non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d\u2019interruzione automatica, attesa l\u2019identit\u00e0 di ratio e di posizione processuale delle parti interessate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 43 legge fallimentare, nella nuova formulazione ad opera dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che disciplina l&#8217;interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, deve essere interpretato nel senso che l&#8217;interruzione opera di diritto dal momento dell&#8217;apertura del fallimento e non da quello della dichiarazione che in udienza ne faccia il procuratore.\u00a0 Tuttavia questione diversa dal fatto interruttivo \u00e8 per\u00f2 la decorrenza del termine per la riassunzione del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte Costituzionale afferma dunque che anche in questo caso trova applicazione il principio generale che fa decorrere il termine della riassunzione non gi\u00e0 dal giorno in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento interruttivo, bens\u00ec da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">{jumi [\/modules\/mod_jumi\/jumi_demo.php]}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge 18 giugno 2009 n.69, con efficacia a decorrere dal 4 luglio 2009, ha inteso \u201crinvigorire\u201d il processo civile. 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